Il testo del decreto del Lavoro di maggio e alcuni spunti ( Punto sicuro) fanno pensare che si toglie un equivoco insito nel D 81 che pur non negandolo (art 25) sembra lasciare lo spazio a tanti ....che non hanno conoscienza adeguate (ma molto senso per gli affari (loschi?)
Dunque come COLLABORARE AL DVR?
qualche idea?
ancora nulla.....
l'andazzo è quello di fare visite e non osservare problemi ... e naturalmente nei DVR.
bene che il MC sia nominato da subito dal DdL: ma lo stesso potrebbe dire abituato da anni" il DVR lo faccio fare a Pinco Pallino metta qui una firmetta" e siamo al punto di prima ...
Serve linee guida sulla collaborazione al DVR su questo tema occorre chiarezza
perchè se il DdL ne è titolare in realtà lo sottoscrive senza gli elementi dell'art.28 ( semplicità...ecc..)
1) evitare citazioni di pagine di legge ( basta l'art/comma)
2) misure TLV e RISCHIO (rischio,probabilità,danno) con dati desunti da statistiche nazionali ( inail )
3) intermediazione (chiarezza! art 18 e 39 il termine di collaboratore = non è legale!)
4) senza il parere del MC il DVR non è approvato dal DdL.
5) nomina del MC "in medias res" obbligo di consulenza sul DVR del MC
il ruolo del MC è quello di essere un consulente/quanto e più del rspp
SI TRATTA DI MEDICINA DEL LAVORO
In particolare art.5
Art. 5
Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo
delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro
1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura
della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione
anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi
di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto
del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro -
Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione
mondiale della sanita' e delle indicazioni contenute nel PNP, che
prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il
luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane
attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le
persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione
lavorativa in modalita' agile, nel rispetto della disciplina prevista
dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29 Disposizioni in materia di politiche (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2024
Perfettamente d'accordo nella progettazione di spazi, tempi e metodi di lavoro adeguati ai lavoratori anziani. Chiedo aiuto nella ricerca delle raccomandazioni OMS su WHP relativamente ai problemi di cui sopra.
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