Vorrei porre un quesito riguardo alle visite agli ambienti di lavoro (art.17, comma 1 lettera H del D.Lgs 626/94) , uno dei tanti compiti del Medico competente che ritengo indispensabile per svolgere bene la nostra attività, e che non ho mai trascurato. Mi trovo ad affrontare un delicato problema: lavoro nella provincia di Caserta e Napoli, e mi hanno proposto di effettuare la sorveglianza sanitaria ad alcune piccole imprese edili, che si spostano con i loro dipendenti in città del nord, dove riescono più facilmente a trovare lavoro. Avrei difficoltà ad effettuare il sopralluogo, vista la notevole distanza; se non effettuo il sopralluogo, sono passibile di sanzione? Considerato che i cantieri edili per lo più hanno la stessa tipologia di rischi e chiedendo di visionare sempre il piano di sicurezza con la valutazione dei rischi, potrei tralasciare di effettuare il sopralluogo? Oppure devo rifiutare questi incarichi? D’altra parte, gli imprenditori si trovano in difficoltà a contattare un Medico del lavoro in città che non conoscono e dove magari operano per pochi mesi e poi si spostano in un’altra città.
Cordiali saluti, Rosanna.
L 'art. 92 lettera a prevede una sanzione specifica per la mancata osservanza dell 'art. 17, comma 1 lett. h.
Nel tuo caso ti devi attivare per eseguire tali sopralluoghi, lasciando alla tua discrezione se accettare l 'incarico di Medico competente per tali aziende.Un cantiere edile non ha mai la stessa tipologia, in quanto possono verificarsi situazioni diverse nei vari momenti lavorativi. D 'altra parte il visionare il piano di sicurezza ( se la tipologia dei rischi è sempre la stessa ) non è sufficiente per adempiere a quanto prevista dalla 626/94 e succ.
Saluti Quadrini
Ringrazio il collega per il contributo; intanto, credo ci venga in aiuto il D.Lgs 494 del 14/08/1996, che all 'art. 17, comma 2 dice: ”Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e ' inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l 'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza”.
Saluti , Rosanna
Pinamente d 'accordo con la collega Rosanna
Cordiali saluti
Gennaro Bilancio
confermo anch 'io quanto detto sopra dai colleghi. Da noi questa informazione è stata fornita dallo SPSAL ai medici competenti della zona ed e ' pertanto conosciuta. Ove nella tua zona non lo fosse puoi essere tu a farti valere. Potresti, secondo me, lasciarlo scritto al datore di lavoro con una formula tipo: "sopralluogo non eseguito come previsto e citi l 'articolo di legge".
Ciao
Ringrazio la collega Rosanna e gli altri colleghi per le delucidazioni da loro fornite in merito all 'oggetto di questo forum.
Quadrini
Anch 'io mi sono sempre rifatto all 'articolo di legge citato dalla collega Rosanna.
Proprio in questi giorni, però, sono stato nominato medico competente da un 'impresa edile che inizierà dei lavori a Milano (io mi trovo in provincia di Bari): credete che debba obbligatoriamente recarmi, almeno per la prima volta, sul luogo in cui si trova il cantiere? In tal caso mi vedrei costretto a rinunciare all 'incarico.
Grazie
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