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modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...

Questo argomento ha avuto 15 risposte ed è stato letto 1995 volte.

carlpam

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  • modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (21/05/2023 13:30)

trascivo il testo del decreto lavoro ( al titolo III)inserendo le sostituzioni negli articoli dell'81 (in particolare il 18 e 25)
non cambia proprio nulla e non ci aiuta a evitare/ridurre infortuni. un amico milanese diceva "ma va a ciapà i ratt! "

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, (omissis ….. ) devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare (omissis …..............) devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, ….........OMISSIS …... b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio …....omissis …. presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, ….omissis …. da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)
«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»;

2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

mantello

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (22/05/2023 15:54)

In realtà non mi aspetterei che le modifiche dell'art 18 e 25 possano influire in maniera sostanziale sulla prevenzione infortuni. Altre parti del DLgs sono più attinenti alla materia ed altre figure professionali devono darsi da fare. Noto invece almeno due modifiche che mi piacciono: il collegamento esplicito della SS alla VR. Il precedente riferimento alla legislazione vigente è stato fonte di innumerevoli controversie ed è un campo su cui hanno fatto acrobazie, giravolte e interpretazioni arbitrarie (secondo me) OdV e in qualche caso Magistrati. Tra l'altro ora è chiaro che se emergono rischi specifici connessi alle attività delle squadre di pronto intervento potrà essere attivata sorveglianza sanitaria da parte del MC. Anche la modifica sulla consegna della cartella clinica in sede di assunzione contribuirà a portare alla luce un po' di polvere sotto il tappeto. Ad esempio qualcuno potrebbe chiedersi perchè in assunzione viene segnalata una sospetta MP che non era sospetta nel corso del precedente rapporto di lavoro. Sarà inoltre più agevole, per il lavoratore, vedere cosa contiene la sua cartella

giancarlo

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (23/05/2023 06:23)

Simuliamo ...il medico.competente della " nuova ditta" RICHIEDE al lavoratore la cartella ....il lavoratore non l ha avuta dalla precedente ditta ..il medico scrive ciò sulla nuova cartella e fine .
Inoltre la mancata " richiesta" a carico del.nuovo m.c. non ha alcun obbligo mentre il m.c. precedente ha l.obbligo dato dall' art.25 comma 1 lett.e)....obbligo che non è del datore di lavoro come sembrerebbe dal.nuovo comma " rilasciata dal.precedente datore di lavoro" tranne se si legge più ampiamente l art. 18 comma 1 lett.g).
Con molta malizia....e se il " nuovo" medico indicasse in cartella la mancanza del.medico precedente ?

COSIPS MC

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (23/05/2023 09:24)

Sul nuovo decreto si sono sbirrazzite le interpretazioni da parte di molti, non solo medici ma anche tenici, avvocati, consulenti etc. e tanti hanno segnalato le perplessità - forse meglio dire le forti criticità - delle nuove disposizioni. Intendiamoci, si tratta di una importante novità il fatto che, dopo parecchi anni, ci si rivolga al variegato mondo dei 'medici competenti' esprimendo un lodevole impegno del Ministero a tentare di risolvere alcuni nodi della normativa vigente. Tuttavia qualcosa, evidentemente, non è andata per il verso giusto. A questo proposito rimando a un documento espresso dall'Area MC CoSiPS dopo una riunione web sull'argomento, che può essere facilmente consultato dalla nostra pagina FB (o richiesto per mail a: areamc.cosips@gmail.com).
E' utile fare presente, però, che queste modifiche sono state introdotte con la forma del decreto-legge, che deve essere convertito dal Parlamento entro 60 gg. come noto ai più. Tale circostanza permetterebbe (il condizionale è d'obbligo) di apportare qualche cambiamento o, al limite, anche eliminare alcune delle modifiche più problematiche da mettere in atto nell'attività professionale quotidiana dei MC. In questi giorni ci stiamo impegnando con il Governo e gli interlocutori politici per proporre alcuni emendamenti al testo del DL, assieme e congiuntamente alle altre associazioni del settore e invitiamo tutti a supportare questo intento, naturalmente ognuno con la sua opinoine e mantenendo le rispettive identità

carlpam

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (28/05/2023 21:43)

certo ma quali punti si cercherà di modificare ? si vorrebbe ridurre gli infortuni (avendo le vecchie cartelle? con sostituzione del MC per impedimento ?
ma stiamo scherzando !

carlpam

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (10/06/2023 13:00)

CIRCA LE CARTELLE DA RICHIEDEREAL DIPENDENTE (Non per ridurre gli infortuni così come affermato da non sa cosa sia il lavoro) IN UN PRIMO APPROCCIO chiedo al dipendente dove abbia lavorato in precedenza ... alcuni non ricordano, altri candidatamente rispondono mai fatte visite di idoneità alla mansione (indentica, stesso rischio della presente salvo rischio non evidenziato/previsto in DVR)
in questo bailamme che fare ?

mantello

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (10/06/2023 15:42)

Personalmente in caso di omessa sorveglianza sanitaria o di omessa consegna della cartella al cessare del rapporto di lavoro farei una tempestiva e circostanziata segnalazione all' OdV. Non saprei se servirebbe veramente a qualcosa ma se li distraesse dal WHP sarebbe già un risultato

COSIPS MC

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (12/06/2023 08:42)

Si è concluso il dibattito per la conversione in legge del DL 48/2023, cosiddetto "decreto lavoro", presso la Commissione Lavoro del Senato e questa settimana dovrebbe esserci il voto finale con il testo emendato (vedasi link: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/57022_testi.htm).
Per quanto riguarda i MC, all'articolo 14 è stato approvato un unico emendamento [per la precisione il numero 14.25] che corregge alcune indicazioni improprie del testo precedente: individuazione della 'copia' della cartella sanitaria e di rischio, eliminazione della dizione 'visite di assunzione', aggiunta della specifica "salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento'. In ogni caso per tale articolo non sono previste sanzioni. Tutti gli altri emendamenti proposti sono stati respinti o sono stati ritirati dai proponenti. Appare improbabile che il decreto possa essere ancora modificato in Aula al Senato o, addirittura, in seguito alla Camera, considerati i tempi stretti di conversione e il suo contenuto complessivo, di rilevante natura politica e sociale.
Nonostante le dinamiche parlamentari, politiche e governative siano complesse e di non facile interpretazione, l'approvazione di questo emendamento costituisce anche il frutto di un impegno comune di Area MC di CoSiPS, di ANMA e SIML che, ciascuno a proprio modo, hanno formulato proposte analoghe e contribuito al risultato finale, che non era affatto scontato. Auspichiamo che anche nel prossimo futuro possa continuare questo atteggiamento unitario e di collaborazione tra tutte le associazioni del nostro settore, anche in vista di annunciati "tavoli tecnici" per la revisione delle attuali normative in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Terremo a breve un incontro web, riservato ai nostri iscritti, per esprimere considerazioni finali sul testo definitivo del decreto e stabilire modelli comuni di comportamento, nei limiti del possibile, di cui ovviamente si darà notizia a tutti i colleghi interessati.

carlpam

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (14/06/2023 11:25)

BENE ! non dovremo perder tempo a cercar cartelle vecchie ...!
rimane la contraddizione ( o più esattamente l'equivoco credo assolutamente voluto!)
fra la dizione ( art 25,co1.) Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

e il testo D MAGGIO Il datore di lavoro, (omissis ….. ) devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;

Per me dovrebbe essere chiaro che il DdL nomina il MC per COLLABORARE AL DVR "e" (e sottolieno "e") per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e (qualora) richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 SECONDO TALE COLLABORAZIONE ;

mantello

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  • Re: modifiche al dlgs 81 la montagna partorisce un topolino ...
  • (15/06/2023 13:17)

" non dovremo perder tempo a cercar cartelle vecchie ...!" Mi pare evidente una (consapevole?) stroncatura dell'attività di SS svolta dai MC. Emerge, da una parte, la valutazione di scarsa qualità delle informazioni raccolte nella cartella sanitaria; dall'altra lo scarso interesse a ricostruire la storia sanitaria e di esposizione occupazionale del lavoratore. Temo che questa opinione sia purtroppo diffusamente condivisa e in gran parte fondata

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