Salve. Qualcuno sa dirmi cosa prevede specificatamente ed operativamente articolo 26 comma 2 del DL 17 marzo 2020. Mi spiego. In tale articolo, mi pare, si prevede che soggetti che hanno una situazione clinica cronica certificata, quindi 104 oppure comunque invalidi civili, debbono essere messi a casa fino al 30 aprile e tale procedura li equipara al ricovero ospedaliero. Quindi immagino sotto tutela INPS. Ma chi fa questa procedura? Il medico di Base, il medico Competente. Oppure ambedue , visto che il medico di base puo' essere a conoscenza della situazione clinica ma non certo dei rischi lavorativi e sopratutto se l'Azienda ha comunque messo in sicurezza il dipendente?
Se qualche collega ha idee piu' chiare. Grazie
Io ho capito che il lavoratore fragile dovrebbe contattare il mmg che lo metterebbe in stato di malattia
Sono appena tornato sull'argomento in un altro thread, dove (forse) suggerisco anche una ridposta: casi ex art 26 DL 17-3-2020 n 18 vanno in malattia col codice V07; gli altri vanno in ferie o in cassa integrazione straordinaria.
O sbaglio?
In realta il comma parla solo di pazienti oncologici e/o immunodepressi ed in possesso di certificazione medico legale, quindi presumo Invalidita' Civile. Per cui la categoria dovrebbe essere solo questa. Altre estensioni fatte da alcuni, tipo Emilia Romagna, che ha messo anche altri cronici, non sono previste, secondo me. Per cui si brancola nel buio. Certo e' che far fare ferie ad uno che ha diritto a copertura INPS non la vedo bene.
finalmente è stato chiarito: la competenza è dei "medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base)e dei medici convenzionati con il S.S.N (ai sensi dell’articolo 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992)",
Nonostante ciò i servizi di medicina legale sono coinvolti (vedi nota ministeriale " Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”)
s.neri il 27/03/2020 01:06 ha scritto:
finalmente è stato chiarito: la competenza è dei "medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base)e dei medici convenzionati con il S.S.N (ai sensi dell’articolo 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992)",
Nonostante ciò i servizi di medicina legale sono coinvolti (vedi nota ministeriale " Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”)
Dove si puo' leggere questa
nota ministeriale " Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”)
Attenzione, non si tratta di una circolare (come erroneamente è stato scritto da qualche parte) ma solo di una nota inviata dall'ufficio disabili della Presidenza del Consiglio a vari interlocutori istituzionali (Ministeri, INPS etc.) e che esprime una "interpretazione" - certamente autorevole - dell'art. 27 del cosiddetto decreto Cura Italia. Non è ancora, quindi, una presa di posizione ufficiale e tra l'altro ci sono già forti resistenze per l'impatto che potrebbe avere sulle categorie professionali indicate.
Il testo integrale della lettera è stato pubblicato su varie bacheche del nostro settore su Facebook e si può scaricare anche dal sito ANMA.
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