Buonasera, volevo sapere se un medico competente può essere direttore medico di un laboratorio analisi per cui svolge il ruolo di medico competente lui stesso?
A naso sento evidente odore di conflitto di interessi.
mantello il 23/03/2021 09:56 ha scritto:
A naso sento evidente odore di conflitto di interessi.
anche io, ma cercavo se esisteva un qualche riferimento normativo o bibliografico
Credo che basti leggere la norma che definisce le funzioni del direttore
"Il direttore tecnico e' altresi' responsabile:
a) dell'applicazione del regolamento interno;
b) dello stato igienico dei locali, dello smaltimento dei
rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, dello stato
dell'attrezzatura e degli impianti, delle scorte e dello stato di
conservazione dei reattivi e del materiale impiegato, nonche' delle
norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla
specifica attivita';"
Non credo sia possibile dirigere una struttura dal punto di vista organizzativo ed avere responsabilità sulla tutela della salute e sicurezza (ossia svolgere funzioni tipiche del DdL)ed essere contemporaneamente medico competente. Mi viene in mente il caso del primario radiologo che, da medico autorizzato, attuala sorveglianza sanitaria in radioprotezione
"Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro nè dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, nè dai preposti che ad essa sovrintendono, nè dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59,...."
In particolare il comma 4... Salvo schizofrenia
Articolo 39 Dlgs 81 08
Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente e’ svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonche’ qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
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