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Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata o dopo quarantena

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 1492 volte.

nipelati

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2
  • Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata o dopo quarantena
  • (08/01/2022 12:26)

Cari colleghi,
secondo voi la circolare del Ministero della Sanità del 30/12/2021 supera quella del 12/4/2021?
Ritengo che le norme dettate dalla circolare di aprile, specifica per il rientro dei lavoratori, restino ancora valide e che pertanto i positivi sia sintomatici (non ospedalizzati) che asintomatici, debbano rientrare al lavoro con certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone molecolare.
Per il reintegro dei lavoratori definiti contatti stretti asintomatici occorre quarantena di 10gg e tampone molecolare o antigenico negativo.

COSIPS MC

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  • Re: Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata o dopo quarantena
  • (13/01/2022 08:39)

Quanto disposto dalla più recente circolare dovrebbe superare (e annullare) le indicazioni precededenti, del resto come prescrivere di far eseguire un tampone dopo un periodo di "non quarantena" ? Tuttavia su questo tema specifico abbiamo posto un quesito al Ministero della Salute e siamo in attesa di risposta.

tonyporro

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102
  • Re: Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata o dopo quarantena
  • (13/01/2022 21:46)

Soggetto in isolamento (con tampone positivo) l'isolamento termina dopo 7 giorni (dose booster, ciclo vaccinale completato da < 120 giorni o guarigione < 120 giorni) o altrimenti dopo 10 giorni, comunque con tampone (molecolare o antigenico) eseguito dopo 3 giorni dalla cessazione della eventuale sintomatologia); per i positivi a lungo termine l'isolamento termina dopo 21 giorni di cui almeno 7 senza sintomi (anche senza ulteriore tampone). Per chi è risultato positivo il reintegro lavorativo avviene dopo esibizione di tampone antigenico o molecolare negativo.

Contatti stretti ad alto rischio: nessuna quarantena per chi ha eseguito dose booster, ciclo vaccinale completato da < 120 giorni o guarigione < 120 giorni; è comunque prescritta autosorveglianza per 5 giorni ed uso di FFP2 per 10 giorni;
Contatti stretti ad alto rischio con ciclo vaccinale effettuato da > 120 giorni e green pass valido: quarantena di 7 giorni e tampone (molecolare o antigenico negativo)
Contatti stretti ad alto rischio non vaccinati o con ciclo vaccinale incompleto o con ciclo vaccinale effettuato da < 14 giorni: quarantena di 10 giorni e tampone (molecolare o antigenico negativo)
Contatti stretti ad alto rischio personale sanitario o di laboratorio: tampone giornaliero per 5 giorni dal contatto.

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