Nel TUS non viene fatto nessun riferimento alla figura degli apprendisti, deduco pertanto che nulla sia cambiato, non esendo state abrogate le leggi di riferimento. Le visite mediche, quindi si continueranno ad effettuare in fase preassuntiva anche da parte del Medico Competente? C'è ancora differenza tra maggiorenni e minorenni?
grazie
mino
Nel D.Lgs.81/2008 l'art.41 comma 3 dice espressamente che non possono essere effettuate le visite in fase preassuntiva.Questo elimina tutti i dubbi frequentemente espressi in proposito.Pertanto,secondo il mio parere,nella sorveglianza sanitaria, sia di apprendisti che di di minori,valga questa disposizione che supera le precedenti normative
billi
Si, ma non si parla di apprendisti e minori e neppure si dice che le normative in materia siano state superate. Quindi siamo nell'ambito della libera interpretazione. In verita' parecchie leggi non fanno parte di questo U.T: ricordo la normativa per il lavoro notturno (non se ne parla)
perfetto, è proprio questo il nostro dubbio, ho provato a chidere alle AUSL e non mi hanno saputo rispondere, che fare? anche per il lavoro notturno, noi abbiamo molte attività con lavoro notturno, cosa fare?
mino
mi è stata richiesta una visita di un apprendista ed infatti non so che cosa dire.... il TU vieta le visite prima dell'assunzione, ma la normativa inerente gli apprendisti non è stata abrogata.... io sento mio cognato avvocato, poi vi farò sapere
non so se sia completamente pertinente, però nel D.Lgs. 81 trovo:
"Articolo 304 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
....omissis
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso."
io non credo farò più visite prima dell'assunzione e in caso di apprendisti inviterò l'azienda a prendere contatto con l'organo di vigilanza
Per apprendisti minorenni è comunque visita da fare prima dell'assunzione, in quanto si tratta di una norma di tutela generale del lavoro per i soggetti più "fragili".
Quindi io ritengo che ESCLUSIVAMENTE per questa categoria di lavoratori si debba effettuare tale visita che deve innanzitutto mirare ad un'idoneità generica al lavoro, prima ancora che alla mansione specifica.
Quindi per quanto mi riguarda non ho intenzione alcuna di cambiare il mio modus operandi, che prevede, tra l'altro, che il minorenne sia accompagnato da un genitore (che firma la cartella e l'idoneità) e che sia stata preventivamente effettuata una VDR specifica della mansione.
Per quanto riguarda gli apprendisti maggiorenni, invece, la visita è giustamente preventiva (e non preassuntiva) perchè decade la questione sulla tutela generale che si applica solo ai minorenni.
Cordialità
maxmd il 26/05/2008 10:58 ha scritto:
Per apprendisti minorenni è comunque visita da fare prima dell'assunzione, in quanto si tratta di una norma di tutela generale del lavoro per i soggetti più "fragili".
Quindi io ritengo che ESCLUSIVAMENTE per questa categoria di lavoratori si debba effettuare tale visita che deve innanzitutto mirare ad un'idoneità generica al lavoro, prima ancora che alla mansione specifica.
Quindi per quanto mi riguarda non ho intenzione alcuna di cambiare il mio modus operandi, che prevede, tra l'altro, che il minorenne sia accompagnato da un genitore (che firma la cartella e l'idoneità) e che sia stata preventivamente effettuata una VDR specifica della mansione.
Per quanto riguarda gli apprendisti maggiorenni, invece, la visita è giustamente preventiva (e non preassuntiva) perchè decade la questione sulla tutela generale che si applica solo ai minorenni.
Cordialità
Ross il 26/05/2008 03:46 ha scritto:
Riguardo agli apprendisti maggiorenni soggetti a sorveglianza sanitaria, esiste una circolare del Ministero del Lavoro (la n. 11 del 17/1/2001) la quale, al punto C, affronta l'argomento.
In particolare spiega l'obbligo della doppia visita in base alla legge 25/55 e della 626/94 che essendo entrambe normative speciali, l'una (la 626/94) non puo' abrogare l'altra (25/55).
E anche se il nuovo Testo Unico abroga la 626/94 non mi sembra lo stesso per la 25/55.
Spero di non sbagliarmi.
DAL SITO ASL CITTA' DI MILANO per REGIONE LOMBARDIA:
Idoneità per minori e apprendisti (D.Lgs.345/99 integrato dal D.Lgs.262/2000 e Circolare 1/2000 – L.R. 12/03)
Legge regionale 2 aprile 2007 – N. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie”
Con delibera della Legge regionale n. 8 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 6.4.2007 – si avviano le procedure per la semplificazione di alcune certificazioni sanitarie rilasciate dalla ASL.
In base a tali provvedimenti viene abolito il certificato di idoneità fisica per l’assunzione degli apprendisti.
Si ricorda che l’apprendista esposto a rischi professionali dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
Per quanto concerne i minori nulla viene modificato.
Pertanto:
- il minore esposto a rischi professionali sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da parte del medico competente, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
-
per il minore non esposto a rischi professionali la certificazione di idoneità potrà essere rilasciata a cura di un medico del Servizio Sanitario Nazionale (medici ospedalieri, medici di base, UOOML, ecc.).
AVETE NOTIZIA Di ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI ??
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