nell'allegato 1, 2° comma ,lettera n vengono citati tra coloro che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza e l'incolumità di terzi , anche coloro che sono addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e di merci.
Il conduttore di carrelli elevatori in fabbrica e/o in officina , che trasportano e movimentano prodotti,merci,pezzi di ricambio, ecc. oggetto dell'attività aziendale, sono riconducibili forse nella categoria di cui sopra e quindi soggetti agli accertamentio di assenza di tossicodipendenza ?
Certo la tua domanda è anche una risposta:)
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
signori scusate ma ho un dubbio : è già legge essendo stata pubblicata sulla G.U. del 31/10/2007 oppure per adesso è solo uno schema di intesa..in altre parole dobbiamo già attivarci per feffettuare i controlli o bisogna aspettare qualche circolare regionale?..voi come vi state comportando?..grazie
Al di là dei più ampi aspetti di natura sociale e nonostante orientamenti discordanti da parte di giuristi ed esperti del settore (che vanno dai toni più entusiasti alle raccomandazioni per la massima cautela) , l’approvazione della recente Intesa tra Stato-Regioni determina un importante ampliamento dei compiti del MC; prima, fra tutte, la estensione della sorveglianza sanitaria a numerose categorie di lavoratori, alcune sinora sostanzialmente escluse (vedi art. 1 comma 1, in riferimento all’allegato che individua le “mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi”). Di questo e degli altri aspetti innovativi certamente discuteremo a lungo e in maniera approfondita nel prossimo futuro.
La norma è immediatamente applicativa ? A questo quesito non è semplice dare una risposta certa, in quanto si fa riferimento a un periodo intervallare di 90 giorni (art. 8 comma 2: Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise).
Nell’attesa del suddetto accordo, in ogni modo, si potrebbero già attivare le procedure previste dal provvedimento seguendo le norme indicate in un precedente decreto del 1990 (art. 13 comma 1: Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Il migliore suggerimento che mi sento di dare a tutti i colleghi è quello di attendere ancora qualche giorno per raggiungere una interpretazione univoca, possibilmente proveniente dagli organi istituzionali a ciò preposti, ma rimanendo pronti ad attivare rapidamente tutte le procedure esecutive previste dall’accordo (esecuzione delle visite preventive e periodiche, rapporti con i SerT delle ASL locali per l’effettuazione degli esami complementari tossicologici, comunicazioni al datore di lavoro etc.).
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