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TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria

Questo argomento ha avuto 16 risposte ed è stato letto 6044 volte.

La Redazione

La Redazione
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  • TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (09/03/2008 11:11)

Articolo 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.

Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)


8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.


Articolo 53
Tenuta della documentazione

1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

Articolo 54
Comunicazioni e trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.


Articolo 243
Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

La redazione di MedicoCompetente.it

furnom

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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (11/03/2008 13:06)

Ma qualcuno sa dirmi dove visionare questo allegato 3B (anzi: l’allegato 3) che è l’unico che manca nel link presente nell’altra discussione del forum?
E riguardo all’art.25 comma 1 lettera f : “invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;” .
Mi preoccupa questa trasmissione telematica delle cartelle all’ISPESL perché non vorrei che si inventassero una procedura complicata e indaginosa come doveva essere la trasmissione cartacea indicata in quella famosa circolare esplicativa riferita al DL25/02 (una perdita di tempo e un consumo di carta spropositato per ogni cartella di ciascun dimesso). Voi avete idea di come pensano di procedere i signori dell’ISPESL? Scannerizzazione in pdf di decine di pagine di ogni cartella o ricopiatura in programma creato ad hoc delle informazioni sanitarie contenute in ciascuna cartella? In entrambi i casi una perdita di tempo enorme (o un costo non indifferente se devo pagare qualcuno). E nella seconda ipotesi per gli esiti degli esami di laboratorio o i grafici della spirometria e audiometria come si farebbe? Spero che quei signori questa volta dimostrino un po’ di buon senso.
Marco F.

ramiste

ramiste
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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (11/03/2008 14:38)

Diversi siti Internet, ormai, hanno pubblicato la bozza di questo nuovo TU (attenzione: ancora nessun sito istituzionale, però, ha confermato i documenti che "girano" in rete). Tutti gli allegati, suddivisi in files distinti,possono essere ritrovati ad esempio sul sito del Sole 24ore:
http://www.ilsole24ore.com/art/So...00000e25108c&DocRulesView=Libero#

furnom

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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (11/03/2008 14:49)

Ma la cartella dell'allegato 3A (che a colpo d'acchio mi sembra quella che sarà in vigore ad aprile per i cancerogeni) dovrà essere utilizzata per tutti i rischi?

lombait

lombait
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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (12/03/2008 07:22)

furnom il 11/03/2008 01:06 ha scritto:
Ma qualcuno sa dirmi dove visionare questo allegato 3B (anzi: l’allegato 3) che è l’unico che manca nel link presente nell’altra discussione del forum?
E riguardo all’art.25 comma 1 lettera f : “invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;” .
Mi preoccupa questa trasmissione telematica delle cartelle all’ISPESL perché non vorrei che si inventassero una procedura complicata e indaginosa come doveva essere la trasmissione cartacea indicata in quella famosa circolare esplicativa riferita al DL25/02 (una perdita di tempo e un consumo di carta spropositato per ogni cartella di ciascun dimesso). Voi avete idea di come pensano di procedere i signori dell’ISPESL? Scannerizzazione in pdf di decine di pagine di ogni cartella o ricopiatura in programma creato ad hoc delle informazioni sanitarie contenute in ciascuna cartella? In entrambi i casi una perdita di tempo enorme (o un costo non indifferente se devo pagare qualcuno). E nella seconda ipotesi per gli esiti degli esami di laboratorio o i grafici della spirometria e audiometria come si farebbe? Spero che quei signori questa volta dimostrino un po’ di buon senso.
Marco F.

spero davvero che le tue domande trovino presto risposte, altrimenti si dovrà aspettare, come al solito, il primo collega che ci sbatte il muso per sapere poi come comportarci

diotallevi

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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (15/04/2008 01:29)

Scusate ma sbaglio o c'è una palese contradizione con quanto riportato all'art. 25 coma lettera f "IL MEDICO COMPETENTE: invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro;” e quanto invece riportato all'art.243 coma 4 che dice "In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il DATORE DI LAVORO invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

Nell'art. 25 chi invia esclusivamente per via telematica la cartella sanitaria è il medico competente mentre nell'art. 243 chi invia la stessa cartella (come già fanno per posta) è il datore di lavoro.

Inoltre nel 243 il datore di lavoro consegna copia anche al lavoratore mentre nel 25 se il lavoratore vuole copia della documantazione deve farne espressa richiesta all'ISPESL per il tramite del medico curante..

Non ci capisco assolutamente nulla..aiutoooooooo

ramses

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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (15/04/2008 20:01)

Per completezza: la sanzione per il MC che non invia può arrivare a 10.500 euro.

Con tutti quei soldi si compra, in Kossovo, una diecina di mitragliatori con annessi caricatori e si aspetta che qualcuno venga a contestarti l'inadempienza.
Scherzo, ovviamente. Ma questi sono tutti pazzi !!

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

antoniomanuppelli

antoniomanuppelli
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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (16/04/2008 10:22)

più che pazzi incompetenti...... nel senso che è stato fatto un testo unico con evidenti contraddizioni al suo interno (per quel poco che ho letto perchè aspetto la GU) ma con sanzioni fuori dalla realtà
e la relazione sanitaria è da inviare anche per le aziende che hanno 1 o 2 dipendenti? ed i giorni di assenza..... parliamone, devi contattare almeno 3 volte il datore di lavoro per sapere i giorni di assenza, alla quarta cambia medico, e non potrei dargli torto...
dovremo farci pagare 300 euro una visita ed avere 4 segretarie ciascuno per adempiere ad una burocrazia totalmente inutile... diminuirà il tempo che saremo sul campo e con i lavoratori....
comunque dobbiamo rimboccarci le maniche ed organizzare il lavoro in maniera da ottemperare a tutti i nuovi adempimenti
un saluto a tutti
am

lucchetti

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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (16/04/2008 14:26)

circa la trasmissione informatizzata qualcuno ha notizie se sui siti dei destinatari stanno elaborando sezioni con protezione dati (cioè aree riservate in cui i documenti siano protetti) su cui accedere e trasmettere?
Altrimenti cosa spediamo per posta (il floppy, il Cd, l'hard disk)?

docantonio

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  • Re: TU: Flussi informativi con ASL e Ispesl, RLS, lavoratori e DDL. Tenuta della cartella sanitaria
  • (16/04/2008 19:49)

ma non c'è speranza che qualcuno "si accorga" delle innumerevoli e splendiche chicche di stupidità del governo caduto e rimedi ponendo fine a questo inutile scempio che ci farà perdere ore della nostra vita inutilmente ?

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