Dal combinato disposto degli artt. 7, D.L. n. 14/2020
e 1, comma 2, lett. h), D.L. n. 6/2020, la misura della
quarantena con sorveglianza attiva non si applica agli
operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali;
essi dovranno, invece, sospendere l’attività nel
caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo
per Covid-19. Tale deroga, tuttavia, ha contribuito a creare situazioni
pericolose affidate alla sola volontà dell’operatore
sanitario, senza alcun obbligo della struttura
sanitaria di imporre l’astensione lavorativa e la correlativa
sorveglianza sanitaria. In particolare, in
molti casi anche medici o personale infermieristico
sottopostosi ad esame diagnostico hanno continuato
a prestare attività lavorativa sino all’esito della
diagnosi.
In questo contesto, il protocollo sottoscritto quale
addendum al protocollo nazionale del 14 marzo 2020,ha
indicato una serie di misure a tutela della salute del
personale medico sanitario, allineate con le raccomandazioni
dell’Organizzazione mondiale della
sanità e con le indicazioni del Ministero della salute.
In particolare, le parti sociali evidenziano la necessità
di adottare standard di protezione in maniera rigorosa,
secondo le evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela. Si legge nel protocollo
che “la valutazione del rischio di esposizione al Sars-
CoV-2 sarà effettuata dal datore di lavoro nel rispetto
di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e in base alle
disposizioni fornite con circolari del Ministero del
lavoro”.
È evidente la connessione con la responsabilità datoriale
ai sensi dell’art. 2087 c.c. nella misura in cui
l’Azienda sanitaria regionale ricopre una posizione di
garanzia nei confronti della salute e sicurezza degli
operatori socio-sanitari.
In questa direzione, sarebbe stato auspicabile
ripristinare la sorveglianza sanitaria anche per il
personale medico-sanitario, invece la legge di conversione
ha riscritto l’art. 14, D.L. n. 18/2020 stabilendo
che la misura della quarantena precauzionale di
cui all’art. 1,comma2, lett. d), D.L. n. 19/2020, nonsi
applica agli operatori sanitari, i quali dovranno
sospendere l’attività lavorativa solo in presenza di
sintomatologia riconducibile al Covid-19.
A questo punto come dobbiamo comportarci con gli operatori sanitari venuti a contatto stretto (vedasi rapporto 53/2020 dell'ISS) con casi COVID positivi?
Non c’è da combinare nulla a mio parere. L’art. 14 è di pari rango e discende da norma emergenziale.
La quarantena NON si applica. Il lavoratore di servizi pubblici essenziali continua a lavorare anche se dovesse aspettare 10 giorni il tampone (è successo più volte). Solo in caso di sintomatologia va a casa.
Nei protocolli adottati dai MC della Regione Puglia, formalizzati dalla stessa Regione, i contatti stretti (operatori che hanno prestato assistenza in assenza di DPI adeguati), vanno in quarantena ma effettuano un tampone in 7' giornata. I contatti a basso rischio rimangono in servizio ma effettuano sorveglianza attiva (tamponi periodici e sorveglianza clinica). Il principio è molto semplice: il MC effettua indagine epidemiologica sui contatti, valuta il rischio espositivo, classifica i contatti, se ritiene sospende dal lavoro e trasmette al SISP l'elenco dei contatti stretti. Il SISP non reitera l'indagine epidemiologica ma emette il provvedimento di quarantena come indicazione del MC. La collaborazione con il SISP è sempre stata fruttuosa e senza conflitti ma con sostegno reciproco
annuscor il 16/12/2020 06:50 ha scritto:
Nei protocolli adottati dai MC della Regione Puglia, formalizzati dalla stessa Regione, i contatti stretti (operatori che hanno prestato assistenza in assenza di DPI adeguati), vanno in quarantena ma effettuano un tampone in 7' giornata. I contatti a basso rischio rimangono in servizio ma effettuano sorveglianza attiva (tamponi periodici e sorveglianza clinica). Il principio è molto semplice: il MC effettua indagine epidemiologica sui contatti, valuta il rischio espositivo, classifica i contatti, se ritiene sospende dal lavoro e trasmette al SISP l'elenco dei contatti stretti. Il SISP non reitera l'indagine epidemiologica ma emette il provvedimento di quarantena come indicazione del MC. La collaborazione con il SISP è sempre stata fruttuosa e senza conflitti ma con sostegno reciproco
Scusa ma non ho capito la differenza tra contatti stretti che vanno in quarantena e contatti a basso rischio che rimangono in servizio... o sei un contatto stretto (e rimani comunque in servizio, a meno che tu non sia sintomatico) oppure non lo sei (e in questo caso non c'è alcun tipo di controllo o sorveglianza necessaria).
La classificazione del contatto ad alto/basso rischio o stretto/casuale è prevista tanto nelle linee guida CDC che del Ministero della Salute e linee guida regionali. Ovviamente, come spesso avviene in medicina, le cose non possono essere sempre semplificate in si/no ma esistono situazioni intermedie, almeno come misura precauzionale. Anche la esperienza sul campo dimostra la bontà di tale classificazione e come dire.. la prudenza non è mai troppa quando si valuta il rischio espositivo in tema di Covid e continuare a sorvegliare anche i contatti a basso rischio si è rivelato utile, se non altro a validare la classificazione stessa e/o a correggere errori di valutazione
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