Salve a tutti,
la lettura del TU riserva sempre delle sorprese..
Sembra il giardino dei sentieri che si biforcano di JL Borges...
Non so se qualcuno si è cimentato ad esempio nella lettura dell'All. IV (Requisiti dei luoghi di lavoro).
Al Punto 5 si parla di Primo Soccorso.
sarà un po' la stanchezza, ma già in generale non sono riuscito a capire come integrare questo punto con il 388/2003.
Ma quello che più ha destato interrogativi è il punto 5.8 "Personale sanitario: 5.8.1 Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda".
Voi come lo interpretate? chiedo lumi... a me tutto questo punto 5 appare un po' nebuloso...
Francesco
Dr. Francesco Cuccaro
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Autorizzato alla Radioprotezione (n. 1487 EN)
e-mail: francesco_cuccaro@hotmail.com
sito web: http://www.drfrancescocuccaro.it.gg/
E' un copia-incolla degli articoli sui Servizi Sanitari del DPR 303 del 1956; in particolare dell'art. 32. In teoria, secondo l'art. 15 della 626, poteva essere considerato abrogato dal DM 388/2003. Ma, a quanto pare, qualcuno si è dimenticato di verificare la congruenza fra l'art. 45 e l'all. IV del TU.
Grazie.
Il bello è che al punto 5.3 ci hanno pure inserito un riferimento al 388/2003.. giusto per ingenerare confusione...
mahhh
Francesco
Dr. Francesco Cuccaro
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Autorizzato alla Radioprotezione (n. 1487 EN)
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Francescocuccaro il 21/05/2008 01:08 ha scritto:
Grazie.
Il bello è che al punto 5.3 ci hanno pure inserito un riferimento al 388/2003.. giusto per ingenerare confusione...
mahhh
Ciao Francesco! E' bello rincontrarci sul forum visto che ora sono lontano a causa di questa professione "girovaga"!
Volevo confermare che non solo ho avuto le stesse tue "perplessità" interpretative in merito al fatidico All. IV punto 5, ma ciò che è più grave che a mio avviso rende "impossibile" il confronto con il vecchio DM 388/03.
Punto primo: per la presenza obbligatoria dei dispositivi di primo soccorso (cassette, pacchetto, ecc.) sembrerebbero essere saltati i vecchi cut-off del DM 388/03.
Punto secondo: allora salta anche la classificazione in aziende A, B e C? Il TU non abroga espicitamente il DM 388, ma lo indica solo in merito ai contenuti dei dispositivi (allegati 1 e 2). E per tutto il resto (classificazione aziende, corsi, ecc?)
Mah....
Con affetto
Stefano Bruno
Ciao Stefano,
è davvero un piacere!
...tornando all'All. IV,
be' penso che sia un refuso malamente lasciato pendente all'interno del TU, ma che a tutti gli effetti debba ritenersi vigente il DM 388 con tutto ciò che ne deriva, anche perché non credo che l'allegato abbia delle sanzioni a parte.
Certo,è un altro indicatore della fretta e disattenzione che hanno portato alla stesura di questo cosiddetto TU.
Non so se hai letto il mio intervento sull'invio i telematico delle cartelle all'ISPESL.. mi piacerebbe avere un tuo parere.
Ciao a te e a tutti gli utenti del forum
Francesco
Dr. Francesco Cuccaro
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