Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

E\' applicabile l\'art. 1 - bis lg 402/00?

Questo argomento ha avuto 0 risposte ed è stato letto 1568 volte.

robin

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Padova
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
7
  • E' applicabile l'art. 1 - bis lg 402/00?
  • (21/01/2002 16:02)

E’ applicabile l’art. 1- bis del DL 402/00 ?

In base alla sopracitata disposizione di legge, l’art. 2 comma 1 punto d) del DLgs 626/94 ( definizione di medico competente) dovrebbe essere letto in questo modo: “...specializzazione in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in Medicina legale e delle assicurazioni o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione EQUIPOLLENTE”.

Poiché il suddetto articolo non è stato abrogato resta valido il concetto di equipollenza tra le specializzazioni. Ma è evidente che in base alla normativa sanitaria vigente le scuole di specializzazione in Medicina del lavoro, Medicina Legale e Igiene NON sono affatto equipollenti.

Come è dunque possibile che ai sensi di Legge venga svolta una attività (quella di medico competente) con titoli che la Legge stessa riconosce come non equiparabili ? Come tener conto di tale palese contraddizione? Chi dovrà risolvere la controversia? In definitiva: è applicabile l’art. 1- bis del DL 402/00?

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti