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Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?

Questo argomento ha avuto 15 risposte ed è stato letto 3797 volte.

rossella

rossella
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  • Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 13:14)

Gentilissimi Colleghi

sottopongo un caso interessante (realmente accaduto ad un amico) alla vostra attenzione.
IL Datore di Lavoro di un'Azienda seguita dal Collega si rivolge ad una Clinica del lavoro per fare eseguire visite mediche a gruppi di lavoratori appartenenti tutti ad uno stesso gruppo omogeneo al fine di ottenere dei giudizi di idoneità "più conformi" alla Valutazione dei Rischi.
Tutti i soggetti sottoposti a questi Controlli erano già stati sottoposti a sorveglianza sanitaria e risultavano per lo più idonei, ed il Datore di Lavoro non aveva presentato ricorso ad alcun giudizio precedente.

Il Collega - Medico Competente dell'Azienda - si vede recapitare un giorno una mail con la quale lo si avverte che verranno emessi dei nuovi giudizi di idoneità da parte di questa Clinica del Lavoro e lo si invita a rendersi disponibile con ampia collaborazione.
Il Collega esterrefatto chiede spiegazioni in merito ad accertamenti sanitari avvenuti a sua insaputa e chiede inoltre di conoscere i riferimenti normativi alla base di questa iniziativa

Il Datore di Lavoro risponde che trattasi di visite ex art. 5/L.300

Qui sorge il dubbio.

L'art. 5/L.300 si applica a casi singoli oppure anche a popolazioni lavorative più o meno ampie già sottoposte a sorveglianza?

Quali sono gli enti deputati alle visite ex art.5, in grado di emettere giudizi di idoneità specifi alla mansione? L'art. 5 ammette infatti la possibilità di mandare a visita presso enti pubblici (diversi dalle ASL competenti) i lavoratori per la sola verifica dell'idoneità fisica (generica) al lavoro e non per l'idoneità specifica alla mansione

Il giudizio di idoneità così emesso dovrà essere allegato alla cartella sanitaria?

milvio.piras

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 13:42)

La commissione autorizzata ad effettuare la visita dovrebbe essere la stessa a cui può rivolgersi il lavoratore in caso di ricorso avverso al giudizio del medico competente. Quindi quella dello SPRESAL.
In questo caso non vedo un giustificato motivo non solo per aver inviato ad altro centro medico i lavoratori, ma soprattutto per aver bypassato il medico competente.
Secondo me le visite possono e devono essere integrate da altri esami, in anticipo rispetto alla scadenza prevista, qualora emergano evidenze di rischi non precedentemente adeguatamente valutati, eventualmente a seguito di anomalie degli esami clinici, e in questo caso è il medico competente a dare l'allarme, che comunque, in ogni caso, deve essere il primo ad essere coinvolto. Se invece si è dimostrato un incapace, va semplicemente cacciato e sostituito da un altro medico incaricato (ovviamente escluso il caso di nomina di diversi medici, per motivi di necessità, di cui uno assumerà il ruolo di coordinatore. Ma non mi sembra il caso descritto). Tutta la documentazione avrà valore di legge solo a queste condizioni

ramiste

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 15:15)

Concordo assolutamente con quanto detto dal collega Piras nel post precedente; trattasi di una prassi del tutto inusuale e apparentemente ingidustificata, non si comprende a che titolo e perché i giudizi precedentemente espressi a norma di legge debbano essere "rivisti" in altra sede, ancorché autorevole, e prima della loro scadenza naturale (non si fa così neanche quando viene nominato un nuovo medico competente). Invocare la Legge 300 non è giustificabile per esprimere l'idoneità alla mansione specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi del DL 81/08 e normative collegate.
In conclusione, per come è stata descritta, si tratta di una procedura molto dubbia che lascia perplessi e che rischia di generare inutili contenziosi, oltre a mettere in dubbio la legittima attività del medico competente incaricato. Difficilmente accettabile un simile precedente.

annuscor

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 17:53)

Nella sostanza mi pare che il DL , nei fatti ha rimesso l'incarico al MC e lo ha conferito ad altro soggetto (clinica del lavoro). Atto assolutamente legittimo poiché l'incarico è fiduciale. Anche se non sono state rispettate le procedure (lettera di rimozione incarico, nuovo conferimento), io consiglierei al collega di inviare una lettera di dimissione a tutela di se stesso, della propria dignità e per non avere responsabilità non gestibili in questo contesto. Che il rapporto fiduciale sia ormai esaurito è comprovato dal fatto che il DL ha ritenuto di richiedere visite più attinenti al DVR, cioè non si fida più del MC (più chiaro di così!!). A torto o a ragione è meglio andare via

rossella

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 18:25)

Non è così in effetti.
IL Datore di Lavoro non ha affatto sollevato il Collega dall'incarico, anzi: pretende nell'ultima comunicazione mail che prima della emissione dei "nuovi giudizi di idoneità" il Collega Medico Competente debba mettersi in contatto con la Clinica di Lavoro per "collaborare"con spirito costruttivo!
Non si capisce a quale normativa facciano riferimento i signori, compresi i colleghi della Clinica del Lavoro.
Ho sconsigliato le dimissioni in quanto il Collega M. C., in virtù della sua "competenza" deve avvertire il Datore di Lavoro di ogni eventuale illecito: è il nostro mestiere, tenuto conto che gli imprenditori non sono a conoscenza di tutte le varie ramificazioni legislative, e/o possono darne una interpretazione sbagliata e fare degli errori.
A mio parere questo è uno di quei casi

ramiste

ramiste
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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 18:31)

Anche ammesso - e non concesso - che il datore di lavoro abbia inteso (sia pure indirettamente) "sfiduciare" la collega e che la stessa possa/voglia/debba rimettere l'incarico, condizione sulla quale si può discutere, resta il fatto che non è usuale la prassi di "richiamare" i lavoratori per i quali è già stato espresso un giudizio, valido a tutti i fini di legge fino alla sua scadenza [peraltro obbligatoriamente indicata nello stesso] per "rivedere" gli stessi, anche nei casi di idoneità, per quanto riferito.
E' comunque una procedura assai discutibile e poco rispettosa della dignità professionale del precedente medico competente, chiunque egli sia, per giunta utilizzando l'artificio del ricorso all'art. 5 della Legge 300 (?).
Magari sarebbero utili ulteriori dettagli.

ramiste

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 18:35)

Scusate, il precedente post si è "accavallato" con quello che stava inviando la collega ...

rossella

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 18:39)

Vorrei aggiungere una serie di considerazioni storiche: la legge 300 è stata promulgata negli anni 70; in quel periodo si applicavano solo norme come la 303/56 (igiene nei luoghi di lavoro) o la 547/55 (prevenzione infortuni), non esistevano medici competenti nè ASL, nè normative differenti da queste. Lo spirito dello Statuto dei Lavoratori è stato quello di porre dei limiti alla discrezionalità del DL nella scelta del medico al fine di conoscere lo stato di salute dei lavoratori.
Attualmente è necessario interpretare la 300/70, alla luce della nuova struttura organizzativa e procedurale che nasce dai Decreti 626/96 e 81/08, e dalle normative sul SSN, che attribuiscono ruoli precisi alle varie figure previste dalla norma vigente.

mantello

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 18:56)

Credo che innanzitutto vi sia un problema di coerenza e di correttezza da parte di tutti gli attori.
Il DdL nomina il MC che è suo consulente di fiducia. Se la fiducia viene a cessare (per i più svariati e non sempre dicibili motivi) cambia medico competente e ne nomina uno di sua fiducia. Non tiene un medico sfiduciato e uno a cui da fiducia. La prestigiosa struttura ospedaliera non si presta a fare giochetti alle spalle di un Collega ed in spregio alla legge. Se non ha la nomina a MC come può esprimersi sulla idoneità alla mansione specifica ai sensi del D. Lgs 81?
Infine il MC: se non giunge a chiarire con il DdL che si è trattato di uno spiacevole equivoco che non sarà mai più ripetuto non ha, a mio avviso, alcun motivo per mantenere la nomina.

rossella

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 19:13)

Sono d'accordo con il Collega Ramistella.

E' un precedente pericoloso e mantengo il mio parere relativamente al fatto che il Medico Competente, con tutta la santa pazienza che ci vuole, non si dimetta e riesca a fare capire al DL che ha sbagliato.
Altrimenti quando riusciremo mai a fare applicare la norma, se ci si scoraggia di fronte agli (inevitabili) ostacoli?
Coraggio!!

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