Ho un dubbio legato all'interpretazione dell'art. 104 comma 2 del TU ovvero:
""nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del MC agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso MC e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del MC, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.""
La domanda è: posso esimermi dalla visita dei cantieri seguendo quanto scritto nella prima parte del comma, oppure sono comunque obbligato alla visita come sembrerebbe emergere dalla lettura dell'ultimo periodo del comma?
Grazie
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
QUINDI: SE IL CANTIERE SUPERA I 200 U/G COMUNQUE IL M.C. E' TENUTO A VISITA; SE INFERIORE E' SUFFICIENTE IL VISTO SUI PIANI DI SICUREZZA, SEMPRECHE' SIANO ANALOGHI A LAVORI PRECEDENTI, COMUNQUE ALMENO 1 VOLTA L'ANNO
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