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nomina

Questo argomento ha avuto 10 risposte ed è stato letto 1832 volte.

carlpam

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1009
  • nomina
  • (04/03/2023 18:36)

pubblico questo testo che uso per la nomina
QUALCHE OSSERVAZIONE ? RINGRAZIO I COLLEGHI PER LE LORO ACUTE E INTERESSANTI CHE PROPORRANNO
NOMINA MEDICO COMPETENTE
Il Dott. …...................., in possesso del titolo (con riferimento al citato Dlgs. art. 38 co 1, lettera d,)di Specialista in........................................... nato a …................................................................................. O.Medici ed iscritto nel previsto albo dei Medici Competenti presso il Ministero detta Sanità, che assume la responsabilità degli incarichi e attività previste dal Dlgs. (TU)Art. 25 in materia di prevenzione sanitaria e sicurezza (con valore di contratto) La periodicità dell'attività si intende annuale salvo periodicità della sorveglianza pluriennale.
La collaborazione del Medico Competente si svolgerà in piena autonomia di organizzazione e di orario, raccordandosi per quanto compatibile con le esigenze aziendali e decorrerà dalla data del presente atto fino a revoca di una delle due parti solo alla conclusione del periodo previsto per la periodicità. La nomina ha durata annuale, biennale o quinquennale come definita dal MC. Può essere confermata tacitamente e prevede anche la consulenza interna. La impossibilità di effettuare correttamente ogni compito (DVR. FORMAZIONE ecc..) previsto dalla legge comporta la revoca di iniziativa del MC con recupero o dei danni professionale collegati al preventivo. La revoca deve essere scritta (da entrambe le parti) e con preavviso dì almeno 60 (sessanta) giorni allo scadere del periodo concordato.

…............... il.... /........../2023
Timbro e firma del Medico

Gli obblighi che il Medico assume sono quelli analiticamente indicati nell'art 25 dei DLGS 81 e smi.
1)Collaborazione attiva alla elaborazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR), prende visione dei rischi valutati dal DdL in bozza integrandolo per competenza sulla base del sopralluogo aziendale (art.25,1a)
2) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso PROTOCOLLI SANITARI definiti in funzione dei rischi spedfici secondo gli indirizzi scientifici più avanzati (art 25.1b) con accertamenti sanitari preventivi periodici.
3) Giudizi dì idoneità alla mansione (con revisione per prolungata malattia > 60 gg )
4) Informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati; (art 25,1g) Effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori giustificate dai rischi professionali e comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari ai DdL (art 25,1l ) e Istituisce/aggiorna una cartella sanitaria custodita presso il Medico C. come si concorda col DdL
5) Partecipazione con il DdL e il Rspp alla riunione annuale periodica ( ove prevista)
Dichiarazioni dovute (per enti ed altro es OT24INAIL) Visita gli ambienti dilavoro una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita dal MC sulla VR (art 25,1l)
6) Collabora alla formazione ed informazione dei lavoratori (sec Accordo stato-regioni) e in materia di pronto soccorso e a ogni altro argomento di prevenzione degli ambienti di lavoro per cui il MC è preventivamente sentito.
La collaborazione s’intende ampia e ilMedico può essere consultato su tutti i problemi di sicurezza e salubrità

La Redazione

La Redazione
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1662
  • Re: nomina
  • (06/03/2023 15:58)

Il punto 1) andrebbe modificato specificando "Collaborazione alla VdR". La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 (Obblighi del medico competente) prescrive per il MC l’obbligo di collaborazione alla valutazione dei rischi e non la redazione del Documento che è di esclusiva responsabilità del Datore di Lavoro.

La redazione di MedicoCompetente.it

mantello

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549
  • Re: nomina
  • (06/03/2023 17:56)

Francamente trovo il documento un po' "barocco". A cominciare dall'identificazione del medico che dovrebbe essere, a mio avviso, un poco razionalizzata. Nome, data di nascita, iscrizione Ordine, specializzazioni o titoli abilitanti, iscrizione elenco (mi paiono essi un po' alla rinfusa)
Quale riferimento normativo per la nomina e la definizione delle funzioni citerei solo il Dl 81 in toto perchè l'art 25 non è esaustivo delle funzioni (ex 18,1, d).
Poi metterei i dettagli contrattuali e organizzativi. Segnalo che un contratto è tale se definisce obblighi e diritti reciproci (sul punto forse si può dire qualcosa di più).

carlpam

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1009
  • Re: nomina
  • (10/03/2023 18:46)

La Redazione il 06/03/2023 03:58 ha scritto:
Il punto 1) andrebbe modificato specificando "Collaborazione alla VdR". La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 (Obblighi del medico competente) prescrive per il MC l’obbligo di collaborazione alla valutazione dei rischi e non la redazione del Documento che è di esclusiva responsabilità del Datore di Lavoro.

infatti 1)Collaborazione attiva alla elaborazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR), prende visione dei rischi valutati dal DdL in bozza integrandolo per competenza sulla base del sopralluogo aziendale (art.25,1a)

la bozza citata è quella che ti presentano per la firma ...fatta da "ignoti"o ignobili estensori per conto del DdL si può precisare meglio

COLGO l'osservazione di Mantello sulla identificazione del medico e l'indicazione del Dlgs 81

sulla parte contrattuale qualche suggerimento ?
grazie !!

mantello

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549
  • Re: nomina
  • (11/03/2023 11:51)

Intervengo di nuovo
Credo che i contenuti della nomina possano essere articolati nei seguenti capitoli:
a) individuazione di chi nomina e della sua qualifica; individuazione di chi è nominato e delle sue qualifiche
b) oggetto della nomina (espletamento delle funzioni di MC) e riferimenti normativi (DLG S81)
c) obblighi del MC (tra l'altro riservatezza sulle informazioni [incluse quelle relative ai dipendenti] acquisite in Azienda oltre ai dettagli organizzativi)
d) obblighi del DDl (fornire informazioni sui processi organizzazione produttiva e supporto organizzativo)
e)luogo dove verrò effettuata la SS e dove verrà custodita la cartella sanitaria
f) durata nomina, modalità di rinnovo, cause di rescissione.
Consigliabile comunque sentire un avvocato

carlpam

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1009
  • Re: nomina
  • (18/03/2023 19:32)

avete letto l'interpello 2-2023 ? equilibrismo di alta scuola
poi qualcuno si stupisce che gli italiani non vadano a votare ....!

mantello

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549
  • Re: nomina
  • (24/03/2023 13:23)

Difficile pensare che un'interpello possa chiarire quel che la norma non chiarisce, in fondo non sono legislatori ma solo interpretatori di legislazione. Temo comunque che l'astensionismo non abbia come motivazione la poca chiarezza sull'obbligatorietà della nomina del MC

giancarlo

giancarlo
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499
  • Re: nomina
  • (09/05/2023 06:21)

Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
di cui all'articolo 28;»;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in
occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita';»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Sonnambulo

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  • Re: nomina
  • (09/05/2023 09:56)

L'ennesima porcata fatta da chi non svolge concretamente la nostra professione. In questo modo si produrrà solo della gran carta in più (alzi la mano chi noi, realmente, al momento di una visita preventiva è interessato a vedere quello che ha scritto il Collega nella cartella sanitaria precedente).
Per quando riguarda la nomina del sostituto mi pare l'ennesima incombenza a nostro carico e soprattutto... chi lo paga il sostituto? Già mi immagino i Datori di Lavoro che ci chiederanno di nominare un sostituto in quelle misere 2 settimane di ferie che ci concediamo ad agosto per eventuali visite preventive o rientri assenza >60 giorni.

giancarlo il 09/05/2023 06:21 ha scritto:
Art. 14

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente
decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi
di cui all'articolo 28;»;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in
occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita';»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

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  • Re: nomina
  • (09/05/2023 13:16)

Sonnambulo il 09/05/2023 09:56 ha scritto:
L'ennesima porcata fatta da chi non svolge concretamente la nostra professione. In questo modo si produrrà solo della gran carta in più (alzi la mano chi noi, realmente, al momento di una visita preventiva è interessato a vedere quello che ha scritto il Collega nella cartella sanitaria precedente).
Per quando riguarda la nomina del sostituto mi pare l'ennesima incombenza a nostro carico e soprattutto... chi lo paga il sostituto? Già mi immagino i Datori di Lavoro che ci chiederanno di nominare un sostituto in quelle misere 2 settimane di ferie che ci concediamo ad agosto per eventuali visite preventive o rientri assenza >60 giorni.

Per quanto riguarda la nomina del medico competente in caso di gravi motivi di assenza la nuova norma prevede che medico competente sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti. La nomina (e il pagamento della prestazione) deve farla il datore di lavoro. Ci mancherebbe altro!

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