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Peirodicità della visita medica

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 1641 volte.

michele.borsaro

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  • Peirodicità della visita medica
  • (04/06/2019 11:32)

Buon giorno a tutti,

ecco il mio quesito: la periodicità della visita medica è normalmente annuale, ovviamente può essere anche a frequenza diversa (su indicazione del MC) ma la cosa deve essere "motivata" (articolo 41 comma2 lettera B del TU). Cosa si intende con tale affermazione? a mio modesto avviso se la VDR evidenzia la necessità di raddoppiare la periodicità allora la cosa va fatta, ma credo che ci debba essere un motivo oggettivo che va contestualizzato e inserito sia nella relazione annuale del MC sia esposto durante la riunione periodica. Fare visite "a pioggia", potrebbe essere fonte di problemi più che di una efficace prevenzione.
Quale è il vostro parere? Ricordiamo che le visite mediche non giustificate sono vietate.


Grazie
Michele

mantello

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  • Re: Peirodicità della visita medica
  • (04/06/2019 23:54)

Credo che innanzitutto sia necessario intendersi sul significato dei termini. Chi ha avuto modo di operare in "regime 303" ha certamente un concetto di viste a pioggia diverso da chi ha iniziato a operare in tempi successivi. Francamente trovo difficile definire "a pioggia" una visita con periodicità annuale. Poi bisognerebbe intendersi sul significato di "sorveglianza sanitaria" e su cosa si intende sorvegliare vedendo un lavoratore ogni due/tre anni. E' probabilmente vero che, in linea generale, l'intensità di esposizione ad alcuni rischi tende ad essere decisamente inferiore rispetto al passato. D'altra parte la popolazione lavorativa è invecchiata e i mutamenti organizzativi e produttivi sono molto più veloci e frequenti che in passato. Spesso tanto veloci che la valutazione dei rischi non riesce a tenere il passo. Si corre il rischio che passi un treno mentre si è voltati dall'altra parte. Non mi è poi chiaro in che modo le visite annuali possano essere fonte di problemi, mentre la loro efficacia preventiva dipende da come e perchè vengono fatte. Quanto al divieto di visite ingiustificate ed alla eventuale sanzionabilità di visite svolte con cadenza annuale credo sia un problema assolutamente teorico (ovviamente se l'attivazione della SS è giustificata)

milvio.piras

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Cagliari
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  • Re: Peirodicità della visita medica
  • (05/06/2019 03:38)

Con la pratica, abbiamo imparato che nella medicina del lavoro ci sono solo alcuni punti fissi, e qualche volta neanche tanto stabili.
Nei casi di esposizione a rumore sotto gli 87 dBA è la legge stessa ad indicare una periodicità biennale, e persino per l'esposizione ad amianto, stando entro il limite di esposizione di 100 fibre per litro, si parla addirittura di visita triennale. Sorvolando su altri casi, come i videoterminalisti o il lavoro notturno, la legge dice che la scadenza deve o può essere annuale, salvo diversa scadenza stabilita dal medico competente e motivata sulla base dei dati dell'esposizione. Questo significa che la scadenza può essere più breve o più lunga. In alcuni casi si può concludere che non è necessaria la sorveglianza sanitaria (intesa come visite mediche). Ovviamente le visite sono corredate da esami specifici più o meno complessi, secondo le circostanze. Ed è proprio questo l’aspetto che dovrebbe far più discutere. In linea di massima si può dire che nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto 81, adducendo le opportune motivazioni, e previo il consenso più o meno informato degli interessati, si può fare di tutto, anche se non strettamente correlato e necessario alla valutazione della idoneità alla mansione lavorativa, passandolo per attività finalizzata alla “promozione della salute”. Piuttosto, non sempre si può fare il contrario di tutto.
In quasi tutti i casi, comunque, la scelta del modus operandi è guidata dalla pressoché assoluta arbitrarietà, basata su una competenza nella materia più o meno solida, che condiziona l'interpretazione dei tanti passaggi ambigui e lacunosi della normativa; ma anche con un occhio al portafoglio, dato che gli esami clinici costano e, in non rari casi, è il medico competente ad anticiparne le spese e a rischiare la cosiddetta “stecca". Oppure, più semplicemente, il costo per un protocollo ricco di esami (per quanto magari necessari) finisce per sforare il budget del datore di lavoro che si rivolge ad altri. Per non parlare dei limiti a volte impossibili imposti dalle gare al massimo ribasso.
Insomma, la materia è (sarebbe) complessa, e sarebbe auspicabile fare un po' di ordine. Ma, in fondo, sono decenni che tiriamo avanti arrangiandoci in qualche modo e, malgrado qualche sanzione (non di rado, pure quelle, basate sull'arbitrarietà) di fare ordine a volte sembra non importi a nessuno.

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