Buonasera, sto cercando un medico del lavoro a Milano per un'azienda con un solo dipendente (videoterminalista) che possa garantire un tariffario adeguato a quelle che sono le tariffe di dignità professionale del settore. Purtroppo non nascondo che il precedente medico che seguiva l'azienda non è stato rinnovato causa un aumento dei costi per la sola nomina (letteralmente raddoppiati) e trovati quindi poco proporzionati in rapporto al servizio effettivamente prestato e limitato alla sola firma del DVR. Ringrazio in anticipo per l'attenzione e attendo fiduciosa la risposta di un professionista.
Certo che passare da 1000 euro a 2000 solo per mettere una firma su un DVR di un'azienda con un solo dipendente, per di più un videoterminalista, è un po' esagerato.
Che gente. Avido!
Grazie per la risposta ironica, comunque passare da 125 a 250 l'anno per poter mantenere una firma su di un documento ritengo sia esagerato, dato che letteralmente questa è stata l'unica mansione svolta in 4/5 anni (ad eccezione di un paio visite mediche pagate a parte). Sicuramente il ruolo del medico del lavoro è fondamentale per determinate aziende ma per una piccolissima impresa con un dipendente (videoterminalista) dove vi sono rischi di lavoro irrisori viene difficile accettare di pagare un professionista 250/300 senza ricevere un servizio tangibile. Non vuole essere un post polemico perché vi è tutto io rispetto per il ruolo svolto dai medici, soprattutto in questo periodo, però una risposta più intelligente di quella ricevuta sarebbe stata opportuna.
Ad ogni modo tralasciando la parentesi con l'esimio dottore cagliaritano, gradirei risposte che si attengano all'oggetto della richiesta ovvero da parte di professionisti che operino a Milano. Vorrei poter evitare inutili polemiche e provocazioni dato che non era assolutamente questo il mio intento.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche
ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”,
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto;
f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione
dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai
fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Sanzioni Penali
Sanzioni per il medico competente
• Art. 25, co. 1, lett. a): con riferimento alla valutazione dei rischi: arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal
medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è
incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato,secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti
giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto
dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Buonasera, tariffa per l'incarico di Medico Competente:
per tutto quello previsto dagli articoli su menzionati EURO 500
VISITA MEDICA EURO 50
VISIOTEST EURO 30
al netto della ritenuta d'acconto del 20%
nu spicci mai te mparare (Nonnuma)
Grazie per il copia/incolla che quindi mi permetto di fare anch'io (preso da questo stesso sito)
TARIFFARIO DIGNITA' PROFESSIONALE ADEGUATEVI CON SVENDETEVI (14/05/2013 16:48)
TARIFFE DI DIGNITA’ PROFESSIONALE SUGGERITE DAL CO.NA.ME.CO PER LE PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE:
Visita medica preventiva/preassuntiva 45 euro
Visita medica periodica 35 euro
Visita medica richiesta/rientro assenza 35 euro
Visita per accertamento TD 30 euro
Visita per accertamento alcool 30 euro
Spirometria 25 euro
Audiometria 25 euro
ECG 35 euro
Test funzionale visivo 25 euro
Accettazione incarico medico 100 euro l’anno da 1 a 5 dipendenti
200 euro l’anno da 5 a 10 dipendenti
300 euro l’anno da 10 a 20 dipendenti
400 euro l’anno da 20 a 30 dipendenti
500 euro l’anno sopra 30 dipendenti, con 25 euro in più per ogni
lavoratore sopra il 30°
Partecipazione a riunioni, sopralluoghi,consulenza 100 euro l’ora
Le cifre indicate si ritengono al lordo delle tasse.
Con tutto rispetto se trovate piccoli imprenditori che hanno una dipendente videoterminalista disposti a pagarvi 500 euro annui forse dovreste fare i commerciali e non i medici
telma il 22/04/2020 10:49 ha scritto:
Buonasera, sto cercando un medico del lavoro a Milano per un'azienda con un solo dipendente (videoterminalista) che possa garantire un tariffario adeguato a quelle che sono le tariffe di dignità professionale del settore. Purtroppo non nascondo che il precedente medico che seguiva l'azienda non è stato rinnovato causa un aumento dei costi per la sola nomina (letteralmente raddoppiati) e trovati quindi poco proporzionati in rapporto al servizio effettivamente prestato e limitato alla sola firma del DVR. Ringrazio in anticipo per l'attenzione e attendo fiduciosa la risposta di un professionista.
Come fare a contattarvi?
telma il 22/04/2020 10:49 ha scritto:
Buonasera, sto cercando un medico del lavoro a Milano per un'azienda con un solo dipendente (videoterminalista) che possa garantire un tariffario adeguato a quelle che sono le tariffe di dignità professionale del settore. Purtroppo non nascondo che il precedente medico che seguiva l'azienda non è stato rinnovato causa un aumento dei costi per la sola nomina (letteralmente raddoppiati) e trovati quindi poco proporzionati in rapporto al servizio effettivamente prestato e limitato alla sola firma del DVR. Ringrazio in anticipo per l'attenzione e attendo fiduciosa la risposta di un professionista.
Può comunicare mail per eventuale contatto?
telma il 24/04/2020 08:43 ha scritto:
Grazie per il copia/incolla che quindi mi permetto di fare anch'io (preso da questo stesso sito)
TARIFFARIO DIGNITA' PROFESSIONALE ADEGUATEVI CON SVENDETEVI (14/05/2013 16:48)
TARIFFE DI DIGNITA’ PROFESSIONALE SUGGERITE DAL CO.NA.ME.CO PER LE PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE:
Visita medica preventiva/preassuntiva 45 euro
Visita medica periodica 35 euro
Visita medica richiesta/rientro assenza 35 euro
Visita per accertamento TD 30 euro
Visita per accertamento alcool 30 euro
Spirometria 25 euro
Audiometria 25 euro
ECG 35 euro
Test funzionale visivo 25 euro
Accettazione incarico medico 100 euro l’anno da 1 a 5 dipendenti
200 euro l’anno da 5 a 10 dipendenti
300 euro l’anno da 10 a 20 dipendenti
400 euro l’anno da 20 a 30 dipendenti
500 euro l’anno sopra 30 dipendenti, con 25 euro in più per ogni
lavoratore sopra il 30°
Partecipazione a riunioni, sopralluoghi,consulenza 100 euro l’ora
Le cifre indicate si ritengono al lordo delle tasse.
Con tutto rispetto se trovate piccoli imprenditori che hanno una dipendente videoterminalista disposti a pagarvi 500 euro annui forse dovreste fare i commerciali e non i medici
Quindi, secondo tariffario proposto da Co.Na.Me.Co.:
Visita 45
Funz. Visiva 25
Incarico 100
Sopralluogo 100
(sempre che il luogo di lavoro sia nello stesso isolato dello studio del medico competente, altrimenti c'è da considerare anche la trasferta)
Totale 270.
Magari ogni 5 anni.
L'esimio collega di Cagliari si astiene (a fatica) da esternazioni poco simpatiche e squalificanti)
Cordiali saluti.
tariffe "suggerite"!!!
telma il 24/04/2020 08:43 ha scritto:
Grazie per il copia/incolla che quindi mi permetto di fare anch'io (preso da questo stesso sito)
TARIFFARIO DIGNITA' PROFESSIONALE ADEGUATEVI CON SVENDETEVI (14/05/2013 16:48)
TARIFFE DI DIGNITA’ PROFESSIONALE SUGGERITE DAL CO.NA.ME.CO PER LE PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE:
Visita medica preventiva/preassuntiva 45 euro
Visita medica periodica 35 euro
Visita medica richiesta/rientro assenza 35 euro
Visita per accertamento TD 30 euro
Visita per accertamento alcool 30 euro
Spirometria 25 euro
Audiometria 25 euro
ECG 35 euro
Test funzionale visivo 25 euro
Accettazione incarico medico 100 euro l’anno da 1 a 5 dipendenti
200 euro l’anno da 5 a 10 dipendenti
300 euro l’anno da 10 a 20 dipendenti
400 euro l’anno da 20 a 30 dipendenti
500 euro l’anno sopra 30 dipendenti, con 25 euro in più per ogni
lavoratore sopra il 30°
Partecipazione a riunioni, sopralluoghi,consulenza 100 euro l’ora
Le cifre indicate si ritengono al lordo delle tasse.
Con tutto rispetto se trovate piccoli imprenditori che hanno una dipendente videoterminalista disposti a pagarvi 500 euro annui forse dovreste fare i commerciali e non i medici
nu spicci mai te mparare (Nonnuma)
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti