Articolo 25
Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)
l)visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
La redazione di MedicoCompetente.it
Purtroppo devo dire che se le cose non sono obbligate per legge difficilmente si fanno.
Penso che la nomina del medico competente non può risolversi solo con uno o due sopralluoghi, le visite mediche ed eventualmente la riunione periodica e poi ripetere il ciclo l'anno successivo, ma il medico competente è tale per tutto l'anno!. Quindi riterrei utile fare eseguire obbligatoriamente almeno 6 sopralluoghi accompagnato sempre obbligatoriamente da RLS e RSPP. Le eventuali osservazioni li renderei obbligatoriamente per iscritto(sanzionato)
Naturalmente ll'attività deve essere ben pagata.
Gennaro Bilancio
Nel caso però di un ufficio di videoterminalisti ad esempio con 3-4 persone, magari nuovo, ben strutturato, con le postazioni il microclima e l'illuminazione ottimale... Bhè! Se non vi sono cambiamenti io mi sento ridicolo a fare il sopralluogo 1 volta all'anno (cosa che fino ad oggi comunque dovevo fare).
Ciao
Marco F
Scusa Furnom non è una critica........ma dove è presente un paradiso come quello da te descritto? Forse gli uffici per i rischi di tipo organizzativo sono i più ostici da trattare
:)
Gennaro Bilancio
Quello che volevo dire e che oltre al sopralluogo risulta importante un'incontro più frequente tra RLS, Medico Competente e RSPP
Gennaro Bilancio
Mi riferisco a certe piccole realtà che seguo (commercialista con i 2-3 dipendenti videoterminalisti, studio di progettazione magari dove sono per la gran parte soci, laboratorio informatico con gente motivata a concludere il progetto) dove ti posso assicurare che non vi sono neanche i classici problemi organizzativi dell'ufficio tipo dove stress e difficoltà nei rapporti interumani sono all'ordine del giorno. Ebbene: il primo sopralluogo è sacrosanto e per me anche un momento formativo dove utilizzo il tempo per informare i presenti sul rischio da VDT, le pause, la postura ecc., fare però il sopralluogo annuale in realtà di questo tipo lo considero una perdita di tempo e una spesa "gratuita" per la ditta (negli ultimi anni il mio sopralluogo che comunque dovevo fare è finito a "tarallucci e vino").
Ciao Marco F.
Credo che la periodicità del sopralluogo medico a realtà come gli uffici, studio commercialista ecc. possa essere effettuato con la cadenza della scadenza delle visite mediche 2 o 5 anni o se non intervengo modifiche sostanziali degli ambienti di lavoro. Fino adesso li ho effettuati annualmente verificando, spesso, che erano invariati a quello dell'anno precedente. Quindi che ben venga questa modifica.
un sopralluogo 6 volte l'anno? Dovrebbe essere un ambiente di lavoro soggetto a numerosi cambiamenti e con rischi di un certo tipo. In un ambiente d'ufficio penso sia sufficiente un sopralluogo biennale per valutare il rischio ergonomico.
Tra l'altro nel T.U. si da facoltà al MC di effettuare il sopralluogo anche da solo (in certi casi è più pratico)
Vedere anche l'art. 104, che dice che ".. la visita del medico competente agli ambienti di lavoro(...) è sostituita o integrata, A GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE, con l'esame dei piani di sicurezza (...). Il MC visita almeno una volta l'anno l'ambiente di lavoro (...)".
Ora, io a scuola ero bravino in italiano, ma se qualcuno mi spiega cosa ho letto e trascritto vi sono molto grato.
Anche in considerazione del fatto che il sopralluogo è sanzionabile con "l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro"
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
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