Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
La redazione di MedicoCompetente.it
La Redazione il 09/03/2008 11:22 ha scritto:
Articolo 38
Titoli e requisiti del medico competente
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
Quindi solite e ulteriori fonti di guadagno e potere per i soliti "baroni"!!!!
Poi, ripeto, un igienista che nel triennio abbia visitato 5 (ma anche 3 o 1) videoterminalisti, non dovrà fare un accidente.
E vi immaginate adesso quanti igienisti o medici legali correranno a farsi nominare MC in qualche studiolo commerciale, legale, ecc. per poter così poi dimostrare la propria "COMPETENZA"?
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI
Gabriele Campurra il 09/03/2008 01:27 ha scritto:
Quindi solite e ulteriori fonti di guadagno e potere per i soliti "baroni"!!!!
Poi, ripeto, un igienista che nel triennio abbia visitato 5 (ma anche 3 o 1) videoterminalisti, non dovrà fare un accidente.
E vi immaginate adesso quanti igienisti o medici legali correranno a farsi nominare MC in qualche studiolo commerciale, legale, ecc. per poter così poi dimostrare la propria "COMPETENZA"?
Nonnogab, e ma se sei così polemico io mica ti prendo come Cuoco Competente! Oh, a parte che mi devi dimostrare che lo puoi fare, mi devi portare l'attestato della tua signora o di altra femmina, che mi certifichi che nell'ultimo quinquennio hai cucinato per tutta la famiglia almeno 30 volte... e che non è morto avvelenato nessuno dei convitati! Nel caso tu non raggiunga questa quota con un' unica certificazione, puoi anche presentarne diverse purchè non di parenti (niente zie, sorelle, cugine, figlie), ma in questo caso i giorni di Cucina effettiva dovranno essere almeno 45.
... così, non saprò come sei come cuoco, ma di certo presenti delle belle referenze!
Non te la prendere, non serve: noi almeno abbiamo una vita lavorativa davanti tutto sommato breve, il grosso lo abbiamo già dato. pensa a quelli che si sono appena specializzati!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
A mio avviso l'art. 38 propone due punti poco condivisibili e in particolare:
- secondo e terzo periodo del comma 2 (solita vergognosa sanatoria....è opportuno elidere tali periodi)
- il terzo comma, di cui posso immaginare la paternità...??!!..a buuon intenditore poche parole (qualcuno molto molto vicino al mondo della medicina del lavoro), mi sembra eccessivo..troppo troppo simile all'accreditamento d'eccellenza. I medici competenti specialisti in medicina del lavoro dovrebbero avere delle corsie preferenziali rispetto ai medici non specialisti in medicina del lavoro circa gli obblighi formativi. I corsi infine dovrebbero essere trattati con maggior professionalità e concretezza e soprattutto a costi più contenuti e in alcuni casi anche gratuiti.
Un saluto a tutti
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
Una curiosità da profano.
Esistono secondo voi gli estremi per avviare un'azione legale nei confronti del provvedimento che permette ad igienisti e medici legali di svolgere le funzioni di medico competente? Perchè venga abrogato?
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