Salve a tutti,
ho provato a cercare una risposta nel forum ma non riesco a trovarla.
In quali casi/tipo di attività non è prevista la nomina del medico competente?
Grazie a chi saprà dare una risposta sicura ed affidabile perché ne sento di tutti i colori a riguardo.
Provo a rispondere in modo "pratico" e a grandi linee: solo quando non ci sono lavoratori subordinati
Rispondo con l'esame del Dlgs 81 /106 3 modifiche . So bene che i quesiti legislativi sono preponderanti rispetto a quesiti tecnici ( diceva G. FERIGO “ non libri tecnici ma G.U.)
Art.3 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Art.15 - 1. Le misure generali di tutela della SALUTE e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la SALUTE e sicurezza;
Art.17 -1. Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’Art.28;
Art.18 - Obblighi del DdL che esercita le attività di cui all’Art.3, e i dirigenti, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
Art.28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’Art.17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la SALUTE dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, … e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
Art.29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’Art.17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’Art.41.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’Art.6, comma 8, lettera f).
ma il riferimento principale è l'Art.25 - Obblighi del medico competente a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Sembrerebbe che se non ci fosse necessità di sorveglianza sanitaria non si dovrebbe nominare il Medico Competente ma come può il datore di lavoro escludere correttamente i rischi per la salute ed anche la sorveglianza sanitaria senza una valutazione medica ? (anche il DdL singolo ) il MC collabora con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
Potrebbe il MC correttamente sostenere che non sia necessaria la sorveglianza ma è il suo compito essere nominato almeno per fare una valutazione dei rischi che fornisce al datore di lavoro per l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. DUNQUE IL MEDICO COMPETENTE C'ENTRA SEMPRE
certe domande al di la della farraginosità degli articoli di legge che volavano in qualche punto escludere il medico DA UN NORMA SANITARIA (!) vedasi il riferimento alla sorveglianza sanitaria (art.41) in modo consentire a pseudotecnici di fare VDR farlocchi
se mi capitano fra le mani documenti a cui non ha partecipato il Mc scatta la mia denuncia alla A.G.
annuscor il 07/05/2020 05:54 ha scritto:
Provo a rispondere in modo "pratico" e a grandi linee: solo quando non ci sono lavoratori subordinati
carlpam il 07/05/2020 06:59 ha scritto:
purche egli stesso non sia compreso nella dizione di lavoratore!
Grazie mille le risposte che cercavo. Ovvio che se un DL vuole che gli compili il DVR senza che abbia nominato il MC farò presente che senza tale nomina e partecipazione alla VR il DVR può considerarsi nullo e quindi il DL è passibile di sanzioni
ESATTO !
CI SONO VARI MODI PER CERCARE DI ESCLUDERE IL MEDICO DEL LAVORO/IGIENISTA/ MEDICO-LEGALE ( tali sono le specialità che consentono di fare il medico competente tutte connesse fra loro ) uno è inserire quei "ove necessario" o " per la sorveglianza art 41"
è UN MODO SUBDOLO PER FAR INTENDERE E CERCARE DI CONTRADDIRE L'ART 25 SUGLI OBBLIGHI(obblighi,l'omissione è reato penale!)a tutto campo del MC.
poi cercare la firma del medico (se c'è qualche collega che firma ad occhi chiusi dimmelo, gli chiedo degli assegni da firmare !!!)
certo si sa che il medico visita ma quello COMPETENTE FA ANCHE ALTRO !
FARE DVR e PROTOCOLLI AL PC (come si fa correggere 70 pagine ? )dove si allunga il testo con copia della legge? certe note "metodologiche " è un modo per far allungare i testi
Perchè non applica il DVR standardizzato ( fino a 10 dip SI APPLICA !)
NON SI PUO' INTERMEDIARE IL MEDICO sarebbe ben più utile trovare una alleanza ciascuno per il suo campo e con grande collaborazione !
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