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Protocollo per addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 4287 volte.

michele.borsaro

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  • Re: Protocollo per addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza
  • (04/04/2019 15:36)

Salve a tutti,

chiudo la discussione senza polemiche dando un riferimento autorevole: ovvero il "Documento elaborato in collaborazione tra la CIIP, Consulta Intersassociativa Italiana per la Prevenzione, e l'Osservatorio Olympus relativo all'analisi dell'applicazione del d.lgs. n. 81/2008 a dieci anni dalla sua emanazione e ad alcune proposte di modifica e affinamento della disciplina legislativa". In cui, autorevoli autori, suggeriscono che tra le MODIFICHE al decreto 81, si suggerisce "- l' introduzione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi in cui essa emerga dalla valutazione dei rischi; " visto che suggeriscono di introdurla, pare ovvio che NON sia attualmente prevista la sorveglianza sanitaria, se tale necessità emerga dalla VDR, ovvero ritorniamo da capo: si fa nei SOLI casi previsti.

Quindi, conseguenza lapalissiana, è: vietato farla in tutti gli altri casi.

CVD

Conte_Vlad_III

Conte_Vlad_III
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Medico del Lavoro
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  • Re: Protocollo per addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza
  • (04/04/2019 22:14)

Abbagliato dal tono enfatico ribadisco il detto "Ofelè fa el to mesté". Che tradotto suona "esperto in prevenzione fai il tuo mestiere" (che i medici competenti fanno il loro).
E non scomodiamo Jacques de La Palice.

milvio.piras

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Cagliari
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Medico del Lavoro Competente
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  • Re: Protocollo per addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza
  • (05/04/2019 18:40)

"- l' introduzione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi in cui essa emerga dalla valutazione dei rischi; " visto che suggeriscono di introdurla, pare ovvio che NON sia attualmente prevista la sorveglianza sanitaria, se tale necessità emerga dalla VDR, ovvero ritorniamo da capo: si fa nei SOLI casi previsti.

Quindi, conseguenza lapalissiana, è: vietato farla in tutti gli altri casi.

CVD[/cite]Nessuno ha mai detto il contrario. Anzi.
Il problema nasce quando il consulente della prevenzione (o comunque lo si voglia chiamare) pretende di fare tutto da solo, escludendo il medico competente. È anche vero che ci sono in giro tanti medici competenti cialtroni o presi per fame, che non hanno nulla da ridire. Non ho mai avuto occasione di vedere come lavora lei, signor Borsaro, e non posso dire (fino a prova contraria) che non lo faccia bene, anche se il suo atteggiamento induce ad avere più che un sospetto. Fatto sta che, nella mia ormai lunga esperienza, i DVR redatti senza il coinvolgimento del medico competente sortiscono (per dirla in modo elegante) un più o meno potente effetto lassativo.
Comunque, caso mai ci capitasse di collaborare insieme per qualche azienda (perché escluderlo a priori?) tenga presente che, se dovesse aver bisogno della mia firma sulla sua documentazione, dovrebbe metterci quello che dico io.
A sua disposizione.

mantello

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  • Re: Protocollo per addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza
  • (05/04/2019 23:08)

Purtroppo, E per fortuna, la realtà non può essere interpretata ed affrontata come un teorema geometrico la cui ipotetica soluzione avrebbesi voluto dimostrare. Per mantenere integri i principi occorre non essere schiavi degli schemi e affrontare la realtà (e i suoi aspetti contraddittori) con curiosità, libertà di pensiero e coerenza.
La SS è sempre stata vissuta, non sempre a torto, con una certa diffidenza per la possibilità che venisse usata per selezionare la manodopera. In epoca 303/56 lo strumento di difesa contro questo rischio è stato individuato nella rigida applicazione del sistema tabellare. Solo nei rischi tabellati era lecita ed obbligatoria la SS. Per prevenire gli abusi veniva accettato che si facessero visite inutili (ex trimestrali agli anestesisti) o che si trascurassero i rischi via via emergenti per i mutamenti socioeconomici e tecnologici.
L’avvento della legislazione comunitaria ha eliminato le tabelle nei testi di legge ma non nella testa di molti operatori. La Procura di Torino, e gli operatori SPreSAL che ad essa facevano riferimento, erano i teorici di questa visione della prevenzione. Anche la valutazione dei rischi è stata ritenuta lecita solo per i rischi tabellati sino a quando la Giustizia europea ha delegittimato tale interpretazione. Logica vorrebbe che se la valutazione dei rischi non è vincolata dalle tabelle non lo sia, conseguentemente, nemmeno la sorveglianza sanitaria. In effetti mi risulta che sul punto la Procura di Torino abbia cambiato opinione. Non così molti OdV. Si verifica quindi che, con sublime sprezzo del ridicolo, venga ritenuta illecita la sorveglianza sanitaria degli addetti alle squadre di emergenza e obbligatoria l’esecuzione di test alcolimetrico agli insegnanti.
Il semplice buonsenso non concepisce che vengano individuati rischi per cui sarebbe utile la SS ma che non si proceda per un presunto divieto di legge. L’omissione non è solo peccato per la Chiesa cattolica, è anche punibile come reato. L’aspetto paradossale è poi costituto dal fatto che la legge elenca delle malattie professionali per cui è obbligatoria la denuncia ma per cui sarebbe vietata (secondo i farisei) la sorveglianza sanitaria.
Si può anche citare un documento delle CIIP come sostegno alle proprie tesi. Sarebbe, a mio avviso, buona e coerente cosa tenera conto di quanto dice la CIIP su altri temi, come ad esempio sul ruolo del MC nella valutazione dei rischi. Più in generale al documento CIIP andrebbe assegnato un posto appropriato nella gerarchizzazione delle fonti normative.
Ho rilevato che la SIML non compare tra i membri CIIP (utile vedere l’elenco delle linee guida sulla SS pubblicate da SIML). Infine la locuzione “introdurre l’obbligo”” può anche essere inteso come presa d’atto che molti MC lo fanno e che sarebbe bene che tutti lo facessero.

carlpam

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Padova
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  • Re: Protocollo per addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza
  • (14/04/2019 11:25)

Concordo con MILVIO PIRAS

ed è ora che i DdL ci chiedano di firmare impresentabili DVR ( ignorando la collaborazione dei MC (anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorvegliaza sanitaria - via citando )
Ovvio poi che IN OGNI CASO SERVE LA COLLABORAZIONE AL DVR ( se no perche firmarla?) anche per escludere la sorveglianza sanitaria ( giudizio che non può essere di un tecnico)

ma anche per la formazione è prevista la collaborazione ( sempre art 35)
è valida la formazione a cui non è stata consentita la collaborazione ?

ai posteri l'ardua sentenza

Comunque non firmo mai a vuoto ( e invio una relazione che PERò NON è PAGATA !!!!) SEGNALO anche al Collega Ramistella .....

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