Pongo alla vostra attenzione un quesito su una situazione su cui potremmo (?) doverci esprimere, magari per specifiche necessità di salute di qualche lavoratore, oltre a quanto già previsto per lo stato di gravidanza:
Il giudizio di idoneità del medico competente deve tenere conto delle condizioni delle strade e/o della distanza dal posto di lavoro quando le condizioni di salute di un lavoratore sono tali da suggerire, se non imporre, un trasferimento dello stesso in una sede più vicina al proprio domicilio (sempre che il posto sia disponibile, o magari debba essere reso disponibile apposta, eventualmente con trasferimento di altro personale)?
Se non ricordo male ci sono delle indicazioni (parlare di linea guida mi pare eccessivo) fatte dalla regione Emilia Romagna a tale riguardo
In un "vecchio" numero di La Medicina del Lavoro veniva riportata come modello di formulazione di idoneità difficile l'idoneità con prescrizione dei mezzi che il lavoratore doveva usare per raggiungere il posto di lavoro.
Personalmente credo che la valutazione, in sede di giudizio di idoneità, di attività svolte al di fuori della sede aziendale, sia possibile solo se tali attività sono incluse nei compiti lavorativi.
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