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Visita pre assunzione settore ferroviario

Questo argomento ha avuto 18 risposte ed è stato letto 18915 volte.

Misiami17

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  • Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (24/11/2019 07:39)

Buongiorno,,
c’è una situazione assurda che ci ha tolto il sonno.
Mio fratello, due anni fa, ha avvitato l’iter, prima formativo, e poi superando il concorso, per l’assunzione come capo treno.
Sia in sede di frequentazione del corso, che in fase successiva, si è sottoposto a visita di idoneità, ed è sempre risultato idoneo.
L’esito della visita pre assunzione è stato di non idoneità per thc positivo.
Tutto molto strano.
L’unico episodio che possa portarlo a pensare ad un risultato del genere è il fatto che, qualche giorno prima dell’esame, avendo finito le sue sigarette, ha chiesto del tabacco ad un amico che fa uso di erba.
Probabilmente, quindi, c’era dell’erba in quel tabacco e, non sapendo, l’ha fumata.
Adesso chiederemo di poter rifare l’esame presso la direzione sanitaria centrale di RFI a Roma, le altre visite sono state fatte nella direzione locale.
Ovviamente spiegheremo ciò che è successo, ma quale probabilità c’è, con un test negativo, che la commissione riveda in positivo la non idoneità?
Non ci sono precedenti di nessun tipo a riguardo.
Potrebbero comprendere che è stato solo un incidente?

Grazie per l’attenzione e confido in un riscontro.

Conte_Vlad_III

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (24/11/2019 09:42)

Potete chiedere le controanlisi sul terzo campione anche presso un laboratorio terzo con oneri a vostro carico. Il trasferimento della terza aliquota avviene con rispetto della catena di custodia da laboratorio a laboratorio (non viene dato a voi da portare per intenderci).
A rigor di norma ( e d logica) è uno di quei casi con dato "oggettivo" su cui è difficile pensare che la struttura centrale di Roma di RFI possa modificare il giudizio.
A fornte di un risultato positivo vedo remoto il poter accettare spiegazioni di qualsiasi tipo esse siano.

mantello

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (24/11/2019 10:46)

Ulteriore precisazione. La richiesta di controanalisi sul terzo campione deve essere avanzata entro dieci giorni dal momento in cui il lavoratore è venuto a conoscenza della conferma di positività.

Il lavoratore risultato positivo ai test di primo livello deve essere indirizzato a un SERT che valuti l'eventuale condizione di dipendenza. In caso venga accertata la non dipendenza il lavoratore dovrà essere sottoposto a ulteriori controlli a sorpresa per un periodo di sei mesi durante i quali con potrà svolgere la mansione per cui il test è stato eseguito. L'insieme di quest procedure comporta un periodo di non svolgimento della mansione che varia dal minimo di 7/8 mesi ad oltre un anno

Conte_Vlad_III

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (24/11/2019 18:42)

mantello il 24/11/2019 10:46 ha scritto:
Ulteriore precisazione. La richiesta di controanalisi sul terzo campione deve essere avanzata entro dieci giorni dal momento in cui il lavoratore è venuto a conoscenza della conferma di positività.

Il lavoratore risultato positivo ai test di primo livello deve essere indirizzato a un SERT che valuti l'eventuale condizione di dipendenza. In caso venga accertata la non dipendenza il lavoratore dovrà essere sottoposto a ulteriori controlli a sorpresa per un periodo di sei mesi durante i quali con potrà svolgere la mansione per cui il test è stato eseguito. L'insieme di quest procedure comporta un periodo di non svolgimento della mansione che varia dal minimo di 7/8 mesi ad oltre un anno

Ulteriore precisazione. L'iter illustrato dal collega, in fase di ammissione si traduce in una non idoneità (= non assunzione). Se invece già assunto in una mancata assegnazione al profilo richiesto e poi si vedrà cosa dirà il SERD (o SERT).

Misiami17

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (25/11/2019 13:22)

Spiegata la situazione, l’azienda assumenda ha suggerito, tramite i loro uffici, di fare richiesta di appello di giudizio con visita superiore presso RFI Roma. Rifatte le visite, se come sosteniamo, risulterà pulito, dovrebbe avere l’idoneità alla mansione ed essere assunto. La procedura del sert riguarda i lavoratori in forza, qui stiamo parlando della idoneità pre assunzione. Considerando che ha fatto presso RFI, nel maggio 2018, lo stesso tipo di visita propedeutica alla frequentazione del corso abilitante alla mansione di capo treno. Che dite, ribalteranno risultato se è pulito?
Grazie

Conte_Vlad_III

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (25/11/2019 13:41)

Solo un dubbio: da quanto scrivete fate ricorso per l'idoneità emessa ai sensi del DM88 per un accertamento previsto da altra norma? O ho inteso male?

mantello

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (25/11/2019 21:34)

Trovo la situazione ingarbugliata. Intanto la visita preassuntiva è prevista dal DLgs 81 (come modificato dal D.Lgs 106/09, che ha eliminato il divieto di visita preassuntiva e quindi anche il divieto di accertamenti sull'uso di sostanze psicotrope in fase preassuntiva). Se la normativa di riferimento è quella il ricorso è ammissibile all'organo di vigilanza e non ad altri enti. Non so se le ferrovie (o meglio il loro servizio sanitario) siano esentate dal rispetto della norma precitata ed in quali condizioni.

Ciò premesso credo che un un soggetto risultato positivo al test per la ricerca di sostanze psicotrope sarebbe masochista (o francamente dipendente) se si facesse trovare positivo anche al secondo controllo. Dal punto di vista di chi emette il giudizio un secondo test negativo porterebbe a rivedere un giudizio di non idoneità solo se si dimostrasse che il primo test era errato. Se la positività al primo test è corretta si pone il problema di valutare se il soggetto è un utilizzatore occasionale, abituale o se è dipendente e quindi non cambierei il giudizio di non idoneità temporanea sino a che non fossero acquisiti elementi di giudizio atti a definire la situazione. Una volta acquisiti dovrei rispettare tempi e procedure previsti dalla Conferenza Stato regione. Teoricamente l' Azienda può assumere il lavoratore e poi assegnarlo a lavori diversi da quelli per cui è stato sottoposto al test. In pratica io ho sempre visto che l' Azienda non dà seguito all'assunzione.

Conte_Vlad_III

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (26/11/2019 14:29)

mantello il 25/11/2019 09:34 ha scritto:
Trovo la situazione ingarbugliata. Intanto la visita preassuntiva è prevista dal DLgs 81 (come modificato dal D.Lgs 106/09, che ha eliminato il divieto di visita preassuntiva e quindi anche il divieto di accertamenti sull'uso di sostanze psicotrope in fase preassuntiva). Se la normativa di riferimento è quella il ricorso è ammissibile all'organo di vigilanza e non ad altri enti. Non so se le ferrovie (o meglio il loro servizio sanitario) siano esentate dal rispetto della norma precitata ed in quali condizioni.

Se fanno ricorso tramite l'azienda a RFI (sede di Roma) lo fanno ai sensi del DM88/99 e non per l'81. Ergo manca qualche tassello.

Misiami17

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (29/11/2019 18:40)

Conte_Vlad_III il 26/11/2019 02:29 ha scritto:


Se fanno ricorso tramite l'azienda a RFI (sede di Roma) lo fanno ai sensi del DM88/99 e non per l'81. Ergo manca qualche tassello.

La normativa del DM 88/99 art 6 comm 5 Allegato 1 prevede che il lavoratore può, tramite l’azienda assumenda, chiedere una visita di appello alla Direzione Sanitaria RFI di Roma. La Legge 81 che non prevede le visite pre assuntive, è superata nel settore trasporto pubblico che, invece, prevede la visita pre assunzione. Essendo una visita di “appello”, se i valori sono conformi, in questo caso drug test negativo, può la commissione esprimersi in senso positivo, certificando l’idoneità?
Nel certificato di non idoneità rilasciato da RFI Direzione Sanitaria Locale, era indicata la possibilità di chiedere visita di appello. Grazie per l’attenzione .

Misiami17

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  • Re: Visita pre assunzione settore ferroviario
  • (29/11/2019 18:45)

Conte_Vlad_III il 25/11/2019 01:41 ha scritto:
Solo un dubbio: da quanto scrivete fate ricorso per l'idoneità emessa ai sensi del DM88 per un accertamento previsto da altra norma? O ho inteso male?

Non è un ricorso. La norma recita: L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui al comma 3, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici. In sede di tale giudizio l'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.
Praticamente si richiede visita superiore all’azienda assumenda che inoltra, a sua volta, la richiesta a RFI.

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