trascivo il testo del decreto lavoro ( al titolo III)inserendo le sostituzioni negli articoli dell'81 (in particolare il 18 e 25)
non cambia proprio nulla e non ci aiuta a evitare/ridurre infortuni. un amico milanese diceva "ma va a ciapà i ratt! "
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, (omissis ….. ) devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare (omissis …..............) devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, ….........OMISSIS …... b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio …....omissis …. presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, ….omissis …. da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)
«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
In realtà non mi aspetterei che le modifiche dell'art 18 e 25 possano influire in maniera sostanziale sulla prevenzione infortuni. Altre parti del DLgs sono più attinenti alla materia ed altre figure professionali devono darsi da fare. Noto invece almeno due modifiche che mi piacciono: il collegamento esplicito della SS alla VR. Il precedente riferimento alla legislazione vigente è stato fonte di innumerevoli controversie ed è un campo su cui hanno fatto acrobazie, giravolte e interpretazioni arbitrarie (secondo me) OdV e in qualche caso Magistrati. Tra l'altro ora è chiaro che se emergono rischi specifici connessi alle attività delle squadre di pronto intervento potrà essere attivata sorveglianza sanitaria da parte del MC. Anche la modifica sulla consegna della cartella clinica in sede di assunzione contribuirà a portare alla luce un po' di polvere sotto il tappeto. Ad esempio qualcuno potrebbe chiedersi perchè in assunzione viene segnalata una sospetta MP che non era sospetta nel corso del precedente rapporto di lavoro. Sarà inoltre più agevole, per il lavoratore, vedere cosa contiene la sua cartella
Simuliamo ...il medico.competente della " nuova ditta" RICHIEDE al lavoratore la cartella ....il lavoratore non l ha avuta dalla precedente ditta ..il medico scrive ciò sulla nuova cartella e fine .
Inoltre la mancata " richiesta" a carico del.nuovo m.c. non ha alcun obbligo mentre il m.c. precedente ha l.obbligo dato dall' art.25 comma 1 lett.e)....obbligo che non è del datore di lavoro come sembrerebbe dal.nuovo comma " rilasciata dal.precedente datore di lavoro" tranne se si legge più ampiamente l art. 18 comma 1 lett.g).
Con molta malizia....e se il " nuovo" medico indicasse in cartella la mancanza del.medico precedente ?
Sul nuovo decreto si sono sbirrazzite le interpretazioni da parte di molti, non solo medici ma anche tenici, avvocati, consulenti etc. e tanti hanno segnalato le perplessità - forse meglio dire le forti criticità - delle nuove disposizioni. Intendiamoci, si tratta di una importante novità il fatto che, dopo parecchi anni, ci si rivolga al variegato mondo dei 'medici competenti' esprimendo un lodevole impegno del Ministero a tentare di risolvere alcuni nodi della normativa vigente. Tuttavia qualcosa, evidentemente, non è andata per il verso giusto. A questo proposito rimando a un documento espresso dall'Area MC CoSiPS dopo una riunione web sull'argomento, che può essere facilmente consultato dalla nostra pagina FB (o richiesto per mail a: areamc.cosips@gmail.com).
E' utile fare presente, però, che queste modifiche sono state introdotte con la forma del decreto-legge, che deve essere convertito dal Parlamento entro 60 gg. come noto ai più. Tale circostanza permetterebbe (il condizionale è d'obbligo) di apportare qualche cambiamento o, al limite, anche eliminare alcune delle modifiche più problematiche da mettere in atto nell'attività professionale quotidiana dei MC. In questi giorni ci stiamo impegnando con il Governo e gli interlocutori politici per proporre alcuni emendamenti al testo del DL, assieme e congiuntamente alle altre associazioni del settore e invitiamo tutti a supportare questo intento, naturalmente ognuno con la sua opinoine e mantenendo le rispettive identità
certo ma quali punti si cercherà di modificare ? si vorrebbe ridurre gli infortuni (avendo le vecchie cartelle? con sostituzione del MC per impedimento ?
ma stiamo scherzando !
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