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Sta arrivando l ispettorato del lavoro....

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giancarlo

giancarlo
Provenienza
Viterbo
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
500
  • Sta arrivando l ispettorato del lavoro....
  • (16/10/2021 09:09)

Per quel che si capisce l ispettorato avrà competenze sulla sicurezza sul lavoro non più solo in edilizia ....attendiamo il decreto in gazzetta
TITOLO III
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
ART. 13.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su
richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.”;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1 le parole: “e per indirizzare” sono sostituite dalle seguenti: “e per programmare e
valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale”;
1.2. le parole: “negli attuali”, sono sostituite dalla seguente: “nei”;
1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita
sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza
sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.”;
2) al comma 2:
2.1 le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” sono sostituite
dalle seguenti: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute;
2.2. dopo le parole: “dal Ministero dell’interno” sono aggiunte le seguenti: “dal
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione
digitale;
2.3. le parole: “dall’IPSEMA e dall’ISPESL”, sono sostituite dalle seguenti: “dall’INPS
e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;
2.4. alla fine del primo periodo, è inserito il seguente: “Ulteriori amministrazioni potranno
essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla
gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101 e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e
all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni
denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie
professionali denunciate.”;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da “Ministro del lavoro” fino a: “pubblica
amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale”;
e le parole “da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite” sono sostituite dalle seguenti: “sono definiti i criteri e” ;
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo
del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il
coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai
sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.”
6) Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di
cui al comma 6”;
c) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole “è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per

territorio” sono aggiunte le seguenti: “, dall’Ispettorato nazionale del lavoro”;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La vigilanza di cui al presente articolo è
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale,
nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende
sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano

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