Buongiorno,
Un’azienda che seguo (e che fa regolarmente le visite dal 2000 sempre nello stesso mese) sta per essere sanzionata per un ritardo della visita di rinnovo di circa 15 gg rispetto alla data di scadenza presente sul certificato di idoneita’ (tra l’altro la data delle visite di rinnovo era stata concordata via e-mail prima della visita ispettiva della Asl).
Non so come fare ad evitare la sanzione ingiusta e mi chiedo se e’ possibile effettuare la visita medica periodica prima della data di scadenza dell’idoneita’ e se e’ possibile quanto tempo prima si puo’ effettuare secondo voi?
Buongiorno. Quando leggo queste notizie penso che l'unica soluzione possibile sia la punizione corporale degli zelanti ispettori ASL che hanno sanzionato per questo motivo. E' una regola non scritta ma comunemente applicata e di buon senso: si considera come scadenza il mese e non il giorno (se visito oggi, ad esempio, come scadenza metto: dicembre 2019). Mi riferisco alle visite 81/08. Sulle visite 230/95 so che sono molto più rigidi e allora in quel caso faccio riferimento al giorno preciso.
Penso che la mail sia fondamentale altrimenti si potrebbe supporre
che se non arrivava la ASL la visita sarebbe stata sempre rinviata .
Io rafforzerei la " difesa" con il protocollo sanitario
in cui c'è scritta la periodicità probabilmente
distinta per mansione.
Comunque eseguirei la visita nei giorni individuati nella mail
Ma la prescrizione è alla ditta o a te ?
P.S.
Per quali rischi specifici fai la sorveglianza sanitaria?
e di conseguenza quali articoli della 81 sono contestati?
P.S.
Per quali rischi specifici fai la sorveglianza sanitaria?
e di conseguenza quali articoli della 81 sono contestati?
La prescrizione non e’ ancora stata fatta ma sono tornati e hanno contestato le idoneita’ scadute e probabilmente ci sara’ l prescrizione a carico della DL che si e’ difeso dicendo che pensava non si potessero fare le visite prima della scadenza dell’idoneita’...
I rischi da protocollo sono
MMC
RUMORE (biennale non da fare)
VIBRAZIONI MANO BRACCIO
GUIDA MEZZI PAT C (non tutti)
Le solite ca****te che mi fanno sorgere il dubbio che serva solo a far cassa e non a fare prevenzione. Anche io nei giudizi di idoneità indico la scadenza come mensile, ossia Gennaio 2019, Febbraio 2019 etc. in quanto non vi è sostanziale differenza, come invece può essere nella visita di assunzione o nella visita da rientro >60gg, effettuarla qualche settimana prima o dopo: parliamo di prevenzione della salute, non di mero regolamento acefalo... purtroppo penso che se l'asl vuole sanzionare la cosa non è contestabile, il giorno dell'ispezione i dipendenti non erano formalmente idonei alla mansione... resta sempre il quesito delle visite preventive: andrebbero eseguite il giorno stesso dell'assunzione, che differenza c'è con le periodiche? ma se così deve essere le visite devono essere tutte pre-assuntive, considerata la difficoltà pratica-organizzativa di eseguirle il giorno stesso dell'assunzione... ma se così fosse allora perchè il testo prevede oltre che la visita pre-assuntiva anche quella post-assunzione?
La risposta all'ultimo quesito mi pare semplice: perchè è possibile fare viste preventive (oltre che in fase di assunzione) anche a dipendenti che passano a mansioni con profili di rischio diversi.
Sulla prescrizione concordo sulla sua assurdità a meno che i ritardi non siano sistematici o che l' azienda fosse "nel mirino" per altri motivi e che tali motivi giustifichino la rigidità apparentemente inappropriata
caballero il 19/12/2018 12:24 ha scritto:
Le solite ca****te che mi fanno sorgere il dubbio che serva solo a far cassa e non a fare prevenzione. Anche io nei giudizi di idoneità indico la scadenza come mensile, ossia Gennaio 2019, Febbraio 2019 etc. in quanto non vi è sostanziale differenza, come invece può essere nella visita di assunzione o nella visita da rientro >60gg, effettuarla qualche settimana prima o dopo: parliamo di prevenzione della salute, non di mero regolamento acefalo... purtroppo penso che se l'asl vuole sanzionare la cosa non è contestabile, il giorno dell'ispezione i dipendenti non erano formalmente idonei alla mansione... resta sempre il quesito delle visite preventive: andrebbero eseguite il giorno stesso dell'assunzione, che differenza c'è con le periodiche? ma se così deve essere le visite devono essere tutte pre-assuntive, considerata la difficoltà pratica-organizzativa di eseguirle il giorno stesso dell'assunzione... ma se così fosse allora perchè il testo prevede oltre che la visita pre-assuntiva anche quella post-assunzione?
Un lavoratore, per mettere piede in azienda deve avere un rapporto di lavoro con essa. Questo consente all'azienda, per esempio, di fargli fare dei corsi di formazione preventivi al reale impiego, di farlo girare per sistemare le questioni amministrative (consegna IBAN, certificati fiscali, stato di famiglia per gli assegni familiari, ecc.) presentazione dei colleghi e visita dei luoghi di lavoro, consegna dei DPI, ecc.
Quando poi il lavoratore è pronto per andare a produrre ci si preoccuperà poi di sottoporlo a visita medica (che in tal caso sarà preventiva).
Se quelle esigenze di formazione/addestramento/ecc. non ci sono ma il lavoratore è bello pronto per essere impiegato in mansione specifica, allora l'azienda lo potrebbe fare visitare prima dell'assunzione (preventiva in fase preassuntiva), così già dal primo giorno va a lavorare a tutti gli effetti.
Non so, non mi suona brutto.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
valentina.t il 18/12/2018 09:32 ha scritto:
La prescrizione non e’ ancora stata fatta ma sono tornati e hanno contestato le idoneita’ scadute e probabilmente ci sara’ l prescrizione a carico della DL che si e’ difeso dicendo che pensava non si potessero fare le visite prima della scadenza dell’idoneita’...
I rischi da protocollo sono
MMC
RUMORE (biennale non da fare)
VIBRAZIONI MANO BRACCIO
GUIDA MEZZI PAT C (non tutti)
Se fosse possibile potresti pubblicare,chiaramente oscurando i nominativi,la eventuale prescrizione?
Scusa la pignoleria...ma i livelli di MMC e di vibrazioni quali sono?
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