Buongiorno
Come consulente e RSPP esterno mi trovo, a gestire quanto segue:
- Il datore di lavoro nomina come medico competente il dott. Bianchi (del poliabulatorio 1)
- Il poliambulatorio 1 programma la visite periodiche (annuali) con il dott. Rossi, il quale firma i giudizi di idoneità.
- Il dott. Rossi non ha né partecipato ne sottoscritto il Documento di valutazione dei rischi, tantomeno è stato nominato da parte del datore di lavoro
A questo punto mi piacerebbe avere un confronto su alcuni aspetti:
1.Il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, anche per aziende con una sola sede e l'azienda occupa meno di 100 lavoratori?
2. Il Datore di lavoro si trova in una posizione di garanzia nel caso sopra descritto? Naturalmente in caso di contenziosi
3. Tale gestione è corretta e conforme rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 81/08?
4. È sufficiente da parte del poliambulatorio 1, la comunicazione all’azienda che le visite verranno svolte dal Medico Competente sostituto?
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno dare il proprio contributo e auguro una buona giornata
Credo che nel caso specifico la nomina di più medici competenti, di cui uno coordinatore (qualunque significato e contenuto abbia tale funzione) sia possibile solo laddove "la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità". Senza conoscere in nessun modo la situazione concreta ritengo altamente improbabile che tale necessità sussista. Un MC impossibilitato per qualsiasi ragione a svolgere l'attività può essere sostituito, previa regolare nomina, da un altro MC. Se effettivamente un medico non non nominato "competente" effettua visite e formula giudizi di idoneità si verifica una situazione di illegalità. Una situazione come quella descritta alimenta, a mio avviso, la diffusa diffidenza nei confronti delle SdS. Credo però che una riflessione vada fatta anche sul comportamento dei colleghi eventualmente coinvolti
Grazie @mantello per la sua considerazione.
Credo anch'io che la situazione sia un Po confusa, tant'è che:
In merito si è espressa la commissioni interpelli Min.Lav. prot.n.25/I/0001768 del 23.02.2006, che specifica, con riferimento alla figura del Medico Competente, che “la prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L’unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico.”
In merito si è espressa anche la commissioni interpelli Min.Lav. prot.n.37/0006232/MA007.A001 del 27/03/2014, che specifica, gli obblighi a carico del medico: collaborazione DVR, sopralluogo annuale, sorveglianza sanitaria e allegato 3A.
Tuttavia gli obblighi del Medico Competente elencati nell’art.25 del decreto 81/08, non sono dissociabili tra loro e a questo principio non conosce deroghe.
Si tratta con evidenza di una prassi non legittima, peraltro denunciata da anni dalle società scientifiche dei medici del lavoro e medici competenti, oltre che nei testi richiamati di interpelli e pronunciamenti ministeriali. Il datore di lavoro nomina IL medico competente che deve svolgere tutti i compiti e le funzioni indicate dall'art. 25 e dagli altri articoli del DL 81/08 e normativa correlata e non possono esserci deroghe (direi, purtroppo, anche nel caso di impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, come già detto in precedenza). Lo stratagemma di nominare un "medico coordinatore" anche qualora non se ne rilevi la necessità non sana un bel nulla in quanto non individua un ruolo di preminenza rispetto ad altri eventuali medici "coordinati" che non possono essere subordinati,rispondendo in prima persona e direttamente - anche con responsabilità penale - di quanto devono fare per l'impresa e i lavoratori. Sarebbe opportuno, infine, che tutti i colleghi non si prestino a tali pratiche e che gli stessi tecnici e consulenti facciano presente con chiarezza queste "anomalie" ai vari datori di lavoro, allo scopo di evitare soluzioni non proprio trasparenti e scongiurare possibili sanzioni e contenziosi
Mi è capitato di esser stato indisposto, dopo un intervento, per un mesetto e convocato in tal periodo dallo Spresal di.... per verificare con loro una mia non idoneità temporanea. Di fronte alla mia indisponibilità ( reale) mi è stato chiesto, da loro, di mandare il "mio sostituto" che , ovviamente , non ho.
Che ne poteva sapere un eventuale mio sostituto?
Cmq credo che, in caso di vera indisponibilità, si possa far nominare dal datore di lavoro, un sostituto temporaneo, che faccia pienamente le veci del "titolare", non necessariamente medico coordinatore, che nelle piccole e medie aziende non ha proprio senso, soprattutto per un periodo temporale limitato.
Ringrazio @ramiste e @arierre per il contributo.
Ringrazio anche per la riflessione legata ai datori di lavoro che però si trovano ancora più in confusione: a chi credere? Al medico competente o all'rspp/consulente?
Tutto questo genera ancora più confusione in un mondo in cui tutti dovremmo collaborare per un unico scopo: tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nonché di tutto il SPP.
Tutto questo anche in virtù dei pareri della commissione interpelli come sopra riportato ....
Per fortuna ci sono molti medici che svolgono egregiamente il proprio lavoro nel rispetto del confronto, della professionalità e della deontologia.
Buona serata a tutti
PS: invito chiunque a continuare a riportare il proprio contributo... soprattutto a chi la pensa diversamente! Grazie
Colgo l'invito a continuare a riportare il mio contributo.
1) Il datore di lavoro NON PUO' nominare più medici competenti (fra i quali un coordinatore ) in aziende con una sola sede nonché qualora la valutazione dei rischi NON NE EVIDENZI LA NECESSITA (mentre se l'azienda occupa meno di 100 lavoratori è del tutto ininfluente)art 39 co. 6)
Segnalo poi che il M. Coordinatore NON ASSUME un ruolo di preminenza rispetto ad altri eventuali medici "coordinati" che non possono essere subordinati,rispondendo in prima persona e direttamente,anche con responsabilità penale,di quanto fanno per l'impresa e i lavoratori.
Il “rapporto di coordinamento” è considerato nello studio delle Organizzazioni manageriali come un rapporto “ debole” in confronto a quello “ geranchico”.
Concordo quindi con RAMISTE ( anche per quel che riguarda il “sostituto “che non è previsto).“ Un MC impossibilitato per qualsiasi ragione a svolgere l'attività può essere sostituito, previa regolare nomina, da un altro MC. Un interpello (come riportato in nota ) avvalora l'ipotesi di MANTELLO(anche se è precedente al Dlgs 81 e si riferisce al Dlgs 626 ma si su un testo poi ripreso pari, pari nel Dlgs 81) ma purchè vi sia nomina diretta del DdL e assunzione piena di responsabilità del MC sostituto.
Il Datore di lavoro si trova in una posizione di garanzia nel caso sopra descritto? Naturalmente in caso di contenziosi.Comunque NO anche perchè ha fatto effettuare, consentendo visite di sorveglianza sanitaria a Medico non da lui nominato. ( art 18 lett.a)
È sufficiente da parte del poliambulatorio1,la comunicazione all’azienda che le visite verranno svolte dal Medico Competente sostituto?Ancora NO il medico è nominato da DdL e non dal poliabulatorio (art.18 lett.a)
Sarebbe opportuno, infine, che tutti i Colleghi non si prestino a tali pratiche che sono prassi non legittime,facendo presente con chiarezza queste "anomalie" ai vari datori di lavoro
Il comportamento dei colleghi eventualmente coinvolti è comunque da biasimare
il Rspp (esterno) si chiede per conto del DdL, infine a chi credere? Al medico competente o all'rspp/consulente? Credere alla legge ! Sarà sufficiente leggere la norma !
23 febbraio 2006 - Interpello prot. n. 25/I/0001768 art. 17, co. 2, del d.lgs. 626/1994,
In particolare viene chiesto se il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, possa farsi sostituire da altri colleghi, specializzati in medicina del lavoro Il Ministero risponde negativamente ribadendo che la prassi di farsi sostituire da un collega, alla luce delle norme vigenti, non è consentita. L’eventuale sostituzione del medico competente per malattia o per altri impedimenti oggettivi dovrà avvenire con nomina del datore di lavoro e comporterà, per il sostituto, la piena assunzione di responsabilità delle valutazioni operate, sia all’effettuazione delle visite, sia al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni.
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