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TU: Sorveglianza sanitaria

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 3285 volte.

La Redazione

La Redazione
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  • TU: Sorveglianza sanitaria
  • (09/03/2008 11:25)

Articolo 41
Sorveglianza sanitaria
(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 54.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

cfr anche i relativi articoli per ciascun rischio individuato dal decreto

La redazione di MedicoCompetente.it

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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  • Re: TU: Sorveglianza sanitaria
  • (09/03/2008 13:18)

Tanto per cominciare: W la Radioprotezione!
Infatti il 230 non prevede, giustamente, la inidoneità temporanea; infatti come faccio a dire oggi al lavoratore che tra n settimane, mesi, ecc. sarà nuovamente idoneo! Cosa possiedo: la facoltà di prognosi PERFETTA???!!!
Io sicuramente non me la sentirei e vorrei comunque rivedere il lavoratore.
Il 230 invece, mi pone l'obbligo di continuare a visitare il lavoratore non idoneo per accertarmi della permanenza dell'inidoneità. Ma forse questa soluzione ha un costo aggiuntivo ......
Quindi ecco una (saranno tante!!!) delle varie migliorie che avrebbero potuto introdurre, invece ..... il 13 aprile si avvicina ....
Ma ti pare che di domenica io debba pensare al TU!
Ciao, Nonnogab

"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI

maria_bianchi

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  • Re: TU: Sorveglianza sanitaria
  • (09/03/2008 14:00)

Gabriele Campurra il 09/03/2008 01:18 ha scritto:
Tanto per cominciare: W la Radioprotezione!
Infatti il 230 non prevede, giustamente, la inidoneità temporanea; infatti come faccio a dire oggi al lavoratore che tra n settimane, mesi, ecc. sarà nuovamente idoneo! Cosa possiedo: la facoltà di prognosi PERFETTA???!!!
Io sicuramente non me la sentirei e vorrei comunque rivedere il lavoratore.
Il 230 invece, mi pone l'obbligo di continuare a visitare il lavoratore non idoneo per accertarmi della permanenza dell'inidoneità. Ma forse questa soluzione ha un costo aggiuntivo ......
Quindi ecco una (saranno tante!!!) delle varie migliorie che avrebbero potuto introdurre, invece ..... il 13 aprile si avvicina ....
Ma ti pare che di domenica io debba pensare al TU!
Ciao, Nonnogab

maria_bianchi

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  • Re: TU: Sorveglianza sanitaria
  • (09/03/2008 14:05)

caro gabriele, fosse solo questo il problema...sarebbe risolvibile: dò una inidoneità temporanea con periodicità corrispondente allo scadere della inidoneità...
Ma non pensi che sia "alquanto strana" la visita al cambio mansione, tipologia che si vorrebbe far passare come new entry? In effetti non dovrebbe essere la "nuova mansione" a richiedere la visita ma un eventuale nuovo rischio...Così come è formulata, pensa a quante visite "inutili" ad es. per VDT potremmo dover fare...

Gennaro

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  • Re: TU: Sorveglianza sanitaria
  • (09/03/2008 18:59)

Sinceramente darei la responsabilità al medico del lavoro di indicare se la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria, naturalmente dopo aver partecipato alla valutazione dei rischi.
:)

Gennaro Bilancio

raspanti

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  • Re: TU: Sorveglianza sanitaria
  • (10/03/2008 08:43)

Gennaro il 09/03/2008 06:59 ha scritto:
Sinceramente darei la responsabilità al medico del lavoro di indicare se la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria, naturalmente dopo aver partecipato alla valutazione dei rischi.
:)

Questa mi sembra un'ottima idea. Come fa il ddl e/o l'rspp a sapere che certi rischi presenti in azienda possono (o meno) essere causa di danno alla salute? O la legge specifica in modo chiaro quali sono i rischi lavorativi che possono causare danni alla salute o,come mi sembra, se il ddl deve effettuare la valutazione di TUTTI i rischi presenti, come può conoscere la pericolosità di un rischio per la salute se magari non ha mai sentito parlare (mi riferisco ad es ai rischi emergenti, vedi movimenti ripetitivi e/o posture incongrue)?....Ovviamente se il mc partecipa alla valutazione dei rischi, il discorso potrà essere diverso, ma anche a me sembrerebbe giusto che l'ultima parola in fatto di sorveglianza sanitaria, spetti al mc..se poi al ddl non sta bene, grazie e arrivederci....

Mimmo

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  • Re: TU: Sorveglianza sanitaria
  • (11/03/2008 09:48)

Ammesso che il M.C., non "abbia" partecipato alla redazione del DVR, sicuramente deve fare il sopralluogo agli ambienti di lavoro, dal quale emergono e/o possono emergere rischi non previsti dal DVR, nulla vieta al M.C. di redigere un protocollo di sorveglianza sanitaria che tuteli il lavoratore anche dai rischi "soggettivi" individuati durante il sop. e richiedere e/o partecipare alla revisione del DVR, chiedere indagini ambientali e quant'altro necessario per valutare il rischio presente in azienda

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