Articolo 25
Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)
1. Il medico competente:
a)collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
Articolo 29
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
La redazione di MedicoCompetente.it
Cambierei la prima parte che stabilisce quanto segue:
Il medico competente:
a)collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
con "Il medico del lavoro " (cosi come previsto dai requisiti):
a)collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.
IN QUESTO MODO ANCHE SENZA L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SI DA MODO AI MEDICI DEL LAVORO DI PARTECIPARE ALLA VALUTAZUIONE DEI RISCHI.
INFATTI SI EVINCE DALLA LETETRATURA SPECIFICA ALCUNI RISCHI RISULTANO DI DIFFICILE VALUTAZIONE SENZA L'INTERVENTO DEL MEDICO
SALUTI GENNARO
Gennaro Bilancio
Gennaro il 09/03/2008 06:29 ha scritto:
Cambierei la prima parte che stabilisce quanto segue:
Il medico competente:
a)collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
con "Il medico del lavoro " (cosi come previsto dai requisiti):
a)collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.
IN QUESTO MODO ANCHE SENZA L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SI DA MODO AI MEDICI DEL LAVORO DI PARTECIPARE ALLA VALUTAZUIONE DEI RISCHI.
INFATTI SI EVINCE DALLA LETETRATURA SPECIFICA ALCUNI RISCHI RISULTANO DI DIFFICILE VALUTAZIONE SENZA L'INTERVENTO DEL MEDICO
SALUTI GENNARO:)
Così come dici sarebbe estremamente più chiaro, ma a me sembra (ma può anche darsi che sbagli) che a leggere con attenzione il comma 1, il contenuto sia come dici tu. Infatti il MC "collabora con il datore....ANCHE ai fini della programmazione,OVE NECESSARIO, della sorveglianza sanitaria". Non mi sembra quindi che sia come la 626 dove il ddl nomina, se necessario, il mc nel caso preveda dalla valutazione rischi la necessità di una sorveglianza sanitaria. Nel TU (se ho capito bene) il mc collabora alla valutazione dei rischi e poi, se necessario, programma la sorveglianza sanitaria. Tanto è vero che il mc, oltre alla sorveglianza sanitaria, è chiamato in causa anche per altre cose (" predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale)
raspanti il 10/03/2008 08:31 ha scritto:
Così come dici sarebbe estremamente più chiaro, ma a me sembra (ma può anche darsi che sbagli) che a leggere con attenzione il comma 1, il contenuto sia come dici tu. Infatti il MC "collabora con il datore....ANCHE ai fini della programmazione,OVE NECESSARIO, della sorveglianza sanitaria". Non mi sembra quindi che sia come la 626 dove il ddl nomina, se necessario, il mc nel caso preveda dalla valutazione rischi la necessità di una sorveglianza sanitaria. Nel TU (se ho capito bene) il mc collabora alla valutazione dei rischi e poi, se necessario, programma la sorveglianza sanitaria. Tanto è vero che il mc, oltre alla sorveglianza sanitaria, è chiamato in causa anche per altre cose (" predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale)
non sarebbe allora il caso di precisare se occorra la NOMINA del medico competente già nella fase preliminare, ossia per la collaborazione alla valutazione dei rischi oppure solo successivamente, qualora da tale valutazione ricorra la necessità di attuare un protocollo di sorveglianza sanitaria. Cioè il DL, attraverso la consulenza di un medico del lavoro (non ancora nominato) valuta nel DVR la necessità di sorveglianza sanitaria e se de caso, nomina il medico competente?
scusate, ma così com'è questo T.U. prossimo venturo è l'esattissimo copiaincolla del 626/94.
E siccome non mi risulta per nulla che sin qui chiedere almeno il parere di un MC nella stesura del DVR sia obbligo (anche se secondo me ci vorrebbe, ma fa niente) non capisco cosa vi faccia pensare che adesso qualcosa cambierà.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Nofer ha ragione nella sostanza anche se l' Art. 17 del 626 non prevedeva direttamente la valutazione dei rischi da parte del mc:
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
Questa modifica la intendiamo nel senso di una richiesta da parte del legislatore di una maggiore partecipazione dei mc (fin qui invero scarsa e poco qualificata) alla fase di valutazione dei rischi
La redazione di MedicoCompetente.it
Sostituendo semplicemente le parole a quelle stabilite dalla legge non mi sono espresso bene:
Intendevo dire che: renderei l'obbligo (sanzionato) da parte di un datore di lavoro fare partecipare a un medico competente alla valutazione dei rischi prima della sua eventuale nomina e in ogni caso indipendentemente dalla nomina.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Scusate, ma che significa collabora? A me non sembra chiaro come debba intendersi atteso che il soggetto tecnico che valuta i rischi è il Servizio di Prevenzione e Protezione. Non mi piace il termine collabora: già adesso esistono due estremi: il MC firma solo il DVR oppure (altro estremo) “scrive” alcuni capitoli es. CTDs, stress, ecc. Il tutto è molto fumoso: non è chiaro il sistema di responsabilità: già adesso ci sono conflitti con l’RSPP che o ignora completamente il MC oppure pretende che diventi “l’igienista” del SPP (es. ingegnere RSPP di azienda sanitaria alle prese con i rischi specifici del settore). Se il ruolo non è chiaro secondo me si finisce per perdere di autorevolezza (e già la nostra disciplina è ampiamente erosa non solo dagli igienisti per la attività i MC ma anche da personale di formazione tecnica che valuta il rischio biologico, magari con un bel software)…
Secondo me uno dei problemi più gravi della legislazione dagli anni '90 in poi è proprio la interpretatività dovuta alla poca chiarezza delle norme.
"Collabora" in realtà non vuol dire niente perchè può voler dire una pletora di cose diverse.
Ma oggi è un giorno bellissimo per fare un giro in moto (costo della benzina a parte), tanto c'è poco da fare, queste discussioni, peraltro molto interessanti, non ci porteranno da nessuna parte.
Ciao a tutti..... BRUUM BRUUM
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
ramses il 13/03/2008 12:18 ha scritto:
Ma oggi è un giorno bellissimo per fare un giro in moto (costo della benzina a parte), tanto c'è poco da fare, queste discussioni, peraltro molto interessanti, non ci porteranno da nessuna parte.
Ciao a tutti..... BRUUM BRUUM:)
Pure qui, ha smesso di piovere.
Passi a prendermi?
Intanto che ti aspetto, aggiungo un mio pensiero recondito. Che quando l'ho manifestato a un megaprof di MDL mi ha guardata come se gli avessi messo le unghie negli occhi.
Tralasciamo per un momento che nemmeno tutti i MDL sono professionalmente preparati allo stesso modo, ipotizziamo che sia sì, e tutti al meglio, ok?
Io, che pure me la cavo non c'è malaccio nel mio piccolo, ritengo che la CONSULENZA specifica di un MdL sia assolutamente indispensabile in fase di valutazione dei rischi. Perchè magari ha una certa specifica esperienza in quel campo, perchè magari ha avuto a sua volta un prof che gli ha datto delle diritte specifiche, perchè è una cosa che a lui sembra lampante e ad altri no...
E non è che tengo l'amichetto del cuore di turno medico, eh, non ci sperate nemmeno.
Penso solo che debba essere così.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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