billi
Datemi conforto: quale provvedimento puo' o deve adottare un ddl nei confronti di un dipendente che non si presenta senza alcuna motivazione alla visita collegiale richiesta ex art. 5 legge 300?
billi il 26/02/2008 11:27 ha scritto:
Datemi conforto: quale provvedimento puo' o deve adottare un ddl nei confronti di un dipendente che non si presenta senza alcuna motivazione alla visita collegiale richiesta ex art. 5 legge 300?
Collega, la legge 300 non presenta sanzioni penali/amministrative a carico dei lavortori (e di quasto sono abbastanza sicuro). Non le presenta anche perchè è stata promulgata in un periodo particolare della nostra storia repubblicana, ed ha un evidente e giustificato (nel 1970) impianto "pro-lavoratore" (già dal nome: norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori etc etc...).
Tuttavia la tua interessante domanda mi ha fatto venire in mente che la 626 dedica un intero articolo agli obblighi dei lavoratori (il 5) e che la lettera g del comma 2 di detto articolo recita:"(I LAVORATORI) si sottopongono ai controlli sanitari PREVISTI nei loro confronti."
tale obbligo è sanzionabile (art. 93 comma 1 lettera a) con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da euro 206 a euro 619.
bisogna chiedersi: i controlli sanitari PREVISTI sono tutti quelli di cui le normative parlano o solo quelli di cui all'articolo 16 della 626???
leggendo l'articolo 5 della 626 in modo puntuale non si fa un riferimento preciso alla TIPOLOGIA di controlli sanitari(non si parla, ad esempio, di medico competente, di visite periodiche, staordinarie, nè viene mai citato il termine "Sorveglianza Sanitaria") quindi secondo me un'interpretazione più estensiva di tale norma può essere consentita.
mi spiego: la visita ex art 5 Legge 300 si può configurare come "accertamento sanitario Previsto (definizione art 5 DLgs 626)"?? se la risposta è sì, come penso possa essere, allora la sua contravvenzione può essere chiaramente punita secondo l'artico 93 della 626.
in effetti, però, è una questione molto delicata e un po' cavillosa e sicuramente altri colleghi potranno esprimenre pareri differenti.
cordialità
billi
e' vero che la legge 300 non prevede sanzioni ma e' altresi' vero che un lavoratore non puo' sottrarsi a quel tipo di visita (ante 626 )e pertanto credo che....
leggendo l'articolo 5 della 626 in modo puntuale non si fa un riferimento preciso alla TIPOLOGIA di controlli sanitari(non si parla, ad esempio, di medico competente, di visite periodiche, staordinarie, nè viene mai citato il termine "Sorveglianza Sanitaria") quindi secondo me un'interpretazione più estensiva di tale norma può essere consentita.
mi spiego: la visita ex art 5 Legge 300 si può configurare come "accertamento sanitario Previsto (definizione art 5 DLgs 626)"?? se la risposta è sì, come penso possa essere, allora la sua contravvenzione può essere chiaramente punita secondo l'articolo 93 della 626.
anch'io credo che il lavoratore teoricamente possa essere passibile di sanzione, ma sull'effettiva possibilità sono dubbioso. il rischio è sempre quello di creare frizioni o dissapori tra le parti, e poi non dimenticare il certo,in caso di sanzione, intervento degli organismi sindacali.
sarei per una linea morbida per questa prima inadempienza, per avere poi maggiori possibilità di intervento qualora il problema si ripresentasse.
parlo da datore di lavoro, ovviamente; da MC cercherei di mantenere una posizione di terzietà rispetto al problema.
cordialità
io penso che per trovare risposta a questa domanda, bisognerebbe inquadrare meglio il problema e cioè capire perchè il Ddl ha chiesto questo tipo di visita......dal contesto della situazione potrebbe scaturire la risposta, nel senso che, in genere, se si ricorre all'art 5 della legge 300, è perchè il ddl ha seri dubbi sull'idoneità del suo dipendente, dubbi che non possono essere chiariti dal medico competente....diciamo che l'art 5 nacque come strettamente correlato ai licenziamenti per assenteismo......e quindi era interesse del lavoratore presentarsi, pena il licenziamento per giusta causa (=assenteismo ingiustificato).....in questo caso, cosa è successo?
billi
Hai individuato il problema perfettamente: ed infatti il MC non e' coinvolto, ma e' un lavoratore che continua a fare malattia. Verra' licenziato per giusta causa.
billi il 26/02/2008 06:16 ha scritto:
Hai individuato il problema perfettamente: ed infatti il MC non e' coinvolto, ma e' un lavoratore che continua a fare malattia. Verra' licenziato per giusta causa.
Vedrai che troverà comunque un magistrato che lo farà riassumere assegnandoli tanti eurini (arretrati, danno biologico, depressione, tristezza, impotenza, gastrite, alopecia, giradito e ginocchio della lavandaia ....)
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI
billi
Caro Gabriele,
confermo che sei sempre particolarmente realista (e simpatico).
Ciao
Guglielmo
L'art. 4 comma 5 lettera c del D.Lgs. 626/94 stabilisce che il datore di lavoro:
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
Quindi mi chiedo: come fà un datore di lavoro a rispettare l'articolo se il lavoratore rifiuta la visita?. La risposta dovrebbe essere scontata!
O mi sbaglio?, che ne pensate?
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
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