Per il piombo la 277 è molto chiara: scatta la sorveglianza sanitaria solo se si superano livelli ematici ed ambientali bene definiti. Ma per il benzene, fermo restante il limite di 3,25 mg/mc fissato dall 'allegato VIII-bis del D.L. 66/2000, esiste un limite oltre il quale devo sottoporre i Vigili Urbani o i Netturbini a sorveglianza sanitaria, applicando nei loro confronti integralmente il titolo sui cancerogeni della 626? Oppure, non essendo lavoratori che utilizzano direttamente sostanze R45 e R49 o specificate nell 'allegato VIII della 626, non devo proprio considerarli esposti a cancerogeni, risparmiandomi la dura lotta con L 'amministrazione Comunale per far eseguire i rilievi in ambiente?
Grazie anticipatamente per la collaborazione.
gentilissimo Fracchiolla, esprimo il mio pensiero in merito, ed è quello di una non esposizione, anche se capisco che si può pensarla diversamente. Per me è assodato che i vigili urbani non sono esposti a sostanze R45, in quanto non utilizzano benzene direttamente (però bisogna riconoscere una minima esposizione indiretta) e la lavorazione (vigile urbano) non è R45. E ' comunque auspicabile il campionamento ambientale (per l 'esposizine indiretta), soprattutto in una grande città. Tuttavia si deve tener presente che l 'INAIL riconosce la malattia professionale (nel ns. caso la leucemia) anche in base al concetto di ipotetica concausa, cosa questa che a livello penale è irrilevante. Un 'altra considerazione è per il TLV per gli ambienti di lavoro che parla di 3ppm (0,5 negli USA): il limite che regola l 'inquinamento cittadino è ben inferiore (nell 'ordine delle migliaia) ed il suo superamento viene comunque a collocarsi su livelli espositivi che farebbero felici gli igienisti che gestiscono aree di lavoro in cui si usa il benzene.
Le mie conclusioni sarebbero quindi quelle di una non esposizione al benzene (R45), tuttavia mi risulta difficile concepire che il vigile urbano non esegua controlli sanitari in quanto non esposto a rischi tabellati. A proposito di rischi tabellati mi piacerebbe sapere il parere dei Colleghi sulla necessità (o legalità) di sottoporre a sorveglianza sanitaria anche soggetti non esposti a rischi tabellati (es. i vigili urbani del Ns. Collega Fracchiolla) in base alle considerazioni che comunqye scaturiscono dalla relazione dei rischi (nel Ns. caso rischi dorso-lombari o esposizione aspecifica a polveri e/o sostanze chimiche).
Ringrazio il collega Lucchetti per il prezioso e intelligente contributo.
A mio avviso, se un rischio non è inserito nel documento di valutazione, non bisogna fare sorveglianza in merito (ricordiamo l 'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori: accertamento indebito dello stato di salute del lavoratore da parte del datore di lavoro ...).
D 'altra parte, visto che il documento di valutazione dei rischi "dovrebbe" essere stilato in collaborazione con il medico competente (quando non è fatto in autonomia da qualche geometrucolo che si fa pagare il triplo del medico competente per scrivere quattro ca...te con un software avuto in omaggio con un settimanale), sarà lo stesso medico competente a fare precisare nel documento la necessità di sorveglianza sanitaria per una mansione che ritiene a rischio. Insomma: secondo me, stare molto attenti ad eseguire esami complementari e/o visite per rischi non precisati nel documento di valutazione rischi (si perde tempo, si perde la faccia e si commette un illecito. Il Pretore è mobile qual piuma al vento ...)
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