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HELP ME!

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 2082 volte.

Gennaro

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  • HELP ME!
  • (28/02/2008 19:22)

HELP ME!
L'art 85, comma 5 del decreto 230/95 e succ. modifiche stabilisce che: prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica.
Mi chiedo: un infermiere che cambia reparto, quindi non cessazione del rapporto di lavoro ma cessazione dell'esposizione a radiazioni ionizzanti deve fare la visita? Pare di no!. Inoltre il medico addetto alla sorveglianza medica, in questo caso ha 6 mesi di tempo per trasmettere il DOSP all'ISPESL, anche in questo caso sembra di NO!. Che fine fà il DOSP?, ovvero chi in questo caso è il responsabile della conservazine del DOSP fino alla cessazione del rapporto di lavoro?
Saluti Gennaro :)

Gennaro Bilancio

Gennaro

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  • Re: HELP ME!
  • (28/02/2008 19:45)

Forse ho trovato la risposta nel medesimo articolo al comma 4
" il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perchè non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti". Comunque è una responsabilità che decade sul medico addetto alla sorveglianza medica.
Mi rendo conto sempre di più che grazie alla normativa dedichiamo più tempo a pratiche burocratiche che a ripassi di clinica e semeiotica
:)

Gennaro Bilancio

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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  • Re: HELP ME!
  • (29/02/2008 20:22)

Caro Gennaro, devi fare una "Visita straordinaria" detta comunemente (non dalla legge) conclusiva. Poi decidi se continuare la sorveglianza medica; è ovvio che questo lo farai solo se dati clinici o dosimetrici ti consigliano di farla, se no chiudi il documento e lo "conservi"...
Se guardi il modello di DOSP nell'allegato al 230, vedrai che è previsto, alla fine, il seguente quadro:

CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE

CESSAZIONE DEL LAVORO CON ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI (in costanza del rapporto di lavoro)
Il Lavoratore _________________________________ ha cessato il lavoro comportante esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti il________

Il presente documento sanitario personale, completo di n° ___ allegati, verrà conservato, secondo quanto previsto dal 3°comma, art. 90 del D.Lgs. n. 230/95, presso __________________________

Data ____________________
Firma del medico addetto alla sorveglianza medica

_________________________________________

Poi speri (forse tu puoi accendere un cero a S. Gennaro ;)) che qualcuno ti avvisi quando il lavoratore se ne andrà.......
Buon WE. Nonnogab

"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI

Gennaro

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  • Re: HELP ME!
  • (01/03/2008 06:39)

Grazie 1000:)

Gennaro Bilancio

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