Il medico di fronte ad una patologia, di cui sospetti un origine professionale, riportata nella lista del Decreto 27 aprile 2004, provvede a redigere la denuncia, il primo certificato medico e nei casi previsti il referto.
Siccome la denuncia ai sensi dell'art. 139 del testo unico e sue modifiche ha fini statistico epidemiologico, mentre dal referto scataturisce un'indagine per verfiicare chi ha commesso il reato, chiedo se vi è mai capitato di effettuare solo la denuncia nei casi in cui non vi erano gli estremi del referto. La risposta sembra scontata.....
Grazie, Saluti da Gennaro e riforza Napoli
Gennaro Bilancio
A me è successo una sola volta. Si trattava di una tendinite acuta a carico del m. grande pettorale in un lavoratore che effettuava movimenti ripetuti degli arti superiori. La prognosi è stata di 30 giorni, con successiva valutazione clinica di restitutio ad integrum. Ho effettuato dunque solo segnalazione di patologia professionale (preferisco evitare il termine di denuncia) ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro + certificato medico per Inail. Il fatto che non ci fossero gli estremi per il referto non ha però evitato che l'ASL mandasse dei tecnici a fare un minuzioso sopralluogo. Mi fischiano ancora le orecchie per tutti gli accidenti che mi ha mandato il Datore di Lavoro.
Evidentemente gli upg di quell'ASL avevano poco lavoro da sbrigare, e hanno approfittato della tua denuncia.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Ma la segnalazione alla ASL non ha anche valore di referto, in quanto eseguita ai sensi del DPR n. 1124 art. 139, del D.M. 18/4/73 e della L. 833 art.21 ed in ottemperanza all’obbligo sancito dall’art. 365 C.P. e art. 4 del C.P.P.?
Se ricordo bene il referto deve essere effettuato nel caso di lesione grave o gravissima.
Per comodità copio e incollo di seguito le definizioni:
1 lesione personale grave: la malattia o la incapacità ad attendere alle proprie occupazioni supera i 40 giorni oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo.
2. lesione personale gravissima: la malattia è certamente o probabilmente insanabile oppure vi è stata la perdita di un senso oppure la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Visto che la legislatura italiana è complessa presenta sempre cavilli se hai conoscenza di altri articoli diversi da quelli che ho scritto ti prego di darmene notizia
Grazie
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Gennaro il 11/02/2008 05:42 ha scritto:
Se ricordo bene il referto deve essere effettuato nel caso di lesione grave o gravissima.
Per comodità copio e incollo di seguito le definizioni:
1 lesione personale grave: la malattia o la incapacità ad attendere alle proprie occupazioni supera i 40 giorni oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo.
2. lesione personale gravissima: la malattia è certamente o probabilmente insanabile oppure vi è stata la perdita di un senso oppure la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Visto che la legislatura italiana è complessa presenta sempre cavilli se hai conoscenza di altri articoli diversi da quelli che ho scritto ti prego di darmene notizia
Grazie
Saluti Gennaro
verissimo ciò che dice gennaro.
però c'è da considerare che diversi procuratori "consigliano" (a mio parere correttamente perchè comunque c'è da accertare un'eventuale responsabilità -anche penale- del ddl) agli SPSAL di effettuare indagini anche per lesioni con prognosi inferiore ai 40 gg (dai 25-30 in su): il caso citato dal collega Verni si applica perfettamente a questa situazione e non, spero, al carico di lavoro degli upg.
cordialità
Un fabbro in pensione, ma in realtà ancora in attività con azienda a lui intestata, mi ha chiesto di fargli un primo certificato per ipoacusia professionale. Gli ho fatto un'audiometria e, in effetti, il danno c'è. Gli ho detto di non farsi illusioni, perchè l'INAIL, in mancanza di una certa dimostrazione e quantificazione del rischio pregresso, non riconosce nulla. Ho intenzione di redigergli il primo certificato. Secondo voi, devo fare anche la comunicazione-referto alla ASL?
Grazie.
[cite]fracchiolla il 14/02/2008 09:46 ha scritto:
in questo caso non devi fare referto in quanto esporresti la persona offesa a procedimento
....allora, esiste il DLgs 38/2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" che all'art 10 modifica in parte i compiti del medico per quanto concerne le malattie professionali: "....la trasmissione della denuncia di cui all'art 139 del TU è effettuata oltre che alle ASL anche alla sede dell'INAIL competente per territorio". Per il medico si rende obbligatorio nel caso anche di SOSPETTA malattia professionale:
1)compilazione della denuncia e invio di copia di questa all'INAIL, all'ASL, alla Direzione Provinciale del Lavoro e al lavoratore;
2)compilazione del primo certificato di malattia professionale (modello scaricabile dal sito dell'INAIL) che va consegnato al lavoratore insieme alle dovute informazioni;
3)in merito all'obbligo del referto (art 365 c,p.)- causare una malattia professionale è delitto perseguibile d'ufficio - è ovvio che questo andrebbe inoltrato contestualmente all'Autorità Giudiziaria.
Personalmente mi è successo di denunciare più volte sospette malattie professionali ed ho risolto il problema apponendo la seguente dicitura finale nella denuncia (inoltrata a ASL, Direz Provinc Lavoro e INAIL): "Ritenendo che la patologia rilevata potesse essere stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni cui il sig. XY è stato addetto, ho stilato in data ..... l'allegato certificato di sospetta malattia professionale che viene da me inoltrato agli UPG in indirizzo anche quale referto ai sensi dell'art 365 C.P."
Come al solito, c'è un po' di confusione quando si parla di legge.
E' normale, perchè siamo medici...
Il referto (artt.334 c.p.p. e 365 c.p.) è una notizia che si dà all'A.G. (direttamente o tramite la P.G.) non di un reato, ma di un FATTO CHE POSSA INTEGRARE UN DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO, di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della professione.
Una prima condizione richiesta per la sussistenza dell'obbligo consiste quindi nella MERA possibilità che il fatto costituisca delitto perseguibile d'ufficio, che deve essere valutata da parte del medico.
Ne consegue che non spetta al medico indicare il titolo del reato, anche se in medicina del lavoro sostanzialmente si tratta di:
-art.590 c.p. (lesioni personali colpose) e art.583 c.p. (aggravanti);
-art.589 c.p. (omicidio colposo).
Un'altra condizione è che la notizia sia stata acquisita "nell'esercizio" della professione e nel prestare "opera o assistenza" alla persona, e non con altre modalità.
Infine:
"IL REFERTO INDICA LA PERSONA ALLA QUALE E' STATA PRESTATA ASSISTENZA … E QUANTO ALTRO VALGA AD IDENTIFICARLA ... NONCHE' IL LUOGO, IL TEMPO E LE ALTRE CIRCOSTANZE DELL'INTERVENTO; DA' INOLTRE NOTIZIE CHE SERVONO A STABILIRE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO, I MEZZI CON I QUALI E' STATO COMMESSO, E GLI EFFETTI CHE HA CAUSATO O PUO' CAUSARE" (art.334 c.p.).
Quindi anche è richiesta - se possibile - una valutazione prognostica.
Teniamo infine presente che la finalità del referto è quella di attivare l'intervento dell'A.G. per le valutazioni (giuridiche) di competenza e le eventuali indagini.
Il comportamento delle diverse procure nella gestione dei referti (compresa la valutazione di eventuali omissioni) è quanto mai variabile, per cui è opportuno che ognuno si informi su eventuali indicazioni specifiche fornite nel distretto in cui si opera.
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