Chiedo aiuto.
Leggendo il Capo II del D.lgs. 81 (protezione da agenti cnacerogeni e mutageni), non ho letto che bisogna effettuare la visita medica conclusiva all'atto della cessazione del rapporto di lavoro così come previsto invece in caso di rischio chimico.
Ne possiamo fare la visita medica conclusiva appellandoci al fatto che il cancerogeno e anche un agente chimico, se per questo aspetto il rischio è stato valutato irrilevante.
Quindi la domanda nasce spontanea: ho saltato qualche riga nel leggere?
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Hai ragione per i cancerogeni e mutageni non è cambiato nulla (anche sul testo che ho scaricato io): la visita a cessazione dell'attività non è prevista!!
e non vi sembra anche questa una incongruenza ?
Anche la GU (testo ufficiale) non dice nulla.
Ma i cancerogeni sono anche agenti chimici; e quindi dovrebbe essere fatta; anche perchè (vedere comma 4 dell'art. 221), quando volevano escludere qualcosa dagli agenti chimici (in questo caso l'amianto) l'hanno scritto.
francosic il 16/05/2008 10:27 ha scritto:
Anche la GU (testo ufficiale) non dice nulla.
Ma i cancerogeni sono anche agenti chimici; e quindi dovrebbe essere fatta; anche perchè (vedere comma 4 dell'art. 221), quando volevano escludere qualcosa dagli agenti chimici (in questo caso l'amianto) l'hanno scritto.
Certo, ma non bisogna dimenticare che la sorveglianza sanitaria per i cancerogeni si effettua anche quando il rischio risulta irrilevante, in questi casi anche il rischio chimico è irrilevante, di conseguenza non si effettua la visita medic conclusiva.
E questo capita in molte aziende!
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Per quanto ne so, tutte le sostanze cancerogene sono anche tossiche o altamente tossiche. Mi sembra allora difficile, visto il "tipo" di agente chimico, dire che il rischio chimico è irrilevante. Mi han sempre detto, infatti, che tutte le condizioni, previste ora dal comma 2 dell'art. 224, debbono essere soddisfatte contemporaneamente.
Ok...faccio un esmpio.
Un cancerogeno che viene utilizzato 2 - 3 volte al mese per circa 15 minuti ogni volta, sotto cappa, con adeguati ricambi d'aria, con specifici DPI, già trovo poco probabile un effetto cancerogeno, ma visto che per i cancerogeni a scopo preventivo non viene ammesso una soglia è giustificata la visita medica. Ma per gli effetti tossici, visto le misure preventive adottate e visto il livello di esposizione irrilevante sicuramente non si avranno effetti sulla salute, nemmeno per gli ipersuscettibili, .....non sei d'accordo?
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Anche l'Inail ha espresso il concetto che se l'esposizione a cancerogeno è assimilabile a quella della popolazione generale il rischio professionale da cancerogeno non sussiste. E quindi niente visita nemmeno, nè prima nè durante nè dopo.
SE, e dico SE, però l'agente cancerogeno c'è, e mi fa strano anche a me che non ci sia una "visita conclusiva". Però, se riflettete sui tempi di latenza, per quelli che si conoscono peraltro, sarebbe anche una oggettiva non valutabilità. E però mi ricordo anche che da qualche parte, prima di confondermi definitivamente le idee con questo accavallarsi di normative, ma forse era proprio il decreto 66, ricordo di aver letto che è obbligo del MC e del DdL far presente formalmente al lavoratore in uscita la necessità di proseguire il monitoraggio anche dopo la cessazione dell'esposizione.
Se trovo ( anche solo ricordo...) dove l'ho letto, ve lo scrivo.
Nofer
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