Gentilmente vorrei sapere un vostro parere e soprattutto dalla redazione.
Secondo voi nel registro degli esposti agli agenti cancerogeni, devono essere inseriti, oltre agli agenti cancerogeni con frase di rischio R45, R46 e R49, anche gli agenti cancerogeni che non hanno le suddette frasi di rischio? (per esempio antiblastici, cosmetici o altre sostanze chimiche classificate cancerogene dalla IARC). Il dubbio mi è sorto dalla lettura della nuova definizione di agente cancerogeno art. 61 titolo 7 in cui non compare esplicitamente la definizione di agente cancerogeno correlato alla frase di rischio.
Quindi se la risposta è affermativa, si presuppone che oltre al registro degli esposti debba essere istituita anche la cartella sanitaria specifica così come previsto dal DM 155/07
Vi prego di essere sintetici nella risposta
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Senti, non è breve, è il testo delle leggi cui ci si riferisce nell'art. 61. Però, si fa prima a leggerlo che a spiegarlo.
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52
Articolo 2, Definizioni.
2. Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:
...
n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
Nonchè, dal D.Lgs. 285/98, Allegato A
j) cancerogeni
1) sono considerati cancerogeni, e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase R45 o E49, che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2, la cui concentrazione supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
k) preoccupanti per l'uomo per effetti cancerogeni
1) sono considerati preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti cancerogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti E cui viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3, la cui concentrazione supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissataal punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
l) mutageni
1) sono considerati mutangeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R46, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 1, la cui concentrazione supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
m) da trattarsi come mutageni
1) sono considerati tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R46, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 2, la cui concentrazione supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
n) preoccupanti per l'uomo per effetti mutageni
1) sono considerati preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3, la cui concentrazione supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
Letta così, direi che hai ragione tu. Nel senso, a prescindere che ci sia o non ci sia scritto R 45. 46 o 49. Da come si legge qua, anche gli R40.
Figuriamoci, e qua stiamo ancora a fare gli algoritmi per il rischio chimico...
Ciao!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
direi che si può convenire con i colleghi.
la stesso dubbio era stato manifestato in un altro thread da un collega medico competente di un ospedale a proposito del rischio cancerogeno degli infermieri e dell'opportunità di usare la nuova cartella.
Per me certamente si se ci riferiamo, ad esempio, ad alcuni chemioterapici (certamente cancerogeni, es: ciclofosfammide) ma che, in base allo status di farmaco, non rientrano nelle attribuzioni delle frasi di rischio.
Direi invece di no per gli R40
ciao a tutti
rocco
Gennaro, mi puoi fare avere la nuova definizione di ag. cancerogeno. Ho controllato anche nel testo unico: l'art. 234 riporta la medesima definizione dell'art. 61 della 626. Se la definizione non è cambiata penso che da un punto di vista strettamente legale dovremmo riferirci ancora a R45, R46 e R49.
In merito alla cartella non mi porrei più il problema perchè la cartella indicata per i cancerogeni deve sostanzialmente essere adottata per tutti i rischi a partire da fine aprile (da fonti attendibili il testo unico sarà approvato il 3 aprile ed entrerà in vigore a fine aprile).
La 626 attualmente in vigore, all'art. 61 cita esplicitamente le "categorie cancerogene 1 o 2" (ed analogamente per i mutageni).
Quindi registro e nuova cartella sanitaria sono OBBLIGATORI solo per R45 ed R49 (e per l'allegato VIII).
Non sono obbligatori (ma, se vogliamo, opportuni) per R 40 e R 46; il testo del DM parla infatti solo di cancerogeni, e non di mutageni.
Anche l'ISPESL ha dato questa interpretazione.
Ringrazio tutti per le risposte.
Per Francois: hai ragione meccanicamente avevo associato gli stessi obblighi per i cancerogeni e mutageni, mentre il DM tratta solo i cancerogeni.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Caso specifico:
-lavorazione di MDF
-nei magazzini di stoccaggio dell'MDF si libera formaldeide dal materiale grezzo, lo stesso, anche se in tracce, è stato riscontrato e misurato in corso di valutazione dei rischi
-la IARC ha classificato la formaldeide come cancerogena (classe 1) per la rino-faringe ma nella lista della direttiva 67/548/CEE non è classificata in categoria 1 o 2 (o almeno io non l'ho trovata)
A vostro avviso va stilato il registro degli esposti?
Io ho consigliato all'azienda di farlo..
Penso sia opportuno andare su: https://www.iss.it/site/bancadaticancerogeni/index.aspx
dove ci sono le classificazioni "ufficiali".
Dato che è classificata R 40, il registro non è obbligatorio; ma vista la tendenza della formaldeide a diventare R45, io la metterei lo stesso sul registro.
Oppure farei un registro a parte, ma con le stesse caratteristiche.
francosic il 28/03/2008 07:02 ha scritto:
Penso sia opportuno andare su: https://www.iss.it/site/bancadaticancerogeni/index.aspx
dove ci sono le classificazioni "ufficiali".
Dato che è classificata R 40, il registro non è obbligatorio; ma vista la tendenza della formaldeide a diventare R45, io la metterei lo stesso sul registro.
Oppure farei un registro a parte, ma con le stesse caratteristiche.
Codivido. Per tutti i risvolti legali e burocratici (registro, cartelle, premio inail, impossibilità ad adibire i lav. interinali...) adopererei anch'io un altro registro. Lo stesso dicasi per la silice cristallina.
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