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Sorveglianza alcolimetrica educatori

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 2466 volte.

zandor

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  • Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (09/09/2020 00:39)

Buon pomeriggio, cinque sei mesi fa ho svolto visite mediche in un centro anti violenza nel cui interno lavorano alcuni educatori e psicologi. Ora mi si chiede se attualmente si può fare qualche verifica relativamente ad un paio di educatori per i quali vi é il dubbio che possano essere dediti con una certa facilità all'alcol. Le visite sono state svolte un cinque sei mesi fa come già detto, per cui, come conviene muoversi? Far eseguire a tali lavoratori sospetti esami ematici mirati in un lab come cdt ggt etc? Eseguire a sorpresa alcooltest o cosa altro, tenuto conto dell'Accordo Stato Regioni nell'ambito dell'eventuale consumo nelle ore lavorative di alcool ? Grazie a chi mi vorrà dare qualche consiglio.

mantello

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  • Re: Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (09/09/2020 09:19)

Domando: gli educatori in questione sono figure professionali per cui la norma prevede e quindi autorizza l'esecuzione dell'accertamento da parte del MC?

zandor

zandor
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  • Re: Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (09/09/2020 14:56)

Nel vecchio accordo Stato Regioni si, nel nuovo no.

La domanda é: il nuovo Accordo é già legge o no?

mantello

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  • Re: Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (09/09/2020 22:18)

Ulteriore domanda: gli educatori in questione erano già stati sottoposti, in occasione della sorveglianza sanitaria, ad accertamenti per escludere l'alcoldipendenza?
Se si ed il DdL ha già formalmente trasmesso un elenco di dipendenti da sottoporre a SS per alcoldipendenza credo che il DdL possa chiedere l'esecuzione di test alcolimetrico. Rimane la perplessità dell'utilità dell'esame nel caso in cui l'assunzione di bevanda alcoliche prima o durante il lavoro non sia abituale. Credo anche che "puntare" solo alcuni soggetti non sia corretto se non in caso di alterazioni comportamentali evidenti e ripetute. Se però nulla è stato sinora fatto in tema di alcool, iniziare con alcolimetrie "mirate" significa muoversi su un terreno molto scivoloso

caballero

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  • Re: Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (16/09/2020 12:20)

zandor il 09/09/2020 02:56 ha scritto:
Nel vecchio accordo Stato Regioni si, nel nuovo no.

La domanda é: il nuovo Accordo é già legge o no?

NO

gallone

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  • Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (22/09/2020 14:09)

Il nuovo accordo non so se mai diventerà legge. Non so come si regoli la Regione Calabria. In Piemonte la segnalazione può essere fatta anche in modo anonimo al MC il quale procede al controllo etilometrico su aria espirata a sorpresa o a CDT ed etg a suo giudizio.

mantello

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  • Re: Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (22/09/2020 14:30)

Se quanto sostiene il Collega Gallone corrisponde al vero (non ho dubbi) la Regione Piemonte non finisce mai di sorprendermi. La 125, art 15 prevede che l'alcolimetria serva al datore di lavoro per verificare il rispetto della non assunzione di alcool per le mansioni a rischio (e solo per quelle e solo a lui). Il Dlgs 81 prevede la sorveglianza sanitaria per alcoldipendnenza. Non capisco cosa c'entrino le segnalazioni anonime (da parte di chi?) al MC e perchè il MC possa procedere "a suo giudizio" ad accertare cosa ? assunzione di alcool? assunzione abituale di alcool, alcoldipendenza (con CTD o ETG?) Perchè, ovviamente gli esami elencati non hanno tutti lo stesso significato e non tutti significano necessariamente comportamenti non consentiti in ambiente di lavoro.

gallone

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  • Re: Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (29/09/2020 17:39)

mantello il 22/09/2020 02:30 ha scritto:
Se quanto sostiene il Collega Gallone corrisponde al vero (non ho dubbi) la Regione Piemonte non finisce mai di sorprendermi. La 125, art 15 prevede che l'alcolimetria serva al datore di lavoro per verificare il rispetto della non assunzione di alcool per le mansioni a rischio (e solo per quelle e solo a lui). Il Dlgs 81 prevede la sorveglianza sanitaria per alcoldipendnenza. Non capisco cosa c'entrino le segnalazioni anonime (da parte di chi?) al MC e perchè il MC possa procedere "a suo giudizio" ad accertare cosa ? assunzione di alcool? assunzione abituale di alcool, alcoldipendenza (con CTD o ETG?) Perchè, ovviamente gli esami elencati non hanno tutti lo stesso significato e non tutti significano necessariamente comportamenti non consentiti in ambiente di lavoro.

La DGR 29-2328 del 26.10.15 della Regione Piemonte (rifacimento di un'altra DGR del 2012) si basa su una impostazione mirata anche alla tutela di "terzi". Del gruppo di lavoro faceva parte lo SPRESAL di Torino molto legato all'epoca all'ormai ex Sostituto Procuratore Guariniello. Nel documento allegato viene specificato (cito testualmente):
Per principio di precauzione, il lavoratore che presenti i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione
acuta da alcol (a tale proposito possono essere utilizzati i criteri di cui all’allegato 5 come riferimento
indicativo nell’ambito delle attività di informazione e formazione) deve essere temporaneamente
allontanato dal lavoro, almeno sino alla giornata successiva.
La gestione sopra descritta si applica a tutti i lavoratori, anche quelli che non svolgono mansioni rientranti
nell’elenco di cui all’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni del 16 marzo 2006.
Nel caso in cui i lavoratori rientrino in tale elenco, dovrà anche essere inoltrata segnalazione in forma
scritta o verbale, da parte del Datore di Lavoro o da dirigenti/preposti incaricati, al MC. Quest’ultimo
provvederà a valutare la fondatezza della segnalazione e, se ritiene, ad effettuare una visita periodica
anticipata (controllo alcolimetrico), seguendo l’iter già descritto.

La questione era già stata affrontata anche da altre Regioni. La stessa Emilia Romagna disponeva in un documento:
A seguito di segnalazioni da parte del datore di lavoro di fatti accaduti in azienda (es. alterazioni
comportamentali) o di evidenze oggettive (es. alito alcolico) inquadrabili come situazioni di
potenziale pericolo per i lavoratori stessi o per i terzi ed evidentemente riferite a condizioni di
sospetta alcol dipendenza o abuso alcolico protratto, il medico competente potrà, se la lavorazione
è compresa nell’allegato 1 dell’accordo Stato-Regioni del 16 Marzo 2006, effettuare il controllo
alcolimetrico previsto dall’art. 15 della L. 125/01

La questione che ho sintetizzato è piuttosto semplice. L'alcoldipendenza è una situazione che a me non è mai capitata. Mi sono invece capitati diversi casi di abuso alcolico. I controlli a campione non mi sono mai serviti a nulla. Le segnalazioni mi hanno invece consentito di identificare tutti i casi in cui vi era un bere problematico. Alcuni colleghi non vogliono segnalare se in condizioni di anonimato. Generalmente a me le segnalazioni sono arrivate da caposale e confermate da colleghi.
Se il soggetto è evidentemente sotto effetto di alcol vado di etilometria su aria espirata. Se invece il soggetto è abbastanza furbo è necessario effettuare altri accertamenti. Sarà poi compito del SERT stabilire se è o meno alcoldipendente. Ma anche nel caso non lo sia al lavoratore sarà garantito un percorso di recupero.

Capirete che lavorando in ospedale la responsabilità verso terzi è un tema assai importante.

mantello

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  • Re: Sorveglianza alcolimetrica educatori
  • (01/10/2020 14:20)

Credo che il punto sia la denuncia anonima al MC. Non mi pare che tra i tanti compiti del MC in azienda siano compresi quelli di poliziotto o di responsabile del rispetto delle norme di comportamento aziendale. A mio avviso quindi le denunce pervenute (ed a maggior ragione se anonime) vanno girate al Datore di Lavoro che deciderà come gestirle. IL MC dovrà ovviamente (nei rigoroso rispetto delle norme di legge) collaborare ma anche adoperarsi perchè le denunce non vengano usate in maniera strumentale o in maniera lesiva della dignità del lavoratore.
A proposito di norme di legge credo sia necessaria una precisazione. La norma cui fare riferimento è quella nazionale. Le DGR possono prevedere modalità di applicazione, ma non mutare diritti tutelati e doveri sanzionati a livello nazionale. Il Collega cita Piemonte ed Emilia. Troverebbe, credo, più difficile citare Lombardia o Toscana. Il vero scandalo è che ogni Regione si crea normative proprie, spesso irrispettose di quelle nazionali. Trovo infine vergognoso che, a distanza di anni, non sia possibile rivedere, razionalizzare ed unificare le tabelle alcool/psicotrope perchè alcune Regioni (mi si dice il Piemonte) remano contro.

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