alla lettera n) dice tra le mansioni inerenti le attività di trasporto:
"Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci"
ora domando sono da considerarsi oltre ai muletti o carrelli elevatori anche i transpallet elettrici ?
ho questo dubbio ..
Penso proprio che siano compresi.
docantonio il 03/04/2008 08:00 ha scritto:
alla lettera n) dice tra le mansioni inerenti le attività di trasporto:
"Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci"
ora domando sono da considerarsi oltre ai muletti o carrelli elevatori anche i transpallet elettrici ?
ho questo dubbio ..
Il concetto di addetto alla "guida" è abbastanza preciso: tu stai "sopra" un mezzo e lo conduci con un certo carico, una certa massa, ed una certa velocità, per cui se non sei attento puoi fare gravi danni.
Il transpallet, almeno quelli condotti da operatori che gli camminano dietro/davanti è una cosa secondo me diversa, perchè non ci sto sopra a guidarlo e vado a velocità meno che minima. Innegabile che posso portare carichi anche pesanti, ma non credo possa essere assimilato ad un muletto o, ancor meno, ad un TIR.
Posso fare danni a terzi anche di una certa gravità, ma questo dipende più che altro dall'organizzazione del lavoro (se ho un carico che occlude la visuale dovrei avere un altro tizio che mi faccia strada, per esempio).
Forse il discorso può essere diverso per quei mezzi che trasportano anche l'operatore (sono transpallets ma non so come si chiamino esattamente)
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Me ne è sfuggito un pezzo, mannaggia ai computers !
Domenda: il tizio che per lavoro porta una carriola è un "addetto alla guida di macchine di movimentazione merci"?
In fondo la carriola è una "macchina" pure lei, come l'avrebbe definita Leonardo. E non aggiriamo il problema con considerazioni sull'energia che la muove...
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
E invece, purtroppo, penso occorra rifarsi alla direttiva macchine (recepita in Italia con il DPR459/96), che esclude la carriola (vedere punto 24 di http://ec.europa.eu/enterprise/me.../guide/class_liftingaccessory.pdf ), ma non il transpallet elettrico. D'altronde, pensate a cosa potrebbe succedere se cadesse da un transpallets, squarciandosi, un contenitore di una sostanza altamente tossica.
Sono lieto di informare i colleghi che il 5 aprile si è tenuta a Roma una riunione di consenso del gruppo La.R.A. (Lavoratori rischiosi per gli altri) sul tema "Lavoratori con problemi di alcol e dipendenze". Mi auguro che il documento elaborato, che è abbastanza corposo (circa 150.000 caratteri) ma si conclude con una lista sintetica in pochi punti, possa essere presto pubblicato.
Si pregano i colleghi di non moltiplicare a dismisura i thread, specie se ce ne sono altri con lo stesso nome aperti!
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