catapano il 06/03/2008 11:31 ha scritto:
[cite]Mamos il 05/03/2008 08:20 ha scritto:
Vorrei chiedere se, in una struttura privata convenzionata, c'è incompatibilità tra i ruoli di Direttore Sanitario e Medico Competente, esercitati da un unico professionista nella stessa struttura.
Sebbene antitetico, non esiste incompatibilità.
Nel pubblico ovviamente non è così...il DS deve avere la specialità in Igiene (e solo quella)...e non può ricoprire nessun altro incarico, men che meno quello di MC. (nemmeno in libera professione)
Se la struttura e privata ovviamente nulla osta.
Professionalmente lo ritengo scorretto, sebbene legale, per ovvi motivi...
PS forse se facessero fare il DS ai soli Igienisti (come nel pubblico) ce ne sarebbero meno che voglino fare i MC.
L'abbiamo detto mille volte: Il DS (Direttore Sanitario) delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Pubbliche non deve essere per forza un igienista. Ci sono numerosissimi Direttori Sanitari di altre specialità, compresi medici del lavoro. Si confonde il suo ruolo con quello del Direttore Medico di Presidio (cosiddetto scorrettamente Direttore Sanitario di Presidio).
La redazione di MedicoCompetente.it
Gennà vai forte! Buon esame da MA!!!!!
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI
dalla 502/92:
Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneità conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera] (71/a).
Poi comunque nelle strutture private il direttore sanitario comprende entrambe le funzioni (come nelle ASO), peraltro non mi risulta che in nessuna struttura privata vi sia direzione medica e aziendale...per ovvi motivi economici...quindi la domanda iniziale secondo me era...se esiste incompatibilità tra direzione sanitaria (compresa quella medica) e il MC.
Aggiungo infine che è anche ovvio, in quanto il direttore sanitario (di P.O) per il medico di direzione non è altro che il dirigente di secondo livello della direzione medesima, e come in tutte le discipline, può farlo solo chi ha la specifica specialità, (pregresso escluso ovviamente).
In effetti, poi purtroppo il direttore sanitario aziendale accade che sia anche un ginecologo...ma non ritengo sia un gran guadagno...anzi...
Saluti.
Wasosky
Se in una struttura sanitaria privata viene nominato un Direttore Sanitario (tipo di Direttore di presidio), quindi con funzioni prevalentemente igienico-sanitarie, ma che consiglia anche sulla rispondenza di apparecchiature e su problematiche di edilizia sanitaria il Datore di Lavoro;posto ciò, potrebbe ritenersi incompatibile col ruolo di MC nella medesima struttura, avendone i requisiti per entrambi i ruoli, e considerata la presenza di un altro medico autorizzato per la RADIOPROTEZIONE?
Le risposte che mi sono state date, e di cui ringrazio tutti, non mi sembrano definitive.
Forse qualche "anima pia", nella persona di qualche "senatore" del forum, data l'esperienza, potrebbe fare ulteriore chiarezza.
La risposta definitiva è no, non esiste incompatibilità formale.
Nessuna legge le vieta espressamente nel privato.
E fino a quando non è vietato, è consentito.
Che poi sia etico, conflittuale, ecc ecc. è altra faccenda.
Cosa vuoi sapere se lo spresal o simili, multa te o la struttura?
Beh la risposta è no.
Io poi non lo farei, perchè anche se non è illegale, al primo dipendente a cui accade una grana, ti denuncia...e poi la questione la porta davani a chi di norma non ci capisce un tubo di simili questioni...e poi rischi in proprio.
Ad un mio collega è acaduto prorpio l'anno scorso...alla fine ha lasciato entrambi gli incarichi...sebbene non sia stato ritenuto colpevole di nulla.
Il mio consiglio è fai una sola attività alla volta, in modo da non incorrere nemmeno i possibili malinterpretazioni di terzi.
Poi i soldi sono i soldi e posso capirlo...
Saluti
Wasosky
Merci
catapano il 08/03/2008 07:45 ha scritto:
La risposta definitiva è no, non esiste incompatibilità formale.
Nessuna legge le vieta espressamente nel privato.
E fino a quando non è vietato, è consentito.
Che poi sia etico, conflittuale, ecc ecc. è altra faccenda.
Cosa vuoi sapere se lo spresal o simili, multa te o la struttura?
Beh la risposta è no.
Io poi non lo farei, perchè anche se non è illegale, al primo dipendente a cui accade una grana, ti denuncia...e poi la questione la porta davani a chi di norma non ci capisce un tubo di simili questioni...e poi rischi in proprio.
Ad un mio collega è acaduto prorpio l'anno scorso...alla fine ha lasciato entrambi gli incarichi...sebbene non sia stato ritenuto colpevole di nulla.
Il mio consiglio è fai una sola attività alla volta, in modo da non incorrere nemmeno i possibili malinterpretazioni di terzi.
Poi i soldi sono i soldi e posso capirlo...
Saluti
Caro mamos, con riferimento al questo che ponevi ti invio il mio parere:
il Direttore Sanitario di struttura sanitaria privata come nel caso de quo, contempla certamente competente assimilabili o spesso sovrapponibili a quelle di un datore di Lavoro o quanto meno ad un Dirigente (vedi D.Lgs. 626/94 in merito alle figure di Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto) pertanto sarebbe consigliabile nominare a parte il Medico Competente evitando pericolose collisioni di pseudo-incompatibilità pur non ravvisandosi formali incompatibilità (ricorda che la giurisprudenza e chi apploica le leggi effettua un processo di interpretazione delle stesse non potendo la norma stessa contemplare e/o prevedere sempre tutto quanto si verifica nella realtà quotidiana ergo attenzione...)
Ciao
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
Grazie Carlitos w, vedrò il da farsi..
Questo è il testo vigente della L.R. Toscana n.8/99 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, nella parte che stabilisce i requisiti e le funzioni del D.S.
Art. 12 - Direttore sanitario – Requisiti
1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.
2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella
disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente.
4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di
laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, purché specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell’ attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario, deve essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero.
6. Per le strutture di ricovero in fase post-acuta, i requisiti specifici di cui all’ articolo 2 , comma 1, possono:
a) prevedere che le funzioni del direttore sanitario siano svolte, per quanto di competenza, da altro operatore in possesso dei titoli professionali e degli eventuali titoli di servizio indicati dai requisiti stessi. In tal caso, le funzioni di cui all’ articolo 13 , comma 2, sono attribuite ad un medico, secondo quanto specificato dai requisiti stessi;
b) disporre in merito alla presenza minima da garantire per lo svolgimento delle funzioni del direttore
sanitario, anche in deroga a quanto previsto dal comma 5.
7. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
8. La disposizione del comma 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.
Art. 13 - Direttore sanitario - Compiti
1. Il direttore sanitario cura l’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell’autorità sanitaria competente ed in particolare:
a) cura l’applicazione del documento sull’organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;
b) controlla la regolare tenuta e l’aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all’attività sanitaria;
c) controlla il regolare svolgimento dell’attività;
d) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;
e) cura la tenuta dell’archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);
f) propone al legale rappresentante, d’intesa con i medici responsabili, l’acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della
struttura;
g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante l’assistito e, in caso di attività ambulatoriale, copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite;
h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
i) è responsabile della pubblicità sanitaria.
2. In caso di attività di ricovero il direttore sanitario ha inoltre le seguenti attribuzioni:
a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
b) cura l’organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico;
c) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della struttura;
d) è responsabile per la farmacovigilanza;
e) cura l’osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;
f) impartisce disposizioni perché nell’ipotesi di cessazione di attività della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate al servizio di medicina legale della USL competente per territorio.
In materia ogni regione ha dettato proprie disposizioni.
La Redazione il 06/03/2008 04:08 ha scritto:
L'abbiamo detto mille volte: Il DS (Direttore Sanitario) delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Pubbliche non deve essere per forza un igienista. Ci sono numerosissimi Direttori Sanitari di altre specialità, compresi medici del lavoro. Si confonde il suo ruolo con quello del Direttore Medico di Presidio (cosiddetto scorrettamente Direttore Sanitario di Presidio).
e non solo, perchè il ruolo della Direzione sanitaria di presidio (leggasi ospedale )sia occupato anche da otorini, chirurghi e quant'altri "facenti funzione" nominati forse dal ceppalonico di turno....
nel privato ( a parte qualche regione in sede di accreditamento) le funzioni non sono incompatibili
rimango però stupito che queste cose non siano chiare per tutti i medici
(la fnoomm ha pubblicato una raccolta che viene anche aggiornata "guida all'esercizio professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri"
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