Chi può gentilmente interpretare
L’art. 25 lettera f recita : Il medico competente aggiorna e custodisce,sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.Quindi il medico deve custodire presso il proprio studio le cartelle e solo sopra i 15 dipendenti può concordare la tenuta come fin ora fatto presso il datore di lavoro?
Trovi una lunga discussione sull'argomento in un altro thread di questo forum.
Ciao
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Ringrazio Ramses
Ho trovato la lunga discussione sull’argomento con tante recriminazioni e richieste di cambiamento sia sulla custodia che sulla forma della cartella.
A mio modesto parere
Sotto i 15 dipendenti, la cartella la conserva il MC sotto sua responsabilità.
Sopra i 15 dipendenti il MC può concordare la tenuta in azienda. Allo stato attuale delle cose non mi pare possibile concordare di tenerla in azienda sotto i 15 dipendenti.
Se qualcuno sa di diverse disposizioni lo ringrazio anticipatamente.
io per ora le lascio in azienda sigillate .... non ho intenzione di fare magazzino
pwmab il 19/05/2008 05:15 ha scritto:
Ringrazio Ramses
Ho trovato la lunga discussione sull’argomento con tante recriminazioni e richieste di cambiamento sia sulla custodia che sulla forma della cartella.
A mio modesto parere
Sotto i 15 dipendenti, la cartella la conserva il MC sotto sua responsabilità.
Sopra i 15 dipendenti il MC può concordare la tenuta in azienda. Allo stato attuale delle cose non mi pare possibile concordare di tenerla in azienda sotto i 15 dipendenti.
Se qualcuno sa di diverse disposizioni lo ringrazio anticipatamente.
Sotto i 15 dipendenti le cartelle possono anche rimanere in azienda. L'articolo NON impone l'obbligo al M.C. di custodirle presso il proprio studio o in altro luogo. Quello che la norma vuole dire, dal mio punto di vista, è che la custodia è di responsabilità del Medico. Quindi ad esempio, se un'azienda ha un luogo che io reputo idoneo e che la chiave per l'accesso a tale ambiente è in possesso del D.L. e mio, io per non trasformare il mio studio in un "magazzino" le lascio in azienda
io le lascio alle ditte con la raccomandazione di custodia, anche per mostrarle ai controllori
Secondo me invece l'obbligo c'è...infatti la frase in questione la troviamo all'art. 25 c.1 lettera c ovvero tra gli OBBLIGHI del MC!!!!!!
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
.... ......
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
xxx il 22/05/2008 12:34 ha scritto:
Secondo me invece l'obbligo c'è...infatti la frase in questione la troviamo all'art. 25 c.1 lettera c ovvero tra gli OBBLIGHI del MC!!!!!!
l'OBBLIGO DI CUSTODIA E' DIVERSO DALL'OBBLIGO DI RESPONSABILITA'. IN TALUNE OCCASIONI QUANDO LE REALTA' AZIENDALI LO PERMETTONO E' MEGLIO LASCIARE LE CARTELLE DIRETTAMENTE IN AZIENDA.
quindi significa che ha la responsabilità della custodia e non la responsabilità di custodire?!?!?!?!:o
quindi la sanzione prevista dall'art.58 c.1 lettera b a cosa si riferisce nel caso della custodia?!
"io MC lascio in custodia le cartelle presso il DdL che le perde, brucia, strappa o qualunque altra diavoleria e io ne sono responsabile?" mi sto perdendo....anche perchè con il D.Lgs.626 l'obbligo di custodia era espressamnte in capo al DdL mentre ora nn più e della custodia si parla solo nei citati articoli......
Che cosa mi sono persa???!!!!
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