Cari Colleghi,
dobbiamo renderci conto che fino a quando esisterà una legislazione (nello specifico l 'art. 33 del 303/56) che, di fatto, impedisce una sostanziale ed autonoma applicazione del 626/94 da parte del medico competente, non servirà a nulla effettuare una valutazione del rischio precisa e rispettosa dell 'effettiva sostanzialità del rischio, che è la vera e sostanziale novità del decreto legislstivo 626.
Non si è voluto affrontare il problema in questi anni forse perchè un po ' di rigidità nel fare le visite (lo dice la legge!!) faceva comodo un po ' a tutti ; questo fatto ha fatto sì che i medici competenti individuati non reggessero l 'urto della quantità di visite (mostrando in questo il fianco alle critiche di insufficienza del numero dei medici del lavoro).
L 'autonomia del medico del lavoro esige che solo con la professionalità propria dello specialista possa impostare una sorveglianza sanitaria corretta sia nelle modalità della visita medica stessa (organi bersaglio) sia negli accertamenti sanitari integrativi, che devono essere richiesti ai vari specialisti in modo mirato ed avendo presente la tipologia del rischio nell 'ambiente di lavoro dato (voglio vederlo un igienista a valutare il monitoraggio biologico di qualsivoglia tossico ambientale rapportandolo al monitoraggio ambientale del medesimo).
"Ubi pus, ibi evacua" , e qui cari colleghi il pus è la conseguenza di una impostazione rigida, dovuta ad una tabella datata 1956, e, quindi, inevitabilemente superata dai fatti, che ci toglie l 'autonomia in quanto non ci permette di impostare una sorveglianza sanitaria "evidence based".
Meditate gente, meditate
Riccardo FALCETTA
Medito da anni su questo argomento e già in passato in qualità di C.T. in procedimenti per sospetta malattia professionale non tabellata ho ampiamente argomentato come il "sistema tabellare" fosse a dir poco obsoleto (per usare i termini di alcune sentenze della Cassazione) ed i giudici hanno 9 volte su 10 concordato.
La realtà è tristemente fatta di disattenzioni diffuse da parte di parlamentari che emanano decreti legislativi e "dimenticano volutamente ??" di abrogare la legislazione previgente, per cui ci troviamo nell 'enorme pasticcio del 626 con le implicazioni e gli oneri del 303 postbellico!
Ritengo che tra le grandi novità volute dal legislatore europeo con le direttive degli anni 89-90, quella relativa all 'obbligo di individuazione e valutazione del rischio, sia fondamentale, perchè ispirata al concetto del superamento di rigidi schemi e di altrettanto "monolitici" protocolli preimpostati in nome della scienza che fu.
Purtroppo chi effettua sorveglianza sanitaria è obbligato e deve continuare a fare la visita medica trimestrale, anche senza l 'ausilio di alcun indicatore biologico di malattia (non è prescritto) e deve quindi con la sua grande capacità di semeiologo medico "individuare alla palpazione l 'aumento di 2 millimetri del margine anteriore del fegato" del lavoratore esposto di turno.
Il superamento di ciò verrebbe dal "Testo Unico", che ormai appare in sogno a noi medici del lavoro come fosse un nuovo miracolo del "Divino" e forse questa è l 'amara realta.
Per concludere e per chi non l 'avesse capito concordo pienamente con Riccardo ed invito tutti ad appoggiare la proposta di abolizione di tutta la normativa vigente e di "spingere per il Testo Unico".
Nicola Olivieri
Condivido pienamente . L 'apertura a igenisti e medici legali e ' anche figlia dell '0bsoleta tabella del 303/56 , che ormai invece di tutelare la professionalita ' del medico del lavoro ne ' appesantisce il carico a discapito della vera competenza e qualita '. Dovrebbe essere obbligo morale e professionale di tutti noi esigere,implorare,pretendere il famigerato TESTO UNICO.
Condivido con i colleghi, e aggiungo:
Si sono avute nel tempo notevole riduzione dell’incidenza delle patologie professionali più diffuse in passato quali: Silicosi, Asbestosi, Ipoacusia da rumore, intossicazione da piombo o di altri agenti chimici, allo stesso tempo sono in progressivo aumento le seguenti malattie correlate al lavoro: malattie osteotendinee, da sforzi ripetuti, malattie allergiche, malattie da stress, tumori, ecc)
2. Sono in continuo evoluzione varianti di contratti di lavoro come: lavoro interinale, lavoro part time, stagionale, mutevole o non fisso:
3. I livelli di esposizione agli agenti chimici inseriti nella tabella allegata del D.P.R. 303/56 hanno subito in molte situazioni una notevole riduzione nel corso degli anni, inoltre con l’introduzione delle nuove tecnologie, nuovi agenti chimici o nuove formulazioni di vecchi agenti possono portare all’ utilizzazione di prodotti complessi nei quali nessuno dei componenti di per sé si avvicina alla soglia di nota pericolosità.
Queste considerazioni portano alla conclusione che si corre il rischio di sottoporre a sorveglianza sanitaria lavoratori che sono esposti a dosi di tossici industriali non più elevate come in passato, e a non controllare lo stato di salute di lavoratori che non hanno l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, ma comunque che possono presentare in futuro la comparsa di malattie professionali. Si dovrebbe dare maggiote importanza alla figura professionale del medico competente che dovrà avere un ruolo attivo durante la valutazione dei rischi. Spesso la lettera di nomina è firmata V.D.R. già avvenuta, e le altre figure professionali usualmente mal digeriscono l 'intervento del medico competente). Purtroppo qualche collega è attratto solo dall 'aspetto economico, non partecipa alla valuatzione dei rischi, non effettua sopralluoghi, esegue o fà eseguira esami strumentali non corretti, e spesso non effettua la visita medica in modo appropriato. Sicuramente subirò delle critiche per ciò che ho digitato nell 'ultimo paragrafo, ma rappresenta la verità, facciamoci un 'autocritica e iniziamo a fare valere i nostri diritti e la nostra conoscenza in materia da tutte le figure professonali impegnate nella tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Cordiali saluti
Gennaro Bilancio
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