Salve a tutti,
ecco la mia domanda: è possibile fare i test per accertare l'assenza di tossicodipendenza in fase di visita preassuntiva?
grazie
Confesso che non mi sarei aspettato da Lei una domanda sulla normativa. Io forse avrei optato per sport, cucina o cinema. Ma sulla normativa no.
Ci vuol dare prima la risposta giusta?
michele.borsaro il 11/04/2019 01:40 ha scritto:
Salve a tutti,
ecco la mia domanda: è possibile fare i test per accertare l'assenza di tossicodipendenza in fase di visita preassuntiva?
grazie
La normativa, come in questo caso, spesso risulta opinabile, e quelle che sono delle conclusioni di buon senso possono essere comunque non condivise o anche contestate sulla base di ragioni altrettanto valide o anche tutt'altro che condivisibili.
Mi limito a dare il mio parere:
Lo scopo della legge è quello di evitare che lavoratori sotto l'effetto di sostanze stupefacenti possano essere adibiti a mansioni dove possano combinare dei disastri.
La legge dice, altresì, che tali accertamenti devono essere effettuati a sorpresa, e che deve essere il datore di lavoro ad indicare quali lavoratori intende impiegare in quelle mansioni (comprese nella lista dell'accordo stato-regioni del 30 ottobre 2007). Inoltre, il decreto 81, art 41, prevede che le visite, comprensive degli accertamenti necessari, sono anche preventive e intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
Sembra evidente che ci siano tutti i presupposti perché anche questi accertamenti specifici possano essere effettuati in tale occasione (e non si può certo negare il fattore sorpresa).
L'alternativa sarebbe quella di assegnare a mansioni pericolose, e per un certo periodo indeterminato, dei lavoratori che, fino alla sera prima dell'assunzione facevano uso e abuso di tali sostanze e magari hanno festeggiato il nuovo lavoro con sesso, droga e rock and roll.
Il nuovo orientamento (ancora non entrato in vigore) prevederà (se nel frattempo non sarà modificato) di effettuare questi accertamenti anche per attività non indicate nella lista, qualora siano ritenute comunque pericolose dal datore di lavoro e dal medico competente (ad esempio, un lavoratore di un canile, magari incaricato della cattura di animali pericolosi: trovarsi i tali frangenti in condizioni di alterazione psichica dovuta ad uno spinello fumato un attimo prima potrebbe avere serie conseguenze. Inoltre, in un caso che mi è capitato, il datore di lavoro si lamentava dei continui incidenti con le auto di servizio, magari non gravi, ma certamente pesanti dal punto di vista economico). In tal caso, tuttavia, dovrà essere la ASL ad effettuarli. Tra i settori “dimenticati" colpisce quello della pesca.
Constatiamo ogni giorno che i sedicenti "esperti in sicurezza" tanto esperti poi non sono. A meno che il titolo in questo caso non nasconda qualcuno che in realtà fa uso di sostanze e che sta per andare a fare la visita di idoneità per essere assunto, quindi si vuole informare bene.
Ad ogni buon conto il regolamento del 2008, rispetto alla conferenza Stato-Regioni del 2007, ha chiarito che la dicitura del test effettuato in "preaffidamento alla mansione" è da intendersi come post-assunzione e non come pre-assuntivo. Quindi, secondo il legislatore (che vuole come al solito far assumere cani e porci, non fa niente che poi non sono idonei o che non vogliano lavorare) ha pensato di imporre al DDL di assumere uno e solo successivamente gli dà la possibilità di scoprire eventualmente che fa uso di sostanze. A quel punto se lo ciuccia lui !!
"Esperto" o "simpatizzante"?
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
È appunto uno dei tanti casi in cui la normativa contraddice se stessa e
si presta a diverse interpretazioni.
Il decreto 106, infatti, varato nel 2009 e che modifica l'81, per qualcuno modificherebbe anche le correlate disposizioni del regolamento del 2008, visto che, come fatto notare dal collega Danilo Faggiano, porterebbe ad una situazione, tanto per cambiare, assurda.
Ci piacerebbe sentire, sull'argomento, il parere del medico, o dei medici, con cui il nostro interlocutore collabora e con cui si consulta abitualmente. (Notate il mio sguardo che cerca quello di Faggiano, già virato nella scena Sarkozy-Merkel)
Scusate gli errori da t9 selvaggio.
Grazie dei vostri pareri, la mia paura è che l'esame per accertare la tossicodipendenza (TCD) possa essere visto/usato come un filtro per non assumere persone che magari fanno uso sporadico di stupefacenti, esercitando di fatto una discriminazione. La questione può anche essere posta nei seguenti termini: la visita preassuntiva serve ad evitare che problemi di salute del lavoratore siano incompatibili con la mansione per cui verrà assunto, l'esame per accertare la TCD è finalizzato non alla sicurezza del lavoratore sottoposto ad esame, ma per quella dei suoi colleghi, si parla infatti di sicurezza verso "terzi". Inoltre per usare muletti o altre attrezzature per cui è obbligatorio il test serve prima una "nomina" da parte del DL, è ovvio che essendo il lavoratore non assunto è impossibile che sia inserito nella lista del carrellisti (per fare un esempio). E' proprio dall'elenco delle nomine che il MC programma cioè gli accertamenti per la TCD.
Al limite io prima lo assumo e poi, nel periodo di prova, lo indico come carrellista al MC che effettua il test.
Cosa ne dite?
Può anche essere che il lavoratore da assumere debba essere anche ancora da formare per la mansione cui sarà assegnato. In altri casi la qualifica ce l'ha già: se serve un gruista o un camionista con patente superiore è chiaro che quello sarà operativo dal giorno stesso dell'assunzione.
Riguardo alla incolumità dei terzi, siano colleghi o persone comunque presenti nel luogo di lavoro, non è l'unica di cui ci si deve preoccupare e che da sola giustifica l'esame. La tutela si estende anche al lavoratore sotto esame, che, peraltro, potrebbe essere impiegato in un posto dove non c'è nessun altro.
michele.borsaro il 12/04/2019 10:35 ha scritto:
Grazie dei vostri pareri, la mia paura è che l'esame per accertare la tossicodipendenza (TCD) possa essere visto/usato come un filtro per non assumere persone che magari fanno uso sporadico di stupefacenti, esercitando di fatto una discriminazione. La questione può anche essere posta nei seguenti termini: la visita preassuntiva serve ad evitare che problemi di salute del lavoratore siano incompatibili con la mansione per cui verrà assunto, l'esame per accertare la TCD è finalizzato non alla sicurezza del lavoratore sottoposto ad esame, ma per quella dei suoi colleghi, si parla infatti di sicurezza verso "terzi". Inoltre per usare muletti o altre attrezzature per cui è obbligatorio il test serve prima una "nomina" da parte del DL, è ovvio che essendo il lavoratore non assunto è impossibile che sia inserito nella lista del carrellisti (per fare un esempio). E' proprio dall'elenco delle nomine che il MC programma cioè gli accertamenti per la TCD.
Al limite io prima lo assumo e poi, nel periodo di prova, lo indico come carrellista al MC che effettua il test.
Cosa ne dite?
Veramente secondo me la norma fatta così è una boiata pazzesca. Il test antidroga è finalizzato a prevenire danni alla salute, così come tutta la sorveglianza sanitaria. Io che devo esprimere il giudizio di idoneità non capisco perchè, se devo fare un emocromo e le urine utili all'espressione del giudizio, lo posso fare anche in preassuntiva senza paura di "discriminare" il potenziale lavoratore. Se invece devo fargli un drug-test, qualcuno ci vede (non solo tu nel tuo post) il pericolo di discriminazione. Perchè, un diabetico scompensato (per esempio) a cui diamo una non idoneità per una certa mansione non potrebbe sentirsi discriminato? Solo gli assuntori di droga si sentono discriminati?
Tra l'altro le urine "normali" il lavoratore può portarle al laboratorio anche da casa. Se poi il campione non è suo, nessun problema. Se invece devo fare un drug-test, scatta la procedura allucinante ideata da chissà chi!
Annamo bene annamo!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Concordo con il collega Piras sul fatto che il DLgs 106, abrogando il divieto di visita preassuntiva contenuto nel DLgs 81, abbia implicitamente abrogato anche il divieto di accertamento preassuntivo sull'assunzione di sostanze psicotrope.
Il rischio di usare la vista preassunhtiva come forma non corretta di selezione della manodopera deve sempre essere tenuto presente. Tuttavia chi vuole assumere un carrellista non dovrebbe scoprire una positività a stupefacenti subito dopo l'assunzione e non dovrebbe trovarsi quindi nella condizione di non poter assegnare la mansione al neoassunto per una dozzina di mesi nonchè di sopportare le spese per l'accertamento al SERT.
Non credo invece che le norme sulle sostanze psicotrope abbiano per obiettivo la tutela della salute del lavoratore. Esse si applicano infatti solo a mansioni a (non sempre reale) rischio per la sicurezza e non a tutti i lavoratori. Di più la norma è decisamente ipocrita perchè si riferisce nominalmente alle sostanze psicotrope ma si occupa solo di droghe illegali e non anche dei farmaci psicoattivi (anche di quelli legalmente assunti) che pure possono implicare rischi per la sicurezza
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