Come da oggetto, se si individua una positività per le mansioni previste da normativa scatta la sospensione dal rischio verso terzi con le procedure previste che conosciamo (contro analisi, SERT)ecc. Mi chiedevo: siamo legittimatia segnalare la positività alla commissione patenti o altro ente per la tutela del lavoratore e dei malcapitati per le strade per la patente di guida non "implicata" nella mansione? Esempio:mansione guida carrello elevatore e patente di guida B. Grazie
Secondo me non possiamo proprio. In caso di invio al SERT presumo siano loro che possano eventualmente
fare la segnalazione ma ho dei dubbi anche su questo. Il codice della strada vieta di guidare sotto l’effetto di stupefacenti ma non che una persona non possa farne uso. E poi penso che il problema potrebbe porsi altrimenti anche nel caso durante l’anamnesi venissimo a conoscenza che il lavoratore (con mansione che non preveda toxo test) faccia uso abituale di sostanze stupefacenti.
cactus il 14/02/2020 11:11 ha scritto:
Come da oggetto, se si individua una positività per le mansioni previste da normativa scatta la sospensione dal rischio verso terzi con le procedure previste che conosciamo (contro analisi, SERT)ecc. Mi chiedevo: siamo legittimatia segnalare la positività alla commissione patenti o altro ente per la tutela del lavoratore e dei malcapitati per le strade per la patente di guida non "implicata" nella mansione? Esempio:mansione guida carrello elevatore e patente di guida B. Grazie
Normalmente la segnalazione per dubbio sulla idoneità alla guida viene fatta, ex art. 128 del Codice della Strada, alla Motorizzazione e non alla CML (Commissione Medica Locale). Quindi la comunicazione, che viene fatta a personale non sanitario, non può contenere fatti di salute esplicitati. La comunicazione, dunque, sarà generica: "Si segnala che il Sig. .... presenta uno stato di salute che mette in dubbio la idoneità alla guida", o qualche formula similare. La MCTC, ricevuta questa segnalazione, la gira alla CML. Sarà dunque la CML a convocare d'autorità il lavoratore/paziente e gli chiederà ragione di questa segnalazione.
Nel frattempo la MCTC potrà dichiarare sospesa l'idoneità alla guida (blocca la patente) oppure no. Decide lei.
Tutti ora vi chiederete: "E se il lavoratore/paziente, non avendo interesse a dire la verità, mentirà alla CML cosa succede?". La normativa infatti è scritta da persone non sveglie (si potrebbe essere più volgari). Altro dubbio: la CML può chiedere al medico che ha segnalato le motivazioni che lo hanno spinto a farlo? La risposta è sì, ma in realtà non lo fa. Quanto meno non lo fa nella maggior parte dei casi.
Ora veniamo a chi può segnalare il lavoratore. I medici di cui al 119 del Codice della Strada possono segnalare tutti i casi (leggi "malattie") che facciano sorgere il dubbio della idoneità alla guida, anche se visitano il lavoratore/paziente al di fuori della visita di rinnovo della patente. Quindi questi medici del 119 che, per esempio incaricati quali MC in una azienda, visitino un lavoratore così lo possono segnalare sempre.
Il MC che non ha il titolo di cui al 119 del Codice della strada può segnalare il lavoratore SOLO se il suo problema di salute afferisce ad alcol- e tossico-dipendenza (vedi conferenza Stato-Regioni e relativi recepimenti regionali). Quindi, se trova uno con l'ICTUS, non può segnalare alla MCTC il caso, non è autorizzato.
Che poi, se il MC "comune" (cioè non ex art. 119 del codice della strada) segnala ugualmente il caso alla MCTC non gli succede nulla, è un altro paio di maniche. Ma se in questo caso il lavoratore si trova un CTP che conosce la questione, farà passare al MC un brutto quarto d'ora e anche più.
Questa la sintesi
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Grazie mille per le informazioni, ero davvero convinto non potessimo.
Infatti dovrebbe esse così, non possiamo. Perchè in fase di resazione dell'Intesat etc.. etc.. l'apposito articolo non venne approvato.
Ti riporto le FAQ di regione Lombardia - punto 24.
24) A QUALE FIGURA COMPETE, NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI TOSSICODIPENDENZA,
LA SEGNALAZIONE ALLA PREFETTURA FINALIZZATA ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
DI GUIDA.
Il paragrafo “Contestualmente è utile che il medico competente dia comunicazione anche allo SPSAL del Dipartimento Prevenzione e alla “Commissione Patenti” (Commissione medico locale) per il tramite degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile”, presente nella prima bozza, è stato soppresso nella versione definitiva dell’Intesa del 18 settembre 2008. Pertanto non vi sono obblighi di segnalazione finalizzati alla sospensione della patente.
Con riferimento sia ai rischi connessi all’assunzione di sostanze psicoattive che a quelli connessi all’alcol, si rileva nell’attuale quadro normativo l’insussistenza di un esplicito rinvio formale alla disposizione
codicistica contenuta nell’art. 119 del D.Lgs. 285/92. Ne consegue l’impossibilità per il medico competente, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento di riscontro positivo nel lavoratore per assunzione di
alcol e/o di sostanze stupefacenti, di azionare l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alla guida, resa possibile in via mediata dai soli operatori sanitari chiamati a svolgere istituzionalmente tali
accertamenti
Quindi a meno che non vi siano articoli di recente introduzione che mi sfuggano (capita a tutti) la risposta è che non possiamo.
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