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Decreto 12 luglio 2007 n. 155 - Dubbi

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Pennacchio

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Provenienza
Avellino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
206
  • Decreto 12 luglio 2007 n. 155 - Dubbi
  • (13/12/2007 13:52)

Premesso che dopo aver organizzato il mio lavoro con strumenti informatici mi ritrovo, per forza di cose, a dover cambiare il mio modo di lavorare perché non ritengo affatto possibile la strada informatica alla luce di quanto riportato nel decreto (es.: numerare le pagine, alto numero di firme…), mi chiedo perché l’invio delle cartelle agli enti preposti differisce se si parla di cartella informatizzata: nell’art. 8 l’invio deve essere fatto solo all’ISPESL come sempre saputo, nell’art. 10 spunta l’invio anche all’Organo di vigilanza competente per territorio.
Oltretutto si parla sempre di originale – non si cita da alcuna parte “copia”, pertanto servirebbero due cartelle originali da inviare ai due enti? Sbaglio sicuramente io qualche passaggio oppure ho scaricato il decreto in forma sbagliata.
Art. 8.
Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle attivita' lavorative
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro … il datore di lavoro adotta le misure necessarie
affinche' siano trasmesse, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio (non si parla di copia) entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.

Art. 10.
Sistemi di elaborazione automatica dei dati
10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro….l'estratto del registro contenente i dati relativi al singolo lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio, riportati su supporto cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e delle notizie in esso contenuti, e' inviato all'organo di vigilanza competente per territorio, nonche' all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

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