secondo l'art.17 comma 2 il m.c. può avvalersi...di medici specialisti scelti dal d.d.l.....
in questo caso il m.c. lascia al d.d.l. la scelta dello specialista e va bene...ma chi è responsabile se i tempi di effettuazione della visita si prolungano? e il m.c. dopo aver sospeso il giudizio e aver informato il d.d.l. della necessità della visita specialistica aspetta che il tutto venga organizzato dall'azienda? compreso le modalità? grazie
La "scarsa precisione" nel testo della normativa potrebbe in effetti portare alla situazione in cui il DDL si deve scegliere il consulente di cui il MC ha bisogno per formulare il giudizio di idoneita'.
Piu' opportunamente il MC potrebbe individuare lo specialista, prendere contatti magari per spiegare il caso al collega e lasciare all'azienda il solo disbrigo della parte amministrativa. Di solito in questo modo i tempi non vanno mai troppo per le lunghe. Certo che se si lascia tutto l'iter in mano a qualche impiegato/segretaria/DDL credo che il tutto vada un po' troppo per le lugnhe (anche se la normativa non prevede un tempo per l'effettuazione di tali accertamenti, non si puo' "deontologicamente" far aspettare un lavoratore mesi per concludere la pratica).
Questo e' quello che penso e, di solito, il modo in cui mi muovo.
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
Buona Sera
Concordo con Bordini, il datore di lavoro deve interessarsi solo della parte amministrativa, altrimenti si potrebbe violare la legge sulla privacy oltre che quella del segreto professionale.
Buona Serata
Gennaro Bilancio
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