Buongiorno a tutti,vorrei avere pareri in merito al rifiuto degli operatori sanitari al vaccino per SARS-COV-2 nelle rsa. Considerato il particolare rischio per terzi (secondo le statistiche il 50% dei decessi è avvenuto in Europa nelle rsa), la recente posizione di alcuni giuristi (ad esempio Guariniello)e l'art 279 del D.Lgs.81/08, in carenza di posizioni definite di SIMLI, ANMA, Regioni, etc... a mio avviso il Medico Competente si trova ad un bivio (rischio epidemia colposa ed omicidio colposo da una parte) oppure procedere con temporanee non idoneità con probabilissimi ricorsi da parte dei lavoratori.
Il problema apparirà evidente con la piena disponibilità dei vaccini tra poche settimane. Per ora ho scelto di temporeggiare, ma non credo sia una linea sostenibile a lungo.
ballare il 18/01/2021 11:56 ha scritto:
Buongiorno a tutti,vorrei avere pareri in merito al rifiuto degli operatori sanitari al vaccino per SARS-COV-2 nelle rsa. Considerato il particolare rischio per terzi (secondo le statistiche il 50% dei decessi è avvenuto in Europa nelle rsa), la recente posizione di alcuni giuristi (ad esempio Guariniello)e l'art 279 del D.Lgs.81/08, in carenza di posizioni definite di SIMLI, ANMA, Regioni, etc... a mio avviso il Medico Competente si trova ad un bivio (rischio epidemia colposa ed omicidio colposo da una parte) oppure procedere con temporanee non idoneità con probabilissimi ricorsi da parte dei lavoratori.
Il problema apparirà evidente con la piena disponibilità dei vaccini tra poche settimane. Per ora ho scelto di temporeggiare, ma non credo sia una linea sostenibile a lungo.
Sono d'accordo con te. Si tratta potenzialmente di una bomba ad orologeria per noi. Credo sia indispensabile una legiferazione in merito o quantomeno una presa di posizione ufficiale delle nostre associazioni di categoria.
Il problema è complesso e la sintesi necessariamente schematica.
Credo innanzitutto che sia un errore presentare la vaccinazione come un dovere etico o professionale (con minacce di ritorsioni in caso di mancata adesione). Si sottintende che l’ OS vaccinando debba accettare un rischio supplementare in nome di esigenze superiori. La vaccinazione dovrebbe essere invece presentata (ed essere proposta) come opportunità (potenziale) di proteggere se stessi, la propria famiglia, i compagni di lavoro e, infine, i pazienti. Dico potenziale perché ancora non sappiamo con certezza se il vaccino protegga dalla malattia o dall’infezione e quanto duri l’eventuale immunità.
In secondo luogo non mi pare che, in assenza di una specifica norma di legge si possa invocare l’obbligatorietà. I vaccini sono messi a disposizione del DdL (nonostante quanto scrive il prof Iachino). Tuttavia se la valutazione dei rischi individua come rilevante il rischio di infezione, la presenza di anticorpi protettivi (da pregressa infezione o da vaccino) può far parte dei criteri per formulare il giudizio di idoneità.
Due avvertenze: a) la vaccinazione non sostituisce gli strumenti di prevenzione e non autorizza nessun allentamento delle precauzioni. Il DdL che non adempie puntualmente a tutti suoi doveri non ha titolo per esigere la vaccinazione. Nessuno può essere ritenuto idoneo a lavorare in situazioni che non rispettino con rigore le misure di tutela. Sarebbe paradossale dichiarare non idoneo perché non vaccinato un lavoratore cui non vengono fornite mascherine adeguate per numero e tipologia. Ovviamente non sono solo le mascherine a dovere essere adeguate.
b) l’inserimento della vaccinazione nel protocollo sanitario comporta una valutazione che i suoi benefici per l’OS sono superiori ai rischi (sempre per l’ OS e non per il sistema).
Detto questo credo che il problema non sia tanto il ricorso all’ OdV quanto il fatto che se i rifiuti diventano numerosi (e magari strumentali, nelle attuali situazioni lavorative) non sarà possibile garantire l’attività dei Servizi per carenza di addetti idonei.
La vaccinazione è facoltativa, certo, ma il MC può (secondo me deve) esprimere una limitazione per la esposizione. Come abbiamo sempre fatto per morbillo, epatite B e pertosse. In coerenza con linee guida e giurisprudenza. Se l'operatore sanitario non vuole vaccinarsi si assume le sue responsabilità. Noi facciamo il nostro dovere, a tutela di terzi e dello stesso lavoratore
In Italia di obbligatorio c'è solo l'intoccabilità del posto di lavoro. Ci possiamo accapigliare e scervellare per sapere come andare avanti, ma tanto alla fine anche i non vaccinati drovranno proseguire a lavorare SEMPRE e guai a chi glielo vieta.
La tutela dei terzi, ovviamente principio condivisibile, per i MC vale esclusivamente per alcol e droga come da normativa specifica. Il resto è sanità pubblica. Resta il nostro obbligo di tutelare la salute del singolo lavoratore, solo su questo credo si potrebbe fare perno.
Quindi il film è: faccio idoneo con limitazioni/prescrizioni o non idoneo l'operatore sanitario non vaccinato; questo fa ricorso, ottiene l'idoneità piena perche maisia a toccare il posto di lavoro e noi avremo fatto la figura degli stupidi agli occhi del lavoratore e del datore di lavoro (ovviamente di stupido ci sarà stato solo chi ha dato l'idoneità piena, ma nel microcosmo quotidiano noi contiamo poco e niente).
Fine del film e titoli di coda.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Art.279 vincoli avere un vaccino "efficace" se c'e' passiamo al secondo vincolo accertarsi dell' immunizzazione del lavoratore.quindi se il vaccino contro il covid e efficace e abbiamo a disposizione dei test per titolare gli anticorpi si deve applicare la art.279.
Altra strada o parallela ricordando la classe 3 in cui è inserito SARSCoV2....il medico competente inserisce il test per titolo anticorpale ed eventuale vaccinazione nel protocollo.il lavoratore che rifiuta verrà giudicato non idoneo alla mansione specifica.da li art 42.per entrambe le strade rimane il vincolo che le spese dovrebbero essere a carico del datore ma come per altre vaccinazioni vista la categoria lavorativa sicuramente sarebbero a carico sistema sanitario.il lavoratore che farà ricorso verrà valutato dall' organismo individuato dal legislatore con l' art.41... chi tra datore e lavoratore non fosse d accordo con la disposizione emessa dalla Asl ha diritto a ricorrere al TAR ,al presidente della Repubblica e se non sbaglio anche algiudice del lavoro.
giancarlo il 25/01/2021 04:44 ha scritto:
Art.279 vincoli avere un vaccino "efficace" se c'e' passiamo al secondo vincolo accertarsi dell' immunizzazione del lavoratore.quindi se il vaccino contro il covid e efficace e abbiamo a disposizione dei test per titolare gli anticorpi si deve applicare la art.279.
Altra strada o parallela ricordando la classe 3 in cui è inserito SARSCoV2....il medico competente inserisce il test per titolo anticorpale ed eventuale vaccinazione nel protocollo.il lavoratore che rifiuta verrà giudicato non idoneo alla mansione specifica.da li art 42.per entrambe le strade rimane il vincolo che le spese dovrebbero essere a carico del datore ma come per altre vaccinazioni vista la categoria lavorativa sicuramente sarebbero a carico sistema sanitario.il lavoratore che farà ricorso verrà valutato dall' organismo individuato dal legislatore con l' art.41... chi tra datore e lavoratore non fosse d accordo con la disposizione emessa dalla Asl ha diritto a ricorrere al TAR ,al presidente della Repubblica e se non sbaglio anche algiudice del lavoro.
... ma siccome gli imprenditori hanno altro di più concreto a cui pensare e non possono spendere soldi per le questioni di principio, si tengono il giudizio dello SPESAl e via che si va. Motivo per cui al TAR ne arrivano ben pochi di ricorsi.
Poi per il covid non c'è nemmeno il cut-off del titolo anticorpale considerato protettivo. Quindi aria fritta proprio.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Quindi dai per scontato che se nel protocollo il medico competente ha inserito la vaccinazione contro SARS CoV 2 il lavoratore si rifiuta e il m.c. emette giudizio di inidoneità alla mansione specifica e il lavoratore fa ricorso ripeto dai per scontato che la Asl dispone l idoneità in tutti i casi?
giancarlo il 25/01/2021 10:10 ha scritto:
Quindi dai per scontato che se nel protocollo il medico competente ha inserito la vaccinazione contro SARS CoV 2 il lavoratore si rifiuta e il m.c. emette giudizio di inidoneità alla mansione specifica e il lavoratore fa ricorso ripeto dai per scontato che la Asl dispone l idoneità in tutti i casi?
No, guarda, a furia di averci a che fare, non dò per scontato nulla. Negli anni, a parità di casi ho visto usare due pesi e due misure a seconda della convenienza del lavoratore. Quindi figuriamoci. Sicuramente la tendenza è quella di dare limitazioni a gogo, ma, se la limitazione danneggia il lavoratore, allora non la si impone. Se danneggia il datore di lavoro o sminuisce l'operato del MC, allora chisenefrega.
Tutto ovviamente svilisce la professionalità di DDL e MC, ma sono gli schiaffoni a cui il libero professionista deve abituarsi e molti di noi si sono già abituati.
Tornando a noi, prova pure a fare non idoneo un lavoratore sol perchè non ha fatto il vaccino per il covid, stiamo a vedere e poi ne parleremo rilassati davanti ad un calice di vino facendo spallucce e ridendoci su. Tanto mica ne vale la pena prendersela ovviamente. Si constata e si va avanti.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Ho la sensazione che se non raggiungeremo almeno 35 milioni di vaccinati dopo l'estate saremo costretti a riparlarne sicuramente
in attesa della prossima vendemmia
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