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alcol e droghe: facciamo il punto

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 3163 volte.

apemeticolosa

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  • alcol e droghe: facciamo il punto
  • (30/04/2019 15:39)

Cortesemente potete darmi il riferimento normativo da seguire (Lombardia) per gli accertamenti alcol e droghe? Non vorrei essermi persa qualche aggiornamento....
Grazie!

milvio.piras

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  • Re: alcol e droghe: facciamo il punto
  • (01/05/2019 13:06)

Boh. Nessuno della zona ti risponde? A me risulta che la Lombardia abbia legiferato in direzione diametralmente opposta a quella delle altre regioni, nel senso che sembra abbia tolto l'obbligo di effettuare gli esami per esclusione di alcoldipendenza, e se cosi fosse, sarebbe addirittura in contrasto con la normativa nazionale. O forse si limita a consentire la sola somministrazione dell'Audit-C. Al momento non so essere più preciso.

Conte_Vlad_III

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  • Re: alcol e droghe: facciamo il punto
  • (01/05/2019 16:12)

Non c'è nessun aggiornamento. Siamo fermi alle FAQ del 2009.
C'è anche il file su questo sito.
Probabilmente sarebbe più corretto dire che per quanto riguarda l'alcol la Lombardia ha deciso di attendere il Legislatore (nazionale) mentre altre regioni hanno optato per lo "scatto in avanti".
All'atto pratico non ha "tolto l'obbligo", rimangono gli adempimenti relativi alla verifica di abuso acuto previsti dal D.Lgs 125 (e quelli valgono da "Trieste in giù" come cantava la Carra') e sull'alcol-dipendenza quanto indicato dalle FAQ.

milvio.piras

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  • Re: alcol e droghe: facciamo il punto
  • (01/05/2019 23:52)

La situazione si presenta, attualmente, piuttosto eterogenea, non tanto in merito agli accertamenti per uso e abuso di droghe, quanto per quelli per l’esclusione di alcol dipendenza e positività ai controlli alcolimetrici.

Negli anni recenti, e ancora al momento attuale, infatti, gli OdV si sono espressi, e continuano ad esprimersi (anche a suon di verbali), in modi contrastanti e disorientanti, a seguito di interpretazioni personali della normativa, a volte condivisibili, altre molto meno, tanto sul territorio regionale che conosco direttamente (Sardegna), quanto (a giudicare da le testimonianze portate da numerosi colleghi) su quello di altre regioni d’Italia.
Confrontando quanto disposto dalla normativa nazionale (D.Lgs 81/’08; L. 125/’01; l’Atto d’Intesa del 16 marzo 2006 e normative regionali), si può tentare di orientarsi al fine di trovare un modus operandi il più possibile condiviso ed improntato al buon senso, che tuttavia non mette al riparo dalle eventuali divergenze di opinione dei singoli, particolarmente deleterie quando imposte con la sola forza del verbale di prescrizione.
Secondo le risposte alle FAQ fornite dalla Regione Lombardia (in cui si rilevano, peraltro, alcune asserzioni in contrasto con specifiche indicazioni della normativa nazionale), riporto testualmente:

Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l’identificazione dell’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti “Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento ...”.
Pertanto, per quanto attiene il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi sono esclusivamente la legge 125/01 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo 2006 che identifica le mansioni in cui si applica l’art. 15 della legge medesima. In entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa. Vengono tuttavia identificati i casi (l’Atto d’Intesa 2006 specifica l’elenco delle mansioni) e le modalità nell’art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede esclusivamente la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto non risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro.
Va osservato peraltro che l’accertamento di uno stato di alcol-dipendenza, …, necessita quantomeno di indagini di laboratorio mirate e valutazioni inerenti la sfera relazionale e comportamentale non certo esauribili secondo i tradizionali modelli di sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale.
A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art.15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro).
A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non risulta possibile da parte del medico competente aziendale l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alle mansioni.
E’ tuttavia facoltà dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del lavoratore secondo quanto prevede l’art. 5 della L. 300/70.
In alternativa, si ritiene altrettanto possibile l’espletamento di accertamenti specifici, prescritti dal Medico Competente, quali ad esempio le valutazioni inerenti la sfera relazionale e comportamentale e la determinazione della CDT; si insiste, tale possibilità è da riferire solamente a quelle specifiche situazioni in cui a seguito di visita medica (dati anamnestici, , ematochimici, ecc.) si evincano concreti sospetti di assunzione cronica di alcol.

Con nota del 7 luglio 2017, il Ministero della Salute ha trasmesso il testo definitivo delle nuove Linee di indirizzo per l’accertamento di assunzione acuta di alcol e droghe e per l’accertamento di condizioni di alcol e tossico dipendenza, da formalizzare attraverso una nuova Intesa in Conferenza Stato Regioni che, alla data del 13 febbraio 2019 è stata ulteriormente rinviata e a tutt’oggi non se ne ha notizia.
Stando così le cose, al di fuori dei territori delle Regioni che hanno adottato specifici provvedimenti, l’applicazione della normativa in materia resta affidata solo alla libera interpretazione dei singoli, compresa quella di chi ha redatto il documento della Regione Lombardia di cui è sopra riportato lo stralcio, secondo cui il disposto dell’art 41, comma 4 del D.Lgs. 81 non sarebbe attuabile e quindi tantomeno sanzionabile (e in effetti il D.Lgs. 81 non sembra prevedere sanzioni al riguardo), e altresì non ci sarebbe nemmeno violazione dell’art. 25 dello stesso decreto.
Riguardo alla violazione dell’art. 15 della Legge 125/’01, poi, come detto sopra, la sanzione dovrebbe essere comminata solo al lavoratore trovato positivo al test alcolimetrico e, al limite, al datore di lavoro che avesse somministrato alcolici. In nessun caso sembrerebbe sanzionabile il medico competente, visto che i controlli POSSONO (ma non DEVONO) essere effettuati (esclusivamente) dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
Addirittura, sembrerebbe che un provvedimento limitativo preso dal medico competente, a seguito di riscontro di anomalie che possano orientare per una possibile situazione di dipendenza, e che ledano gli interessi del lavoratore possa esporre il medico stesso ad un contenzioso avviato dal lavoratore così danneggiato.
Malgrado queste conclusioni, peraltro ribadite anche in occasione di un congresso tenutosi un anno fa per chiarire specificamente questo concetto, non mancano i casi di colleghi sanzionati per non avere effettuato tali test. E non mancano i casi, anche eclatanti, in cui non viene effettuato alcun tipo di esame senza che da ciò derivi un’azione sanzionatoria dell’OdV.
Fatte queste premesse, quale è il vostro parere nell’ipotesi di voler sottoporre a test alcolimetrico (con metodica a scelta, purché valida) anche i conduttori di motocicli con, al massimo, la patente A?

Gipsy

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  • Re: alcol e droghe: facciamo il punto
  • (20/09/2019 18:15)

Ottimo ed esaustivo il riassunto del collega Piras che descrive la variopinta situazione italica. Non mi pare ci siano state recenti pronunce in merito, per cui la situazione rimane ferma al luglio 2017 nel cui allegato A, relativamente alle attività di trasporto, si fa sempre e solo riferimento alle patenti superiori, escludendo la B, a meno di particolari fattispecie, e la A.
Molteplici gli aspetti condivisibili dell'Accordo, altrettanti quelli censurabili.

milvio.piras

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  • Re: alcol e droghe: facciamo il punto
  • (21/09/2019 18:25)

Gipsy il 20/09/2019 06:15 ha scritto:
Ottimo ed esaustivo il riassunto del collega Piras che descrive la variopinta situazione italica. Non mi pare ci siano state recenti pronunce in merito, per cui la situazione rimane ferma al luglio 2017 nel cui allegato A, relativamente alle attività di trasporto, si fa sempre e solo riferimento alle patenti superiori, escludendo la B, a meno di particolari fattispecie, e la A.
Molteplici gli aspetti condivisibili dell'Accordo, altrettanti quelli censurabili.

Un'altra chiave di lettura della normativa è quella riassunta nel mio recente post "limiti degli accertamenti diagnostici", che non ha ancora ricevuto risposte o commenti su questo o altri forum, e per la quale sto sollecitando una presa di posizione univoca degli OdV (visto che, alla fine, è con loro che dobbiamo fare i conti) portandoli al confronto tra loro, anche e soprattutto sulla base del parere delle altre autorità competenti, ognuna nel proprio ambito (SERD, Università, Procura della Repubblica, Assessorato, sindacati, ecc...).
Quello che ne verrà fuori sarà presentato in occasione dei prossimi seminari di aggiornamento per il 2020.

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