Premesso che dopo aver organizzato il mio lavoro con strumenti informatici mi ritrovo, per forza di cose, a dover cambiare il mio modo di lavorare perché non ritengo affatto possibile la strada informatica alla luce di quanto riportato nel decreto (es.: numerare le pagine, alto numero di firme…), mi chiedo perché l’invio delle cartelle agli enti preposti differisce se si parla di cartella informatizzata: nell’art. 8 l’invio deve essere fatto solo all’ISPESL come sempre saputo, nell’art. 10 spunta l’invio anche all’Organo di vigilanza competente per territorio.
Oltretutto si parla sempre di originale – non si cita da alcuna parte “copia”, pertanto servirebbero due cartelle originali da inviare ai due enti? Sbaglio sicuramente io qualche passaggio oppure ho scaricato il decreto in forma sbagliata.
Art. 8.
Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle attivita' lavorative
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro … il datore di lavoro adotta le misure necessarie
affinche' siano trasmesse, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio (non si parla di copia) entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.
Art. 10.
Sistemi di elaborazione automatica dei dati
10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro….l'estratto del registro contenente i dati relativi al singolo lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio, riportati su supporto cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e delle notizie in esso contenuti, e' inviato all'organo di vigilanza competente per territorio, nonche' all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Pennacchio,
provo a dare una iniziale risposta.
L'art. 10 prevede esattamente che sia all'Organo di Vigilanza sia all'ISPEL si debba inviare lo stampato del file del registro e della cartella sanitaria ("riportati su supporto cartaceo" significa quindi stampati). Entrambe sono copie originali.
Mi sembra sia proprio così e l'articolo non si presta ad equivoci. Quindi per snellire il lavoro sembrerebbe non conveniente l'informatizzazione (grandi!).
Le cartelle vanno sempre consegnate in originale. Si parla di "consegnare le cartelle" e non di trasmettere fotocopia delle cartelle. Qui si apre un altro discorso: se io sono obbligato a consegnare la cartella originale sono autorizzato a trattenerne una copia? Io ho sempre pensato di no ed anche gli uffici legali delle aziende per cui lavoro concordano. Abbiamo sempre spedito l'originale senza trattenere copia (ovviamente abbiamo fatto la copia per il lavoratore). All'art. 3, punto 6 cita "La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni". Ebbene come interpretare tale passo? secondo me, spedendo la cartella all'ISPESL ho assicurato tale conservazione in quanto parla di "dati sanitari raccolti", cioè la cartella sanitaria. Diverso è il caso della "cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni" ma con lavoratore che rimane in azienda non più esposto a tali agenti: in questo caso conservo io la cartella per 40 aa o fino al momento in cui, cessando il rapporto di lavoro, la consegno all'ISPESL.
Ho esposto il mio pensiero che credo sia conforme alla legge (però in Italia le leggi vanno interpretate e quindi certezze non ne hanno mai). Per una diversa interpretazione mi sembra ci sia necessità di un pronunciamento legislativo ufficiale.
Altri come la pensano?
ciao a tutti
rocco
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti