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Lavoratori interinali

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 4258 volte.

eledg

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  • Lavoratori interinali
  • (03/06/2001 22:16)

Non so ' se questo argomento e ' gia ' stato affrontato in precedenza, visto che e ' da poco tempo che ho scoperto questo sito.





Comunque vi chiedo in base alla vostra come vi comportate realativamente a questa tipologia di lavoratori?.


La legge non e ' molto chiara a parer mio(Legge 196 del '97): ci sono altri riferimenti legislativi?


Gli interinali li visita il medico della ditta prestatrice( che magari non conosce bene le mansioni a cui saranno affidati con i relativi rischi?) oppure il medico competente della ditta che a cui vengono prestati(cosa per me piu ' logica)? Anche se q

Laura

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  • Re: Lavoratori interinali
  • (22/06/2001 20:12)

Sulla rivista ISL n. 6 Giugno 2000, viene affrontato questo argomento e si arriva alle seguenti conclusioni:


" Riteniamo più logica l 'esecuzione degli accertamenti sanitari da parte della Ditta fornitrice, essendo la mancata disponibilità per la ditta fornitrice della valutazione dei rischi delle mansioni (fatta dalla ditta utilizzatrice)un problema superabile in una logica di previsione generale di rischio: il medico competente della ditta fornitrice potrebbe accertare l 'assenza di controindicazioni alle attività produttive in generale, analogamnete come indicato dall 'art. 3, comma 5 della legge 196/96 a riguardo della informazione dei rischi professsionali e dell 'addestramento all 'uso delle attrezzature di lavoro ed integrando il protocollo sanitario di volta in volta su segnalazione del collega della ditta utilizzatrice (in forza all 'art. 7 DL 626/94). Ancora più utile sarebbe una diversa formulazione dell 'art. 6, comma 1, inserendo in questo articolo l 'obbligo della azienda utilizzatrice di informare dei rischi specifici anche la ditta fornitrice che, di volta in volta, potrebbe valutare, basandosi sui documenti di valutazione dei rischi di malattie professionali delle aziende utilizzatrici o di un semplice consulto con il medico della ditta utilizzatrice, se il lavoratore può essere considerato idoneo sulla base degli accertamenti sanitari già svolti o se necessario disporre qualche accertamento integrativo in più per esprimere il giudizio di idoneità".


A mio avviso sarebbe opportuno adottare la seconda ipotesi, proprio perchè consente di definire un giudizio di idoneità specifico alla mansione e non generico da rivalutare eventualmente nel caso di specifici rischi professionali non considerati.


Cordiali saluti


Laura

mantello

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  • Re: Lavoratori interinali
  • (09/07/2001 02:51)

In un pubblico dibattito sull 'argomento il dr Guariniello ha sostenuto che tutte le incombenze relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interinali sono esplicitamente attribuiti dalla legge al datore di lavoro che li utilizza. Pertanto, a suo avviso, ASP, formazione, informazione ecc. ecc. devono essere eseguite, per la parte di competenza, dal MC del DDL che li utilzza. No ha senso,a suo avviso, qualsiasi attività in tale ambito del MC dell ' Agenzia che li ha assunti. I rappresentanti delle Agenzie, per la cronaca, no erano particolarmente soddisfatti di tale soluzione.

ricbas

ricbas
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  • Re: Lavoratori interinali
  • (17/07/2001 13:34)

il mio piccolo contributo all 'argomento è legato alla mia esperienza professionale sull 'argomento 'lavoratori interinali ':


- concordo con l 'opinione di 'mantello ' e di conseguenza con quella di guariniello, infatti nella mia esperienza di medico competente presso un 'azienda del settore chimico, l 'agenzia di lavoro interinale invia al DDL il personale che viene sottoposto a visita ed agli accertamenti sanitari integrativi e relativi al rischio lavorativo.


- viene emesso il certificato di idoneità lavorativa di cui si trasmette copia sia al DDL che alla società di lavoro interinale che si fa carico dell 'onere economico della stessa , in quanto il lavoratore è a tutti gli effetti dipendente della ditta fornitrice.


- il certificato ha una sua scadenza e ne viene sottolineata l 'idoneità ad una mansione specifica, in tal modo la società fornitrice potrebbe inviare il lavoratore "già idoneo ad una mansione" ,senza altro onere economico da sostenere ad altra azienda dello stesso comparto e con rischi simili;naturalmente trasmettendo il certificato di idoneità (in corso di validità) al secondo medico competente a cui spetta il giudizio di validare od integrare lo stesso in base alla conoscenza del ciclo produttivo e dei rischi lavorativi correlati.





" mondo del lavoro interinale


medico competente non sempre uguale


purchè rimanga il rispetto professionale ! "

ricbas

eledg

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  • Re: Lavoratori interinali-per e gli altri
  • (17/07/2001 23:24)

Potresti darmi dei riferimenti piu ' precisi: in che sede Guariniello si e ' pronunciato(convegno, forum..)ed in che data? Ci sono per caso dei documenti scritti tipo che so ' lettere scritte ad un giornale, che tu sappia o che voi sappiate, oppure suoi articoli sull 'interpretazione di questo argomento. Se poteste aiutarmi ve ne sarei grata. Sto elaborando un 'informativa per una ditta che seguo su tale argomento e mi servirebbero quante piu ' notizie possibili, soprttutto se dette da personaggi quali il Guariniello.


Grazie comunque a tutti.


Elena

eledg

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  • Re: Lavoratori interinali-per e gli altri
  • (17/07/2001 23:24)

Potresti darmi dei riferimenti piu ' precisi: in che sede Guariniello si e ' pronunciato(convegno, forum..)ed in che data? Ci sono per caso dei documenti scritti tipo che so ' lettere scritte ad un giornale, che tu sappia o che voi sappiate, oppure suoi articoli sull 'interpretazione di questo argomento. Se poteste aiutarmi ve ne sarei grata. Sto elaborando un 'informativa per una ditta che seguo su tale argomento e mi servirebbero quante piu ' notizie possibili, soprttutto se dette da personaggi quali il Guariniello.


Grazie comunque a tutti.


Elena

mantello

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  • Re: Lavoratori interinali
  • (18/07/2001 02:32)

Guariniello si è espresso sul tema nel corso di una seduta della Società Piemontese di Medicina del Lavoro tenuta al CTO di Torino verso la fine del 2000. Attualmente non riesco a risalire alla data esatta nè so se il testo è stato pubbblicato. Se ti interessa controllo

mantello

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  • Re: Lavoratori interinali
  • (18/07/2001 22:55)

Anche se forse è troppo lungo invio il resoconto dell 'intervento di Guariniello al CTO di Torino pubblicato sul bollettino della Società Piemontese di ML. (la riunione è del febbraio e non della fine 2000).





"Il Direttivo dell 'Associazione ha dedicato la riunione del 22 febbraio al tema del lavoro temporaneo, che sempre più si diffonde in Italia dopo che è stato regolamentato dal Parlamento con la legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell 'occupazione" ( G.U. Supplemento ordinario no 154 del 4 luglio 1997).


Il Consigliere Raffaele Guariniello è stato invitato "a commentare e ad approfondire quegli aspetti della legge che coinvolgono i medici del lavoro e cioè la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con contratto interinale. La seduta è stata coordinata dal Presidente prof. .Berra. I nostri associati hanno sottoposto al Magistrato una serie predisposta di quesiti che vengono qui riportati:


1 Un lavoratore interinale può essere inserito in una azienda che non ha eseguito la valutazione del rischio?


2. è l 'azienda fornitrice che si deve occupare dell 'informazione-formazione dei lavoratori?


3.l 'azienda fornitrice deve avere un suo medico competente?


4.è il medico competente della ditta fornitrice o utilizzatrice che si deve occupare della sorveglianza sanitaria?


5.le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate presso l 'azienda utilizzatrice o fornitrice? E ' prevista qualche autorizzazione particolare?


6.gli esami complementari, eseguiti da specialisti ex art. 17.2 ( es. visita oculistica, audiometria), devono essere allegati alla cartella? Qualche specialista li trattiene presso il suo studio, è corretto?


7.Il medico della ditta fornitrice può eseguire una visita di assunzione o meglio preventiva generica?


8.la buona pratica in medicina del lavoro richiede il controllo delle condizioni di salute del lavoratore in relazione ai rischi specifici (Codice etico I C O H -Enc.BIT). poiché il concetto di salute è più esteso del concetto di idoneità alla mansione specifica ne deriva che l 'anamnesi, l 'esame obiettivo e alcuni esami di base debbono ricercare anche i sintomi, i segni, i dati funzionali e di laboratorio necessari per definire le condizioni di salute. Questo approccio, che ritroviamo nelle varie edizioni dell’Enciclopedia ILO /BIT sino all 'ultima del 1998, in base ai principi delle raccomandazioni n..0/BIT 161 e 171, può/deve essere considerato corretto?


10.Ad ogni cambio di ditta utilizzatrice e quindi di lavoro, il lavoratore deve essere sottoposto a visita preventiva mirata tutte le volte prima dell 'inizio della nuova attività?


11.Gli esami complementari alle visite devono essere eseguiti con che periodismo? Devono essere richiesti ad ogni cambio di stabilimento o di azienda utilizzatrice?


12. l 'accesso e la responsabilità, sempre nel rispetto del segreto professionale, spetta al fornitore o all 'utilizzatore?


13. Chi deve consegnare la cartella sanitaria e di rischio alla risoluzione del contratto: il fornitore o l 'utilizzatore? Se l 'utilizzatore, tutte le volte che cessa l 'utilizzo?


14.Chi deve conservare e dove deve essere conservata la copia della cartella sanitaria? E per quanto tempo?


15.con quale frequenza si può ricorrere alla visita straordinaria?(Art. 17,lettera i Dlgs 626/94).


16. è necessaria l 'idoneità sanitaria per partecipare alla squadre di soccorso?


La perplessità dei medici del lavoro scaturisce quindi dalla posizione giuridica del prestatore di lavoro temporaneo che è un dipendente dell 'impresa fornitrice ma lavora inserito nell 'impresa utilizzatrice .


Guariniello ha innanzitutto precisato che il decreto del 31 maggio 1999 (G.U. del 12 luglio 1999 n. 196) vieta la fornitura di lavoro temporaneo per le lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio ( attività subacquea, manipolazione di materie esplodenti) e per le lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave (agenti cancerogeni di cui al titolo VII del Dlgs 626/94; amianto, cloruro di vinile monomero, 2-naftila:rnina, 4- aminodifenile, benzidina, 4- nitro Difenile e loro sali; radiazione ionizzanti).Egli inoltre sottolinea che la legge 196/97 risponde ai quesiti proposti con l 'articolo 6 comma 1 dove recita "l 'impresa utilizzatrice osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi". Pertanto le risposte ai singoli quesiti sono:


1.il lavoratore temporaneo non può essere inserito in una azienda che non ha eseguito la valutazione del rischio.


2. L 'azienda fornitrice può provvedere all 'infom1azione e alla formazione sui rischi generici (rumore, movimentazione manuale dei carichi), ma l 'azienda utilizzatrice ha l 'obbligo di Informare e formare sui suoi rischi specifici prima di servirsi del lavoratore.


3 e 4.la ditta fornitrice può avere un suo medico competente, tuttavia le visite preventive e periodiche debbono essere eseguite dal medico della ditta utilizzatrice che ha una conoscenza diretta degli ambienti di lavoro e dei loro rischi.


5. Le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate sul posto di lavoro, cioè nella ditta utilizzatrice che provvede a fornirne la copia al lavoratore all 'atto della cessazione del lavoro temporaneo.


6. Gli esami complementari ( audiometria, referti oculistici ecc.) devono essere inseriti nella cartella clinica di cui sono parte integrante.


7. al quesito è già stata data la risposta al punto 4.


8-9.Il medico competente può richiedere esami di laboratorio utili a valutare lo stato di salute del lavoratore e la sua idoneità lavorativa, ma la discrezionalità del medico non deve sconfinare nella arbitrarietà.


10. il lavoratore temporaneo deve esse-re sottoposto a visita preventiva ogni qual volta vari la tipologia del rischio e a visita periodica secondo il periodismo previsto per un certo rischio. Alcuni esami complementari possono essere considerati validi in successive visite preventive, ad esempio l 'audiometria e la spirometria, purché venga rispettato il loro periodismo.


12-13-14.La responsabilità della conservazione delle cartelle è dell 'utilizzatore che provvede a far fornire la copia al lavoratore ad ogni risoluzione del contratto.


16.i lavoratori delle squadre di pronto soccorso possono dover fronteggiare rischi, diversi o con esposizioni a concentrazioni elevate rispetto a quelle di solito presenti negli ambienti di lavoro o di dover utilizzare particolari dispositivi di protezione individuale ( ad esempio gravosi autorespiratori), che richiedono una specifica idoneità psicofisica.


17. la denuncia di un infortunio lavorativo spetta al datore di lavoro della ditta utilizzatrice anche perché egli conosce le condizioni in cui l 'evento si è verificato. Un medico tuttavia fa presente che alcune Sedi I.N.A.I.L richiedono la denuncia dalla ditta fornitrice.


Un vivace dibattito, coordinato dal prof. erra, ha seguito la relazione del dottor Guariniello. In conclusione le aziende utilizzatrici dovranno adoprarsi per rispettare gli obblighi discendenti dalla legge 196/97 pur nella necessità di poter disporre, spesso in tempi brevi, di lavoratori interinali.





Gianfranco Gambini"

pasqualino

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  • Re: Lavoratori interinali
  • (25/10/2001 01:46)

Ho iniziato a collaborare con una ditta fornitrice di lavoro temporaneo. Ho seguito il dibattito in rete ed ho notato che un argomento non e ' stato affrontato.La legge recita: "i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali vengono

comunicati ai Rappresentanti dei lavoratori ed al

Responsabile della Sicurezza in occasione della riunione periodica (minimo

annuale) obbligatoria". Chi deve organizzare questa riunione? La ditta fornitrice o la utilizzatrice? La ditta fornitrice deve avere come tutte le altre ditte il responsabile della sicurezza ed i rappresentanti dei lavoratori ( anche se cambiano con una rapidita 'impressionante)?Puo ' bastare che i problemi dei lavoratori temporanei vengano discussi durante le riunioni della ditta utilizzatrice ( eventualmente invitando un rappresentante della ditta fornitrice)?

Grazie per chi vorra ' rispondermi e grazie agli organizzatori del sito che mi si dimostra sempre piu ' utile come luogo di confronto di idee.

eledg

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Milano
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  • Re: Lavoratori interinali
  • (25/10/2001 17:39)

PER PASQUALINO.

Sabato 27 ottobre 2001,a Milano, sede dell 'ordine dei medici c 'e ' un incontro per discutere sugli interinali.

La tua domanda puo ' essere un ottimo spunto per una discussione in quell 'occasione.



Ciao, Elena.

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