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Idoneità e visita a richiesta

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 1668 volte.

isabella.cucchi

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  • Idoneità e visita a richiesta
  • (18/02/2020 09:43)

Buongiorno,
avrei un quesito da porvi: un lavoratore si presenta in visita su richiesta (con motivazione correlata ai rischi/attività lavorativa), ma poi non si sottopone agli accertamenti integrativi del MC. Il MC deve comunque chiudere la visita medica? Se si, con quale giudizio?

mantello

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (18/02/2020 14:45)

Credo che la visita vada comunque chiusa. Il giudizio,a mio avviso, dovrebbe essere di impossibilità di esprimere un giudizio per rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti necessari.
Chiudendo la visita con questa motivazione il MC dimostra di avere preso in considerazione la richiesta del lavoratore e di averla gestita sino a quando il lavoratore lo ha consentito. Il lavoratore ha un "giudizio di idoneità" contro cui può eventualmente fare ricorso

Conte_Vlad_III

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (18/02/2020 17:25)

2 versioni.
- Versione 1 (leguleio): art 20 comma 2 lettera i del nostro decreto. Ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dal MC. Se non lo fa sanzione + arresto fino ad 1 mese. Alcuni solerti DDL prendono al balzo la cosa e valutano anche gli estremi per il licenziamento (capitato, non disdegnano). In questo caso concordo con mantello, impossibilità ad esprimere il giudizio

- versione 2 (praticone, io): se non fai gli accertamenti vuol dire che in fondo il problema non esiste o si è risolto per altra magica via. Chiudo la cartella annotando che dopo N mesi nulla è stato fatto e confermo il giudizio precedente. Mai avuto appunti dalle figure previste dal Decreto 81. Se vuoi puoi anche cambiare il finale sostituendo il mio con quello dell'impossibilità materiale ma mi pare di snaturare la bontà della soluzione da "praticone".

Ah, dimenticavo: di solito quando chiudo d'ufficio il lavoratore si fa come per magia subito vivo e come per magia il problema torna attuale. Il finale lo lascio a te.

mantello

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (19/02/2020 10:42)

Inserito mio malgrado nella categoria dei legulei (soggettivamente mi sta stretta) credo che comunque le leggi dettano (dovrebbero dettare, in un mondo ideale) comportamenti rispettosi dei diritti/doveri degli attori sociali.
Obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dal MC. Vale anche per chi ha chiesto volontariamente di essere sottoposto a SS?. E se gli accertamenti richiesti fossero incongrui o inutilmente invasivi, il lavoratore ha diritto di chiedere la valutazione dell' OdV? Per farlo in maniera lineare è necessario un giudizio di idoneità contro cui ricorrere. In ogni caso credo che ogni attività (valutazione di idoneità) aperta debba essere chiusa formalmente e non solo lasciata cadere. Concordo sul fatto che nell'impossibilità di formulare un nuovo giudizio valga quello precedente (ammesso che il lavoratore sia gia in SS).

Conte_Vlad_III

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (19/02/2020 11:51)

"leguleio" era in astratto, non era un riferimento ad alcuno di noi.
In un mondo ideale (e garbatamente rispettoso dei ruoli) il MC che ha prescritto accertamenti di X TIPO riceverebbe una comunicazione da parte del lavoratore dove viene informato del perchè si sia rifiutato. Questo a memoria non avviene mai.
Se materialmente non si esprime il giudizio a che si fa ricorso? A ciò che aveva prescritto il MC? Sarebbe il colmo: quasi un processo alle intenzioni.
Va bene i diritti ma esistono anche doveri (che in questo caso li precedono)

mantello

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (20/02/2020 14:35)

Il tema può essere affrontato sotto molti punti di vista, ovviamnete.
A mio modo di vedere se una procedura inizia con una richiesta formale è buona cosa che finisca con una risposta formale. Ii MC ha il dovere di essere corretto anche se non tutti quelli che con lui si rapportano lo sono. Ritengo che la correttezza non sia solo cortesia ma anche autotutela. E' vero che un giudizio di impossibilità ad emettere un giudizio è parecchio atipico, ma è un giudizio datato e firmato su cui si può fare ricorso entro i termini. Può piacere o meno ma l' OdV ha il potere di intervenire sugli accertamenti richiesti dal MC.

Conte_Vlad_III

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (20/02/2020 17:51)

Il quadro che dipingi sfiora lo "scontro deontologico-professionale" tra due figure mediche. In tanti anni di attività nemmeno davanti al piano sanitario il più "distocico" possibile ho visto addentrarsi l'OdV che normalmente si limita a riformulare il giudizio sentendo quasi sempre la sola campana del ricorrente. L'impossibilità ad emettere un giudizio non è un giudizio, è una constatazione. E' prevista se non ricordo male dalla sola verifica di assenza di tossicodipendenza. E per quale motivo in assenza di questo dovrebbe essere ammesso ricorrere avverso gli accertamenti disposti dal medico competente?
l'OdV ha facoltà di chiedere altri accertamenti (cosa che abitualmente fa alle UOOML, in Lombardia) e poi di riformulare. Il problema è, e qui lo capisco, cosa fare del giudizio preesistente: tenerlo valido o no? Ma qui il solerete DDL dovrebbe fare la sua parte e ahimè il castello crolla.

mantello

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (20/02/2020 22:50)

A me hanno modificato il PSS relativo ad un singolo lavoratore vietandomi di fare un accertamento programmato.

Conte_Vlad_III

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (21/02/2020 10:34)

Che accertamento era? L'hanno motivato e se si come?

mantello

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  • Re: Idoneità e visita a richiesta
  • (23/02/2020 09:32)

In sintesi si trattava di Operatore Sanitario con mansione inclusa tra quelle a rischio di trasmissione di infezione per via ematogena a pazienti. In sede di visita preventiva riscontro di positività (non nota) a HBsAg. Viremia inferiore ai limiti all’epoca stabiliti per rischio di trasmissione a pazienti. Per l’assenza di una documentazione circa l’andamento della viremia è stato formulato giudizio di idoneità con prescrizione di controllo viremia a sei mesi di distanza. A seguito di ricorso dell’ OS l’ OdV vietava la ripetizione dell’esame prescrivendo al contempo l’utilizzo dei doppi guanti.
Commento. 1) L’OdV non ha censurato la valutazione di idoneità in funzione della tutela del Paziente. 2) l’uso dei doppi guanti poteva essere evitato se il controllo della viremia a distanza avesse confermato i valori già rilevati. 3) i dati di letteratura disponibili all’epoca dimostravano l’efficacia dei doppi guanti nel proteggere l’operatore ma non vi erano dati per dimostrare l’efficacia nella protezione del paziente. 4) L’uso sistematico dei doppi guanti era potenziale fonte di discriminazione per l’ Operatore

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