D.Lgs. 81 del 2008, art. 25,comma 1 a) cito testualmente: "il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria....".
Quindi collaboriamo ab initio, e nel caso la sorveglianza sanitaria non risulti necessaria, abbiamo già collaborato.
Leggendo tra le righe ci vedo quello che a mio avviso rappresenterebbe, come ho sempre agognato e sostenuto, un momento fondamentale per la riqualificazione della nostra competenza, e cioè la figura del medico competente finalmente come un consulente a tutti gli effetti del datore di lavoro, staccato dalla logica "del numero di visite" che ha tanto imperversato nel periodo recente, proiettato in un'ottica ben più ampia, sicuramente più complessa ed onerosa ma al contempo professionalmente appagante e qualificante.
Ritengo sia un punto da rimarcare a favore del tanto discusso decreto.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
billi
Bravo collega,
mi piace questa valutazione: vediamo se riusciamo ad imporla universalmente (si sa, in Italia le interpretazioni sono molto discrzionali)
Credo che sia stato fatto un passo avanti davvero:
con il D.lgs 626/94 si affermava che il medico competente doveva essere nominato se in presenza di rischi che obbligavano alla sorveglianza sanitaria ma d'altro canto affermava anche che il MC doveva partecipare alla Valutazione dei rischi. Dunque delle due l'una: o si nominava per la collaborazione al DVR e se non presenti quelli per la sorveglianza lo si ringraziava e gli si revocava la nomina (non credo di aver mai sentito un caso del genere) o con molta più probabilità la valutazione veniva fatta senza il MC e se il DL (o chi demandato da lui) riusciva a comprendere se si fosse in presenza di rischi tali da sottoporre a sorveglianza (sigh sigh),lo si nominava...
Ora credo che finalmente tutto sia più chiaro e a me non rimane che urlare un EVVIVA!
Saluti
Danilo
Non per fare il Bastian contrario, ma anche se le cose con il 626 erano scritte diversamente (è vero), nei fatti poi eravamo sempre noi che intervenivamo a valutare se il Ddl che ci aveva chiamato aveva correttamente identificato i rischi, contestando spesso le VdR perchè carenti o inutilmente logorroiche.
Quello che cambia quindi è una attribuzione non già di compiti, ma di responsabilità, per le quali dovremo continuare a combattere con i consulenti che di fatto "fanno" i DvR e con i Ddl che, dopo avere pagato i consulenti dovrebbero richiamarli (e ri-pagarli) per mettere a punto i documenti sulla base delle indicazioni del MC.
Ma a proposito di responsabilità: cosa vuol dire "collabora"?
Non era più chiaro dire che il Ddl deve avvalersi anche dello specialista in MdL per effettuare la VdR? Poi, se non ci sono rischi soggetti a SS, tanti saluti, mi paghi il tempo utilizzato e amici come prima.
Non mi sembra che ci sia da essere così festanti, è una porcata che ci complicherà l'esistenza ancor più di prima.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
una tantum, dissento da ramses. Cioè, magari nella realtà dei fatti finisce che ha ragione lui, ma anche a me quella frasetta dell'art. 25 mi suona alla stessa maniera con cui suona a giannini.
La strada per l'inferno, d'altronde, è lastricata di buone intenzione, mi sembra si dica...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Mi spiace NON concordo sul passo avanti bisogna leggere anche l'art.29 che recita in modo molto chiaro che:
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cuiall'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
Mi sembra che il tutto acquisti un significato ben diverso e cioè che il Medico Competente NON partecipi attivamente come sperava Giannini ma c'è qualcuno che decide prima il cosa....perchè il MC entra in gioco solo dopo che qualcuno ha valuato i casi di cui all'art.41!!!!
Indipendente
indipendente il 08/05/2008 09:02 ha scritto:
Mi spiace NON concordo sul passo avanti bisogna leggere anche l'art.29 che recita in modo molto chiaro che:
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cuiall'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41
Probabilmente mi sbaglio o mi ostino a vedere qualcosa che non c'è :D
O più semplicemente magari il neonato decreto è contraddittorio.
Pur tuttavia interpreto l'art. 29 nel senso che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi collaborando con l'RSPP, e sicuramente col medico competente nei casi previsti dall'art.41 (nel senso che in questi casi non possa esimersi dal fare tesoro della nostra collaborazione). Qui stiamo insomma discutendo di come debba muoversi il datore di lavoro nell'effettuare la suddetta valutazione.
L'art. 25 invece si occupa degli obblighi del medico competente e mi pare che sia inequivocabilmente chiaro laddove recita "il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, ANCHE ai fini della programmazione, OVE NECESSARIO, della sorveglianza sanitaria".
Anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, quindi non solo (cioè anche nei casi in cui non sarà effettuata sorveglianza sanitaria,e cioè in tutti i casi) dal momento che non sempre essa risulterà essere necessaria.
In summa direi che (personalissima interpretazione di un profano dello ius) il datore di lavoro nel redigere il DVR, debba collaborare sicuramente con noi nei casi previsti dall'art. 41; noi siamo per legge obbligati dall'art. 25 a collaborare al DVR, anche (ed è ovvio) ma non solo, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria.
Ad ulteriore comprova di questa mia ottimistica interpretazione, concludo ricordando come all'art. 28 comma 2 lettera "e" sia richiesta,tra i vari contenuti e requisiti del DVR, l'indicazione del nominativo del medico competente che vi ha partecipato.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Penso che indipendentemente da quello che la normativa ha stabilito, tutti i medici competenti (TUTTI) devono contestare anche e soprattutto per iscritto le valutazioni dei rischi di scadente qualità. Bisogna trovare il modo di far capire i datori di lavoro che i medici competenti sono indispensabili per le valutazioni dei rischi. Il solo Tecnico sia esso architetto, Ing, chimico commercialista ecc non è in grado di valutare tutti i rischi presenti in azienda. Ogni professione ha le sue competenze, e una valutazione dei rischi senza la partecipazione di un medico resta solo tecnica, i rischi potenziali per la salute sicuramente saranno solo accennati e non corrispondenti ai rischi presenti in azienda!
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
"anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria"
...quanto mi piacerebbe che l'amico piero avesse ragione...
...e quante discussioni abbiamo fatto sul ruolo di medico competente come "consulente della sicurezza in azienda" durante gli anni della specializzazione e successivi...
purtroppo, però, non penso che si arrivierà a questo, per vari motivi.
Innanzitutto io penso, e senza paura di smentite, che non siano tanti i medici competenti che siano culturalmente in grado di fare una cosa del genere, che richiede competenze tecnico-scientifiche che, visto il numero sempre crescente di "prestati" a questa disciplina, la gran parte neanche si sogna.
In secondo luogo non mi pare che ci sia la volontà del datore di lavoro medio di iniziare un tale percorso, che se da un lato sicuramente potrebbe implementare il processo di risk assessment e management dall'altro imporrebbe oneri economici dei quali -nell'epoca del tutto compreso- faranno volentieri a meno.
Cerchiamo di dire le cose come stanno: la totalità delle piccole aziende e la quasi totalità delle medie/medio grandi si affida ad un consulente "per la sicurezza". Paga 2-3000 euro e ha il servizio completo. E a tanti medici (in)-competenti, a dire il vero, le cose stanno bene: meno impicci, più praticità, niente segretarie da pagare e così via. E, se leggiamo bene l'articolo 39, comma 2 ,lettera A si nota come il Legislatore abbia de facto sanato tale situazione: il medico competente può operare in qualità di "colaboratore" (ovvero, un tanto al chilo)di strutture private convenzionate con l'azienda.
Quindi, caro Piero, è lodevole lo sforzo tuo e di tutti quelli che come noi amano questa disciplina, di volersi emancipare dal visitificio imperante; dubito, tuttavia, che diventi una consuetudine dei tanti che questa disciplina la "praticano"...
Un'ultima cosa: ti ricordi di quando da speciazzandi inorridivamo davanti a quelle voci di 100 visite al giorno a 10 euro l'una??...ecco adesso che ogni giorno ci confrontiamo con la realtà sappiamo che esistono cose anche peggiori...
Cordialità
maxmd il 09/05/2008 11:08 ha scritto:
Un'ultima cosa: ti ricordi di quando da speciazzandi inorridivamo davanti a quelle voci di 100 visite al giorno a 10 euro l'una??...ecco adesso che ogni giorno ci confrontiamo con la realtà sappiamo che esistono cose anche peggiori...
Cordialità
eh, be' cacchiarola, farebbero 1000 euro al giorno, che per 22 giorni lavorativi al mese per 11 mesi lavorativi l'anno farebbero una potenzialità di 242.000 euro/anno, mica male... perchè inorridivate?
quello che immagino contestiate, o almeno lo spero, non è la cifra a denari, bensì il numero di visite. perchè anche volendo "arronzare" con 10 minuti a visita ma solo la visita, compreso spoglio/rivesto e scrivo mentre visito, pure ci vorrebbero 16 ore e 40 minuti... il che significa che volendo fare personalmente 100 visite nei 480 minuti di lavoro della fabbrica, ogni operaio godrebbe di una visita della durata inferiore a 5 minuti. E io credo che non ce la si fa neppure a farlo sedere, chiedergli come ci chiama e come si sente...
Se poi negli stessi 4 minuti e 40 secondi qualcuno di voi riesce a fare anche prelievo, mettere sangue in provette identificate con etichetta, fare spirometria e audiometria, e magari anche l'ECG... e a qualcuno pur l'ergovision...oh, ragazzi, mandrake è un lattante e spider man un improvvisato!
Nofer
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