visto l'art. 8 del DL 626/94 , se il lavoratore non ne fa richiesta si è obbligati a consegnare copia della stessa su richiesta del datore di lavoro ?
faccio presente che dopo ogni vista o esami di laboratorio clinico strumentali , ad ogni dipendente viene consegnata copia degli accertamenti previsit dalla sorveglianza sanitaria
io credo non sia necessario ne' obbligatorio , ma chiedo un vostro parere
grazie
no, non si è obbligati. E però, a maggior ragione se lo chiede il DdL, non vedo perché non farlo: una fotocopia è. Oltre tutto, la cosa vale a tutti gli effetti come "informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati etc."; io credo che l'esito complessivo evidenziabile dalla Cartella Sanitaria personale rientri nei risultati.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
billi
Come dice Nofer non vi e' obbligo: se fa richiesta il lavoratore si consegna (al lavoratore) copia della documentazione sanitaria. Certo sarebbe bello se il libretto sanitario potesse seguire l'iter che segue il libretto di lavoro, ovvero accompagnare il lavoratore durante la vita lavorativa. Ed invece si assiste alla predisposizione di due o tre libretti l'anno per lavoratori che in certi settori (industria, agricoltura ecc)vengono licenziati ed assunti in piu' aziende. Utopia?
Al proposito segnalo che nel testo del Titolo I del nuovo TU, in particolare nell'ultima revisione del 10 Gennaio, che è disponibile in rete già da qualche tempo, al comma 1 dell'articolo 24 "Obblighi del medico competente" è stata aggiunta la seguente lettera: "c-ter) [il medico competente] consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione."
Come più volte detto, siamo impegnati nel seguire con attenzione l'iter di questo nuovo provvedimento e, se possibile, per riuscire a indicare anche qualche utile integrazione o modifica che sia di valido sostegno per l'attività pratica del MeLC (quale, appunto, questa della consegna del libretto sanitario personale).
...che infatti mi pare una buona idea. Personalmente, in ogni caso e sempre perché a pensar male si fa peccato ma ci ci azzecca, io suggerirei di trattenersene copia, perché a volte la gente è stupida, e magari pensando che non gli serve a un accidenti il lavoratore è capace di buttare tutto.
E il povero MC, se al lavoratore viene il coccolone, non ha più uno straccio di prova con cui difendersi. Prevenire è sempre meglio che curare (anche se la mia noferpargola medico dice che invece è curare il gusto di esser medico...)
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
ramiste il 17/01/2008 11:56 ha scritto:
Al proposito segnalo che nel testo del Titolo I del nuovo TU, in particolare nell'ultima revisione del 10 Gennaio, che è disponibile in rete già da qualche tempo, al comma 1 dell'articolo 24 "Obblighi del medico competente" è stata aggiunta la seguente lettera: "c-ter) [il medico competente] consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione."
Come più volte detto, siamo impegnati nel seguire con attenzione l'iter di questo nuovo provvedimento e, se possibile, per riuscire a indicare anche qualche utile integrazione o modifica che sia di valido sostegno per l'attività pratica del MeLC (quale, appunto, questa della consegna del libretto sanitario personale).
Niente da dire su questo se non il fatto che a me (e penso non solo a me) succede spesso di venire a conoscenza della cessazione del rapporto di lavoro quando ho la scadenza delle visite periodiche e magari il lavoratore se n'è andato ormai da mesi. E hai voglia a dire al DDL (o chi per lui) che mi avvertano al momento giusto (questo vale anche per le visite di fine rapporto per esposizione a sostanze chimiche)! Una soluzione? Non saprei, forse inserire l'obbligo (da parte del DDL)di avvertire il MC quando qualcuno se ne va.....dopo chi lo ripesca il dipendente?
Non so se sia utile, ma ad ogni visita faccio una copia degli esami eseguiti (spirometria, audiometria, visiotest o quant'altro) e, consegnadola, mi trattengo una ricevuta firmata. Saluti.
la procedura prevista da quello che sarà (se mai sarà) il TU, riguardo la consegna in cessazione di rapporto di lavoro della cartella al lavoratore presenta una criticità di certo non di poco conto. Se è obbligo del DL sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore esposto ad un X rischio, la cartella non può essere consegnata al lavoratore in quanto verrebbe meno una "prova" di avvenuto adempimento di obbligo. Per carità, è pur vero che potrebbe essere richiesta al lavoratore una dichiarazione scritta di avvenuta consegna della cartella, ma si priverebbe sia il DL che il MC, in caso di "smarrimento" della cartella di una fondamentale prova documentale non solo di avvenuto adempimento dell'obbligo ma soprattutto della prova di come è avvenuto l'adempimento. Allo stato, la tenuta di una "copia" della cartella, non sarebbe "legittima" anche alla luce del DLgs 196/03.
Anch'io mi comporto come Sermed. Credo che sia utile a tutti, lavoratore in primis, che questi abbia subito dopo la fine della visita o subito dopo l'espressione del giudizio di idoneità, copia di tutta la documentazione sanitaria (per il Medico Curante, per il MC dell'azienda in cui andrà eventualmente a lavorare, ma anche per se stesso in modo di meglio comprendere il valore dell'atto medico cui è stato sottoposto).
maria_bianchi il 17/01/2008 05:34 ha scritto:
Allo stato, la tenuta di una "copia" della cartella, non sarebbe "legittima" anche alla luce del DLgs 196/03.
mi si permetta di non essere d'accordo: un medico io credo abbia tutto il diritto/dovere di conservare una cartella sanitaria di un suo paziente, così come le strutture ospedaliere. E, per quanto ne so, persino i medici di famiglia come si deve hanno almeno le schede riepilogative dei pazienti, e pure degi ex-pazienti.
In particolare, ci tengo a ribadire che il D.Lgs. 196/03 riguarda ed interessa tutto ciò che non è ricompreso, a qualunque titolo, nella salvaguardia del segreto professionale, che è regolato sia nella costituzione che nel codice civile, che sono Fonti del Diritto gerarchicamente assai superiori (e dunque prevalenti) rispetto ai decreti legislativi. Forse, anche queste cose andrebbero insegnatealle scuole "basse": le regole generali di convivenza vanno insegnate a tutti, non possono e non devono restare appannaggio di "pochi eletti", oppure ripiombiamo nel secolo degli Azzeccagarbugli di manzoniana memoria. Che in effetti mi sa che ci siamo quasi ritornati.
Nofer
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